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Pubblicato il 20 febbraio 2025

Traffico transfrontaliero di rifiuti (valido per il Principato del Liechtenstein e la Svizzera)

Il traffico transfrontaliero di rifiuti è disciplinato dalla Convenzione di Basilea e dalla Decisione del Consiglio dell’OCSE. Poiché la Svizzera ha ratificato la Convenzione di Basilea ed è membro dell’OCSE, le relative disposizioni valgono anche per la Svizzera.

La presente comunicazione è destinata agli esportatori e agli importatori di rifiuti e descrive le disposizioni internazionali e nazionali concernenti il traffico transfrontaliero di rifiuti. Il testo concretizza concetti giuridici indeterminati e spiega in particolare i presupposti e la procedura per l’autorizzazione d’esportazione e l’approvazione per l’importazione.

Modifiche alla Convenzione di Basilea sui rifiuti di plastica

Il 10 maggio 2019 sono stati adottati nella Convenzione di Basilea gli emendamenti relativi al movimento transfrontaliero dei rifiuti di plastica. Tali modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. In questo documento troverete le conseguenze sulle esportazioni e le importazioni di rifiuti di plastica:

A quali condizioni è possibile esportare come merce d'occasione beni di consumo usati?

Gli oggetti e gli apparecchi usati non sono considerati rifiuti se sono ancora funzionanti, se sono imballato sufficientemente e se sono utilizzati conformemente allo scopo previsto in origine. Tali oggetti o apparecchi possono essere esportati con i necessari documenti doganali e non contengono sostanze pericolose.

Indicazioni per l’esportazione di merce d’occasione

Informazioni di contatto utili

Per domande generali sui movimenti transfrontalieri di rifiuti: waste.competentauthority@bafu.admin.ch

I documenti relativi alle notifiche di importazione, esportazione e/o transito di rifiuti, comprese le conferme di ricezione e le autorizzazioni delle autorità competenti, sono da inviare a: waste.competentauthority@bafu.admin.ch

I moduli di accompagnamento con la conferma del ricevimento e/o la prova dello smaltimento dei rifiuti esportati, sono da inviare a: veva@band.ch

I moduli di accompagnamento relativi all'importazione e al transito di rifiuti (notifiche di trasporto, conferma del ricevimento e prova dello smaltimento) non devono essere inviati all'UFAM.

Ulteriori informazioni

Informazioni e documenti addizionali relativi alla procedura di notifica per l’esportazione di rifiuti

In caso di movimenti transfrontalieri di rifiuti verso impianti di smaltimento (D13, D14 o D15) o recupero (R12 o R13) intermedio, dove il trattamento finale viene effettuato da impianti terzi, si deve utilizzare il modello di contratto corrispondente per l'esportazione verso impianti di smaltimento o recupero intermedio.

Informazioni addizionali relative alla procedura di notifica per l’importazione di rifiuti

I codici dei rifiuti possono variare da uno Stato di esportazione / importazione all'altro.

Informazioni e documenti addizionali relativi alla procedura di controllo «verde»

Il trasporto (esportazione e importazione) di rifiuti della lista verde non può avvenire senza il modulo accompagnatorio cui all'allegato VII del Regolamento CE relativo alla spedizione di rifiuti. I link successivi offrono accesso ai relativi moduli in lingua italiana e inglese.

Indicazioni per l’esportazione di merce d’occasione

Gli apparecchi e gli oggetti non più funzionanti o che non possono più essere messi in commercio in Svizzera sono considerati rifiuti. I rifiuti soggetti a controllo possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell’UFAM. La loro esportazione verso Paesi che non sono membri dell’OCSE o dell’Unione europea è vietata. La pubblicazione «Esportazione di beni di consumo: merce usata o rifiuti?» illustra come distinguere la merce usata dai rifiuti e fornisce informazioni sulla classificazione dei rifiuti.