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Pubblicato il 1 settembre 2025

Mercurio

A causa delle loro proprietà problematiche per l’ambiente e la salute, il mercurio e i suoi composti sono disciplinati rigorosamente nell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81). Dal 2018 le importazioni e le esportazioni di mercurio metallico e le importazioni di composti di mercurio sono soggette a restrizioni e obblighi di autorizzazione.

Prescrizioni concernenti la fornitura e l’impiego

Salvo poche eccezioni, attualmente gli impieghi noti di mercurio sono vietati. È vietato l’impiego del mercurio come sostanza ausiliaria in ambito industriale (p. es. come catalizzatore nelle sintesi chimiche del poliuretano o del policloruro di vinile, nell’elettrolisi cloroalcalina ecc.) e come componente di prodotti (p. es. lampade fluorescenti, interruttori e relè, pile, dispositivi di misurazione, amalgami dentali ecc.). A titolo preventivo, vige inoltre il divieto per gli impieghi non noti in Svizzera prima del 1° gennaio 2018 di mercurio e dei suoi composti in preparati e oggetti.

I seguenti elenchi forniscono un resoconto dei divieti e delle limitazioni all’impiego disciplinate nell’ORRPChim concernenti sostanze particolarmente pericolose, tra cui il mercurio e i suoi composti.

Ulteriori informazioni