Obblighi delle imprese di smaltimento alla ricezione dei rifiuti
Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo necessitano di un’apposita autorizzazione dell’autorità cantonale (art. 8 OTRif). Le imprese di smaltimento sono tenute a dimostrare di essere in grado di smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente (art. 9 OTRif).
Al momento della ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo vanno rispettate le seguenti prescrizioni in materia di:
Smaltimento ecocompatibile di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo
Miscelazione e diluizione di rifiuti
Ulteriori informazioni
Autorizzazione di smaltimento
Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale per ogni unità locale (art. 8 OTRif). L’autorizzazione garantisce il rispetto delle prescrizioni in materia di smaltimento dei rifiuti. Questa autorizzazione ha una validità massima di cinque anni ed è rinnovabile su richiesta, se, da una verifica da parte delle autorità, le condizioni prescritte risultano ancora rispettate e il trattamento dei rifiuti viene effettuato allo stato della tecnica.
Controllo in entrata
Ad ogni ricezione di rifiuti speciali o di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, prima di confermarne con la sua firma l’avvenuta ricezione, l’impresa di smaltimento verifica se è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e se i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento (art. 11 cpv. 1 OTRif).
Miscelazione e diluizione di rifiuti
Le imprese di smaltimento possono miscelare o diluire i rifiuti ai fini della consegna ad altre imprese di smaltimento, se ciò non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito attraverso la riduzione del tenore di sostanze nocive e a condizione che ciò sia previsto dall’autorizzazione di smaltimento (art. 5 cpv. 4 OTRif, art. 9 OPSR).
Obblighi di notifica
Le imprese di smaltimento sono tenute a notificare con cadenza trimestrale all’UFAM e alle autorità cantonali tutti i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento ricevuti dalle aziende fornitrici. La ricezione e il trasferimento di altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento devono essere notificati una volta all’anno. La registrazione su veva-online.admin.ch dei dati relativi ai due tipi di rifiuti deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre o dell’anno civile (art. 12 cpv. 3 OTRif).