Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS)
La classe di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) comprende diverse migliaia di composti. Alcune PFAS ormai sono state identificate come sostanze particolarmente preoccupanti, mentre le ripercussioni sulle persone e sull’ambiente di molte di esse sono ancora poco note. Tutte le PFAS, però, non sono praticamente biodegradabili. In linea con il principio di precauzione, l’impiego delle PFAS andrebbe pertanto limitato esclusivamente alle applicazioni per le quali finora non sono state individuate delle alternative. Il rilascio delle PFAS nell’ambiente dovrebbe essere ridotto al minimo possibile.
Informazioni generali
Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) rendono le superfici impermeabili all’acqua, ai grassi e allo sporco e presentano un’elevata stabilità chimica e termica. Per queste caratteristiche vengono spesso utilizzate per il trattamento di tessuti e prodotti di carta. Nelle schiume antincendio fluorurate impiegate nella lotta contro gli incendi di prodotti chimici infiammabili, combustibili e carburanti si contraddistinguono per un buon effetto estinguente e una notevole sicurezza contro i ritorni di fiamma.
Vengono inoltre utilizzate come sostanze ausiliarie nella fabbricazione di fluoropolimeri e trovano impiego in molti altri processi e prodotti industriali. Le PFAS sono formate da catene di carbonio di diversa lunghezza, in cui gli atomi di idrogeno sono completamente (perfluorurate) o parzialmente (polifluorurate) rimpiazzati (sostituiti) da atomi di fluoro. Attraverso processi metabolici in organismi o processi di degradazione abiotici in condizioni ambientali, dalle sostanze polifluorurate possono formarsi sostanze perfluorurate, che non sono praticamente biodegradabili nell’ambiente. Inoltre, da analisi approfondite di due sostanze della cosiddetta «chimica del fluoro con catena C8», l’acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e l’acido perfluoroottanoico (PFOA), è emerso che tali composti sono anche tossici: si accumulano negli organismi lungo la catena alimentare e la loro presenza è ormai rilevabile a livello mondiale nell’ambiente, in molti organismi acquatici e terrestri come pure nelle persone.
Ulteriori informazioni generali sulle PFAS, sui loro effetti sulla salute nonché sulla loro la presenza nelle acque, nel suolo, nei siti contaminati e nei rifiuti sono disponibili anche alla pagina:
Basi legali
1. Sostanze per- e polifluoroalchiliche regolamentate
Nell’allegato 1.16 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) sono attualmente disciplinati l’acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati, l’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) e le sue sostanze correlate, l’acido perfluoroottanoico (PFOA), l’acido perfluoroesanoico (PFHxA) e gli acidi perfluorocarbossilici con nove fino a 14 atomi di carbonio (PFCA C9–C14) comprese le sostanze a essi correlate. L’allegato prevede inoltre limitazioni per la protezione degli utilizzatori relative a fluoroalchilsilanoli e i loro derivati in preparati contenenti solventi utilizzati tramite spruzzamento.
Il PFOS e i suoi derivati
Nel 2009, alla quarta Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) è stato deciso di includere il PFOS e i suoi derivati nell’allegato B (Limitazione) della Convenzione. In Svizzera le limitazioni sono entrate in vigore nel 2011 e il processo di abbandono di queste sostanze è ormai concluso.
Il PFHxS e le sue sostanze correlate
L’inclusione del PFHxS e delle sue sostanze correlate nell’allegato A (Eliminazione) della Convenzione POP è stata decisa nel 2022 alla decima Conferenza delle Parti. Le prescrizioni dell’ORRPChim concernenti il PFHxS e le sue sostanze correlate, entrate in vigore il 1° ottobre 2022, ne vietano la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego. Nei preparati e negli oggetti sono tollerati solo tenori bassi pari a 0,025 ppm di PFHxS o a 1 ppm di sostanze correlate del PFHxS.
Il PFOA e le sue sostanze correlate
Nel 2019 alla nona Conferenza delle Parti della Convenzione POP si è deciso di includere il PFOA e le sue sostanze correlate nell’allegato A (Eliminazione) della Convenzione. Lo stesso anno l’ORRPChim è stata integrata con divieti sostanziali concernenti la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego del PFOA e delle sue sostanze correlate, entrati poi in vigore il 1° giugno 2021. Con l’ultima modifica dell’ORRPChim del 23 febbraio 2022, le deroghe sono state adeguate in base allo stato attuale delle alternative disponibili. Secondo le prescrizioni, i preparati e gli oggetti possono presentare un tenore pari al massimo a 0,025 ppm di PFOA o a 1 ppm di sostanze correlate del PFOA. Le deroghe si applicano a determinati prodotti in cui al momento tali sostanze non possono essere sostituite o ridotte al minimo necessario. Le prescrizioni svizzere si basano sulle norme previste dall’Unione europea nel regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti.
