Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (IFP)

L’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP) designa i paesaggi più pregiati della Svizzera. Si tratta di uno strumento per «rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e a promuoverne la conservazione e la tutela» come sancito dall’articolo sullo scopo della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 1 lett. a LPN).

I 162 oggetti inseriti nell’IFP illustrano in modo impressionante la ricchezza paesaggistica della Svizzera. Per legge, la Confederazione e i Cantoni sono obbligati a preservare il carattere naturale e paesaggistico-culturale di queste zone e a conservarne intatti gli elementi caratteristici. I paesaggi e i monumenti naturali d’importanza nazionale forniscono indicazioni sul contesto geologico, biologico e storico del nostro Paese. Offrono alla società opportunità di identificazione e sono luoghi di svago importanti. Tutto ciò ha effetti positivi sul benessere e sulla salute dell’uomo e contribuisce alla creazione di valore nel settore turistico.

Inventario

Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale (art. 5 LPN). Ha soddisfatto tale mandato con l’ordinanza riguardante l’inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP, RS 451.11). Per la consultazione sono stati sentiti i Cantoni e altri gruppi di interesse. L’inventario è stato istituito a tappe, in quattro serie, tra il 1977 e il 1998 e include 162 oggetti. Le proposte di selezione e delimitazione degli oggetti provengono principalmente dai Cantoni. Gli inventari non sono definitivi, devono essere esaminati e aggiornati regolarmente. In caso di revisione dell’IFP si procede a un’ampia consultazione nella quale vengono sentiti i Cantoni, le associazioni, i partiti, le commissioni e i servizi federali.
 

Selezione e gruppi di oggetti

La selezione degli oggetti dell’inventario d’importanza nazionale avviene in base ai criteri seguenti:

paesaggi e monumenti naturali unici che sono tali in ragione della loro bellezza, peculiartità, estensione, importanza scientifica, ecologica e/o geografico-culturale;

paesaggi tipici particolarmente distintivi di una regione della Svizzera. Si tratta di paesaggi culturali prossimi allo stato naturale che comprendono forme superficiali particolarmente caratteristiche, elementi storico-culturali e spazi vitali importanti per la flora e la fauna;

paesaggi ricreativi estesi che invitano soprattutto a effettuare escursioni e a vivere esperienze nella natura. Queste zone contribuiscono in larga misura al benessere e alla salute umana come pure all’identificazione con il proprio ambiente di vita.

Descrizioni e obiettivi di protezione

Con la revisione totale dell’IFP, nel 2017 sono entrate in vigore descrizioni più precise e obiettivi di protezione concreti. In tal modo si garantisce una maggiore trasparenza, si aumenta la certezza del diritto nella pianificazione di progetti e le procedure decisionali di Confederazione e Cantoni risultano più chiare.

Effetti giuridici dell’IFP e degli altri inventari federali secondo l’articolo 5 LPN

La natura vincolante degli obiettivi di protezione dell’IFP e quindi anche l’effetto di protezione dell’inventario sono subordinati al collegamento del progetto all’adempimento di un compito federale. Se viene adempiuto un compito federale secondo l’articolo 2 LPN occorre tenere conto in modo vincolante delle disposizioni del capo 1 della LPN. Se per l’adempimento del compito è responsabile la Confederazione, l’autorità competente della Confederazione valuta l’impatto di un progetto sugli obiettivi di protezione dell’IFP. Se la responsabilità è del Cantone, la valutazione spetta all’autorità cantonale competente.
In caso di attuazione di compiti cantonali o comunali, l’IFP deve essere «considerato» in misura adeguata, ad esempio al momento della definizione dei piani direttori e d’utilizzazione (cfr. Rapporto esplicativo riguardante l’OIFP art. 8).

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Ultima modifica 29.11.2022

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