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Pubblicato il 7 settembre 2023

Prodotti estinguenti

Rientrano nella categoria dei prodotti estinguenti le schiume antincendio (prodotti estinguenti contenenti tensioattivi fluorati), i prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono e quelli stabili nell’aria. Per le schiume antincendio si applica l’allegato 1.16 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81). I prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono e quelli stabili nell’aria, invece, sono disciplinati dall’allegato 2.11 ORRPChim.

1. Schiume antincendio (prodotti estinguenti contenenti tensioattivi fluorati)

In passato, molti prodotti estinguenti contenevano tensioattivi fluorati, ovvero sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), e alcuni li contengono ancora. Se le sostanze superano un determinato contenuto in massa (cfr. all. 1.16 ORRPChim), sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di prodotti estinguenti che contengono l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (PFOS), l’acido perfluoroottanoico (PFOA), acidi perfluorocarbossilici con nove fino a 14 atomi di carbonio (PFCA C9–C14) così come l’acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) o le sue sostanze correlate. Ulteriori informazioni sulla regolamentazione delle singole PFAS sono disponibili anche sul sito web dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) alla pagina Basi legali delle PFAS.

Cosa sono le PFAS?

Basi legali delle PFAS

Inoltre, in linea con quanto è già stato deciso anche nell’UE, il Consiglio federale ha proposto di limitare l’immissione sul mercato delle schiume antincendio contenenti PFAS negli estintori e l’impiego di queste schiume per tutte le applicazioni. Per stimare le conseguenze di una tale misura a livello nazionale, su incarico dell’UFAM è stato redatto un rapporto (disponibile in tedesco e francese) che riassume lo stato attuale delle conoscenze sull’impiego delle schiume antincendio contenenti fluoro in Svizzera.

Inoltre, il Consiglio federale ha proposto di uniformare il contenuto in massa consentito per i preparati contenenti PFOS a quello dall’UE. Questi cambiamenti riguarderebbero anche le schiume antincendio. Le misure esistenti e previste sulle schiume antincendio sono rappresentate anche graficamente nella panoramica delle normative sulle schiume antincendio nell’ORRPChim.

2. Prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono

Sono considerati prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono i prodotti estinguenti che contengono sostanze che impoveriscono lo strato di ozono secondo l’allegato 1.4 ORRPChim (all. 2.11 n. 1 cpv. 1 ORRPChim). Tra questi rientrano, per esempio, gli halon, come il bromotrifluorometano (halon 1301) o il bromoclorodifluorometano (halon 1211), che hanno un altissimo potenziale di riduzione dell’ozono.

Substance appauvrissant la couche d'ozone

Divieti

Dal 1° gennaio 1992 è vietata l’immissione sul mercato (compresa l’importazione) di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono nonché di apparecchi o impianti che li contengono (all. 2.11 n. 2.1 ORRPChim).

A partire dal 1° giugno 2024, è vietato anche l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono (all. 2.11 n. 4.1 cpv. 1 ORRPChim). Gli impianti contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono (p. es. gli halon) dovevano dunque essere messi fuori servizio prima di tale data e i prodotti estinguenti in essi contenuti dovevano essere smaltiti o riciclati correttamente.

Evoluzione delle quantità di halon

Deroghe

Eccezioni ai divieti di cui sopra sono previste per l’impiego negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito e negli impianti nucleari quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono. (all. 2.11 n. 2.2 lett. d, nonché n. 4.2 ORRPChim).

Manutenzione

I detentori di apparecchi o di impianti secondo l’allegato 2.11 numero 1 capoversi 3 e 5 ORRPChim contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono e che godono delle suddette deroghe devono sottoporli a una manutenzione appropriata alle frequenze indicate di seguito (all. 2.11 n. 6.2 ORRPChim):

  • apparecchi: ogni tre anni;
  • impianti: ogni anno.

3. Prodotti estinguenti stabili nell’aria

Sono considerati prodotti estinguenti stabili nell’aria i prodotti estinguenti che contengono sostanze stabili nell’aria secondo l’allegato 1.5 ORRPChim (all. 2.11 n. 1 cpv. 2 ORRPChim) Si tratta, per esempio, del pentafluoroetano (HFC-125) o dell’eptafluoropropano (HFC-227), che hanno un potenziale di effetto serra molto elevato, migliaia di volte superiore al CO2.

Sostanze stabili nell'aria

Divieti

Dal 1° gennaio 1996, è vietata l’immissione sul mercato (compresa l’importazione) di prodotti estinguenti stabili nell’aria nonché di apparecchi o impianti che li contengono (all. 2.11 n. 2.1 ORRPChim). Inoltre, è vietato utilizzare prodotti estinguenti stabili nell’aria per esercitazioni e prove (all. 2.11 n. 4.1 cpv. 2 ORRPChim).

Deroghe

Al suddetto divieto è prevista una deroga per l’impiego negli aeroplani, nei veicoli speciali dell’esercito e negli impianti nucleari quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l’impiego di prodotti estinguenti stabili nell’aria (all. 2.11 n. 2.2 lett. d ORRPChim). Inoltre, è prevista una deroga per l’importazione di estintori a mano destinati all’uso personale nella propria autovettura (all. 2.11 n. 2.2 lett. e ORRPChim).

Manutenzione

I detentori di apparecchi o di impianti secondo l’allegato 2.11 numero 1 capoversi 3 e 5 ORRPChim contenenti prodotti estinguenti stabili nell’aria devono sottoporli a una manutenzione appropriata alle frequenze indicate di seguito (all. 2.11 n. 6.2 ORRPChim):

  • apparecchi: ogni tre anni;
  • impianti: ogni anno.