I PFCA C₉–C₁₄ e le sostanze a essi correlate
Dal momento che anche i PFCA C9–C14 sono sostanze altamente persistenti e bioaccumulabili (vPvB) o persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), dopo l’entrata in vigore nel giugno 2021 dei divieti per il PFOA e le sue sostanze correlate bisognava impedire che offerenti extra-europei di oggetti contenenti fluoropolimeri e di tessuti, prodotti di carta e cartone trattati passassero ad acidi perfluoroalchilici a catene più lunghe o utilizzassero derivati da fluorotelomeri C6 non sufficientemente purificati contenenti omologhi a catena lunga quali sottoprodotti. In linea con le prescrizioni di cui all’allegato XVII del Regolamento REACH, anche in Svizzera sono stati pertanto vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di PFCA C9–C14 e delle sostanze a essi correlate. Preparati e oggetti possono presentare un tenore pari al massimo a 0,025 ppm sul totale di PFCA regolamentati o a 1 ppm sul totale delle sostanze a essi correlate. In linea di massima, ai PFCA C9–C14 si applicano le stesse deroghe temporanee previste per il PFOA e le sue sostanze correlate. Solo per determinati impieghi di fluoropolimeri vigono deroghe supplementari per i PFCA C9–C14 rispetto al PFOA.
Il PFHxA e le sue sostanze correlate
In base alle prescrizioni dell’allegato XVII del Regolamento REACH dell’Unione europea, dall’entrata in vigore nel dicembre 2025 è stata regolamentata la fabbricazione e l’immissione sul mercato del PFHxA e delle sue sostanze correlate per determinati impieghi. Per la fornitura di preparati vige un periodo di transizione fino al 31 ottobre 2026, mentre all’immissione sul mercato di determinati oggetti se ne applicano altri. Analogamente al PFOA e ai PFCA C9–C14, i preparati e gli oggetti interessati possono presentare un tenore pari al massimo a 0,025 ppm di PFHxA o a 1 ppm sul totale delle sue sostanze correlate. Diversamente dall’Unione europea che ne prevede la limitazione, la Svizzera non ha attualmente regolamentato il PFHxA e le sue sostanze correlate nelle schiume antincendio. Tuttavia, una proposta attuale prevede di disciplinare in Svizzera tutte le PFAS nelle schiume antincendio (compreso il PFHxA).
I fluoroalchilsilanoli e i loro derivati
Anche le prescrizioni svizzere concernenti il (tridecafluoroottil) silanetriolo e i suoi mono-, di- o tri-O- (alchil) derivati (TDFA) sono armonizzate con quelle dell’Unione europea. Poiché l’impiego di prodotti spray contenenti TDFA e solventi organici può causare gravi lesioni acute ai polmoni, dal 1° dicembre 2020 le confezioni spray (confezioni aerosol, spray a pompa, atomizzatori) non possono più essere destinate alla vendita al pubblico se contengono solventi organici in combinazione con un tenore di TDFA superiore a 2 ppb. Per assicurare che gli utilizzatori professionali di prodotti della «chimica del fluoro con catena C6» siano consapevoli del pericolo specifico derivante dall’impiego di queste miscele, sulle confezioni spray deve figurare la dicitura «Letale se inalato».
2. Aggiornamento del diritto
Anche se alcuni acidi perfluoroalchilici e le sostanze a essi correlate e le sue sostanze correlate sono già regolamentati in Svizzera, persistono ancora timori rispetto ad altre PFAS nelle schiume antincendio fluorurate di ultimissima generazione. Nell’autunno 2025, l’Unione europea ha quindi deciso di limitare tutte le PFAS negli impieghi correlati alle schiume antincendio. Anche in Svizzera, il Consiglio federale ha proposto di attuare una regolamentazione analoga. Inoltre, è stata avanzata la proposta di armonizzare il contenuto in massa consentito nei preparati con il PFOS e i suoi derivati (o sostanze correlate) a quello previsto dall’Unione europea. Per preparati e oggetti (come per il PFHxS, il PFOA, i PFCA C9–C14 e il PFHxA) vigerebbero tenori pari al massimo a 0,025 ppm di PFOS o a 1 ppm sul totale delle sostanze correlate.
Un’ulteriore proposta riguarda la regolamentazione di tutte le PFAS nei materiali monouso destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari così come la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di PFCA C15–C21 e sostanze a essi correlate.