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Pubblicato il 21 gennaio 2026

Inoltro di una domanda per il programma di promozione per la decarbonizzazione del settore industriale

Registrazione

La domanda viene presentata tramite il sistema di informazione e documentazione CORE, gestito dall’UFAM. Se si dispone già di un accesso a CORE, è possibile trasmettere il modulo di domanda compilato in ogni sua parte tramite la scheda per lo scambio di documenti. Per richiedere l’accesso scrivere a: decarb_industry@bafu.admin.ch

Presentazione di una domanda

Il modulo per la domanda di aiuto finanziario, debitamente compilato e comprensivo degli allegati menzionati, deve essere trasmesso a CORE entro il 31 marzo di ogni anno. La forma dei calcoli, degli allegati e delle prove è libera.

Analisi della redditività: costi per diritto di emissione

Ai fini dell’analisi della redditività richiesta nella domanda si utilizza il seguente valore per i costi dei diritti di emissione dell’anno civile in questione. Per il calcolo dei ricavi e dei risparmi previsti dallo scambio di diritti di emissione ai fini dell’analisi della redditività si utilizza, per tutte le domande, il prezzo di aggiudicazione medio delle aste di diritti di emissione UE da parte della European Energy Exchange AG (EEX) dell’anno civile precedente.

I costi per diritto di emissione per le domande presentate entro il 31 marzo 2026 ammontano a: 69.50 franchi.

Ulteriori informazioni su come ricavare questo valore:

Analogamente a questa procedura, l’UFAM calcola per le domande negli anni successivi i costi da utilizzare annualmente per ogni diritto di emissione e pubblica tale valore verso la metà di gennaio su questa pagina Internet.

Requisiti delle domande

Nelle domande devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per stabilire l’ammontare dell’aiuto finanziario secondo l’articolo 127k dell’ordinanza sul CO₂ e l’ordine di priorità secondo l’articolo 127l dell’ordinanza sul CO₂. I dati richiesti sono i seguenti:

  • una descrizione del provvedimento;
  • indicazioni sulla durata dell’effetto (durata di vita attesa) del provvedimento;
  • un calcolo della redditività comprensivo del calcolo dei ricavi e dei risparmi previsti derivanti dallo scambio dei diritti di emissione;
  • il periodo previsto per l’attuazione del provvedimento;
  • una descrizione plausibile e comprensibile del contributo sostanziale del provvedimento alla decarbonizzazione dell’impianto SSQE;
  • un calcolo plausibile e comprensibile dell’auspicata riduzione annua delle emissioni di gas serra o delle emissioni negative (effetto dei provvedimenti) in tonnellate di CO₂eq;
  • un calcolo plausibile e comprensibile dei costi computabili (ossia dei costi d’investimento direttamente necessari per l’attuazione economica e appropriata del provvedimento);
  • il numero di diritti di emissione che, a seguito dell’attuazione del provvedimento, devono essere restituiti in misura minore;
  • i dati relativi alle variazioni dell’impatto ambientale provocate dai provvedimenti durante l’intero ciclo di vita degli impianti e dei prodotti interessati.

Tutte le informazioni necessarie per la presentazione di una domanda sono riportate nella seguente comunicazione:

Ammontare ed erogazione degli aiuti finanziari

L’aiuto finanziario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili. Sono considerati computabili i costi di investimento direttamente necessari e adeguati per l’attuazione economica e appropriata del provvedimento. Tra questi figurano in particolare i costi di pianificazione attivabili, i costi d’investimento degli elementi costruttivi, i costi di installazione, i costi per la messa in servizio, comprese le conseguenti interruzioni dell’esercizio, e i costi adeguati per il genio civile (art. 127k cpv. 2 ordinanza sul CO2).

Di regola, gli aiuti finanziari vengono versati una volta completata l’attuazione del provvedimento e dopo l’approvazione del rapporto finale del progetto. Nella domanda possono essere proposti obiettivi intermedi adeguati, rilevanti dal punto di vista finanziario, che consentono di ottenere versamenti parziali prima dell’attuazione completa dei provvedimenti. A tal fine, nella domanda deve essere definito lo stato di attuazione da raggiungere per il versamento dell’aiuto finanziario (obiettivo intermedio).

Esame delle domande

Tutte le domande pervenute entro i termini previsti vengono esaminate e valutate sulla base di criteri di selezione e valutazione formali e di contenuto. I criteri sono descritti nella comunicazione:

Modalità di esame delle domande

  • Verifica dei criteri formali
  • Verifica dei criteri di contenuto
  • Nel caso di provvedimenti complessi potrebbe essere necessaria una presentazione del provvedimento stesso
  • Se le domande presentate per giorno di riferimento superano i mezzi disponibili per il rispettivo anno civile, tutte le domande che soddisfano i criteri formali e di contenuto sono valutate in base ai criteri di priorità ai sensi dell’articolo 127l dell’ordinanza sul CO₂.

L’esame in più fasi e le tempistiche per eventuali presentazioni successive possono protrarsi complessivamente per diversi mesi.

Obbligo di rendicontazione

Una volta completata l’attuazione del provvedimento, all’UFAM deve essere presentato un rapporto finale sul progetto. Se nella domanda sono stati fissati obiettivi intermedi facoltativi per consentire erogazioni parziali prima del completamento dell’attuazione, i rapporti intermedi devono essere presentati all’UFAM nelle date definite nella domanda.

Verifica dell’efficacia del provvedimento

Tre anni dopo la completa attuazione del provvedimento, il gestore dell’impianto deve presentare un rapporto di valutazione che fornisca informazioni sull’effetto a medio termine dei provvedimenti promossi. L’UFAM può richiedere una verifica indipendente dell’efficacia dei provvedimenti.

Maggiori informazioni

Contatto

Programma di promozione per la decarbonizzazione del settore industriale