L’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP) designa i paesaggi più pregiati della Svizzera. Si tratta di uno strumento per «rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e a promuoverne la conservazione e la tutela» come sancito dall’articolo sullo scopo della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 1 lett. a LPN).
I 162 oggetti inseriti nell’IFP illustrano in modo impressionante la ricchezza paesaggistica della Svizzera. Per legge, la Confederazione e i Cantoni sono obbligati a preservare il carattere naturale e paesaggistico-culturale di queste zone e a conservarne intatti gli elementi caratteristici. I paesaggi e i monumenti naturali d’importanza nazionale forniscono indicazioni sul contesto geologico, biologico e storico del nostro Paese. Offrono alla società opportunità di identificazione e sono luoghi di svago importanti. Tutto ciò ha effetti positivi sul benessere e sulla salute dell’uomo e contribuisce alla creazione di valore nel settore turistico.
Inventario
Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale (art. 5 LPN). Ha soddisfatto tale mandato con l’ordinanza riguardante l’inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP, RS 451.11). Per la consultazione sono stati sentiti i Cantoni e altri gruppi di interesse. L’inventario è stato istituito a tappe, in quattro serie, tra il 1977 e il 1998 e include 162 oggetti. Le proposte di selezione e delimitazione degli oggetti provengono principalmente dai Cantoni. Gli inventari non sono definitivi, devono essere esaminati e aggiornati regolarmente. In caso di revisione dell’IFP si procede a un’ampia consultazione nella quale vengono sentiti i Cantoni, le associazioni, i partiti, le commissioni e i servizi federali.
Selezione e gruppi di oggetti
La selezione degli oggetti dell’inventario d’importanza nazionale avviene in base ai criteri seguenti:
paesaggi e monumenti naturali unici che sono tali in ragione della loro bellezza, peculiartità, estensione, importanza scientifica, ecologica e/o geografico-culturale;
Paesaggi:
Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-Gebiet
Rive sud du lac de Neuchâtel
Creux du Van et Gorges de l’Areuse
Val Verzasca
Monumenti naturali:
Rheinfall
Lochsiten bei Schwanden (Glarner Hauptüberschiebung)
Luegibodenblock
Pyramides d'Euseigne
Gletschergarten in Luzern
paesaggi tipici particolarmente distintivi di una regione della Svizzera. Si tratta di paesaggi culturali prossimi allo stato naturale che comprendono forme superficiali particolarmente caratteristiche, elementi storico-culturali e spazi vitali importanti per la flora e la fauna;
Chasseral
Flyschlandschaft Haglere – Glaubenberg – Schlieren
Glaziallandschaft zwischen Thur und Rhein
paesaggi ricreativi estesi che invitano soprattutto a effettuare escursioni e a vivere esperienze nella natura. Queste zone contribuiscono in larga misura al benessere e alla salute umana come pure all’identificazione con il proprio ambiente di vita.
Oberengadiner Seenlandschaft mit Berninagruppe
Aarelandschaft zwischen Thun und Bern
Säntisgebiet
Descrizioni e obiettivi di protezione
Con la revisione totale dell’IFP, nel 2017 sono entrate in vigore descrizioni più precise e obiettivi di protezione concreti. In tal modo si garantisce una maggiore trasparenza, si aumenta la certezza del diritto nella pianificazione di progetti e le procedure decisionali di Confederazione e Cantoni risultano più chiare.
Effetti giuridici dell’IFP e degli altri inventari federali secondo l’articolo 5 LPN
La natura vincolante degli obiettivi di protezione dell’IFP e quindi anche l’effetto di protezione dell’inventario sono subordinati al collegamento del progetto all’adempimento di un compito federale. Se viene adempiuto un compito federale secondo l’articolo 2 LPN occorre tenere conto in modo vincolante delle disposizioni del capo 1 della LPN. Se per l’adempimento del compito è responsabile la Confederazione, l’autorità competente della Confederazione valuta l’impatto di un progetto sugli obiettivi di protezione dell’IFP. Se la responsabilità è del Cantone, la valutazione spetta all’autorità cantonale competente.
In caso di attuazione di compiti cantonali o comunali, l’IFP deve essere «considerato» in misura adeguata, ad esempio al momento della definizione dei piani direttori e d’utilizzazione (cfr. Rapporto esplicativo riguardante l’OIFP art. 8).
Ulteriori informazioni
Link
Documenti
Landschaftsleistungen in Landschaften von nationaler Bedeutung (PDF, 4 MB, 31.01.2019)Im Auftrag des BAFU
L'inventario federale dei paessaggi, siti e monumenti naturali (IFP) (PDF, 379 kB, 01.06.2017)Scheda di informazione IFP
Ultima modifica 29.11.2022