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Pubblicato il 1 ottobre 2019

Obblighi delle aziende fornitrici

Le aziende fornitrici possono consegnare rifiuti speciali solo a imprese di smaltimento titolari di un’apposita autorizzazione (art. 4 cpv. 2 OTRif). Inoltre, devono essere in grado di documentare presso le autorità cantonali competenti l’avvenuta consegna di rifiuti speciali legati al particolare tipo di attività aziendale. Ciò vale anche per la consegna di rifiuti speciali ad altre unità locali della stessa impresa. L'elenco delle imprese di smaltimento titolari di un’autorizzazione a ricevere rifiuti speciali ed altri rifiuti soggetti a controllo può essere consultato sul sito Internet veva-online.admin.ch.

Requisiti in vigore per la consegna di rifiuti legati al particolare tipo di attività aziendale:

Miscelazione e diluizione nonché deposito intermedio di rifiuti

Contenuto, forma e utilizzazione di moduli di accompagnamento

Etichettatura dei rifiuti speciali

Consegna di altri rifiuti soggetti a controllo

Le prescrizioni non si applicano per:

  • la consegna di pile e accumulatori a imprese che sono tenute a riprendere tali rifiuti secondo l'allegato 2.15 ORRPChim (art. 8 cpv. 2 lett. b e art. 6 cpv. 2 lett. e OTRif);
  • lo smaltimento dei rifiuti nello stesso sito (art. 3 cpv. 1 OTRif) o il trasporto di rifiuti tramite condotte o nastri trasportatori;
  • la consegna di rifiuti speciali al commerciante, al fabbricante o all'importatore che hanno fornito il prodotto senza modificarne la composizione e nell'imballaggio originale (restituzione merci, art. 6 cpv. 2 lett. b OTRif). Per restituzione merci s'intende anche la restituzione di contenitori vuoti al fornitore (fabbricante, importatore), a condizione la composizione della sostanza non sia stata modificata;
  • il traffico di rifiuti speciali tra formazioni dell'esercito o tra costruzioni e impianti destinati alla difesa nazionale (ad es. evacuazione di rifiuti con trasporto dal poligono di tiro per carri armati all'arsenale); si applicano tuttavia le disposizioni dell'OTRif non appena l'esercito consegna rifiuti alle imprese di smaltimento (art. 1 cpv. 3 lett. a OTRif).

Numero d'esercizio

Il Cantone competente rilascia all'azienda fornitrice un numero d'esercizio per la consegna di rifiuti speciali:

Rilascio di un numero d’esercizio da parte del Cantone

Ulteriori informazioni

Miscelazione e diluizione nonché deposito intermedio di rifiuti

Le aziende fornitrici non possono miscelare o diluire rifiuti speciali con altri rifiuti o sostanze. Deroghe sono ammesse solo in casi motivati e previo consenso dell’impresa di smaltimento o del servizio cantonale competente (art. 5 cpv. 1-3 OTRif).

Contenuto, forma e utilizzazione di moduli di accompagnamento

Per la consegna di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento le aziende fornitrici devono utilizzare i moduli di accompagnamento secondo l’allegato 1 OTRif e compilarli con le indicazioni richieste (art. 6 cpv. 1 OTRif). Per ogni consegna di rifiuti speciali viene compilato e allegato un modulo di accompagnamento per codice di rifiuto e quantità conferita. L’utilizzazione di moduli di accompagnamento garantisce che le informazioni necessarie giungano dalle aziende fornitrici ai trasportatori e alle imprese di smaltimento. A seconda del tipo di rifiuti e della loro quantità, sono disponibili le tipologie di moduli qui di seguito riportate:

Etichettatura dei rifiuti speciali

Le aziende fornitrici sono tenute a contrassegnare gli imballaggi adibiti al trasporto di rifiuti speciali. L’etichettatura serve a una rapida identificazione delle sostanze pericolose in caso di incidente.

Consegna di altri rifiuti soggetti a controllo

Le aziende fornitrici possono consegnare altri rifiuti soggetti a controllo solo a imprese di smaltimento autorizzate a riprenderli. L’elenco delle imprese di smaltimento titolari di un’autorizzazione a ricevere altri rifiuti soggetti a controllo può essere consultato sul sito veva-online.admin.ch.

Rilascio di un numero d’esercizio da parte del Cantone

Il servizio del Cantone competente rilascia alle aziende fornitrici di rifiuti speciali un numero d’esercizio per l’identificazione (art. 40 OTRif). I numeri d’esercizio delle aziende fornitrici possono essere consultati sul sito veva-online.ch. Nell’ambito del servizio da loro svolto, le imprese di smaltimento possono richiedere alle autorità competenti i numeri d’esercizio mancanti dei loro clienti.