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Pubblicato il 23 febbraio 2026

Protezione del bestiame

I grandi predatori come linci, lupi e orsi possono attaccare e predare gli animali da reddito, mettendo in grande difficoltà in particolare l’economia alpestre. La Confederazione sostiene l’agricoltura nella detenzione degli animali da reddito. In questo contesto, la protezione del bestiame gioca un ruolo centrale, in quanto le misure preventive consentono di evitare il più possibile danni e conflitti.

La convivenza dell’economia alpestre con i grandi predatori può generare conflitti. In seguito alla decisione del Parlamento di dicembre 2022, la legge sulla caccia (LCP) riveduta e la relativa ordinanza sulla caccia (OCP) sono entrate in vigore il 1° febbraio 2025. Da allora, tra il 1° giugno e il 31 agosto è possibile regolare a posteriori, a determinate condizioni, i branchi di lupi che hanno provocato danni, mentre tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell’anno successivo è possibile farlo a titolo preventivo.

Per poter intervenire e regolare gli effettivi di lupi devono essere soddisfatte determinate condizioni che comprendono, tra l’altro, l’impiego di misure efficaci di protezione del bestiame, come recinzioni e cani da protezione riconosciuti. Le aziende d’estivazione e le aziende con pascoli comunitari possono inoltre adottare misure d’emergenza. L’articolo 10b OCP definisce le misure ragionevolmente esigibili di protezione del bestiame e le misure d’emergenza. Gli articoli 10c e 10d, invece, stabiliscono i criteri che determinano un’attuazione a regola d’arte delle misure di protezione del bestiame. Le spiegazioni sono completate nel rapporto esplicativo concernente l’OCP.

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) sostiene i Cantoni nell’attuazione delle misure di protezione del bestiame. È disponibile un catalogo per facilitare la presentazione delle domande.

I risarcimenti delle predazioni di animali da reddito sono erogati a condizione che siano state attuate le misure di protezione del bestiame.

Nuova suddivisione dei compiti

Secondo la LCP riveduta, la Confederazione stabilisce i principi e i criteri di esigibilità per le misure di protezione del bestiame, mentre l’eseguibilità delle misure è determinata dai Cantoni, cui spettano così maggiori competenze, ma anche maggiori responsabilità.

Comunicato stampa del 13 dicembre 2024: Il Consiglio federale fissa al 1° febbraio 2025 l’entrata in vigore della legge sulla caccia riveduta

La Confederazione

  • stabilisce i principi della protezione del bestiame e determina quali misure di protezione del bestiame e delle api sono ragionevolmente esigibili;
  • partecipa finanziariamente alle misure cantonali di protezione del bestiame e delle api e ai lavori di pianificazione in relazione all’impiego di cani da protezione riconosciuti, alla prevenzione dei conflitti con gli orsi o alla separazione dei sentieri e dei percorsi per mountain bike nella zona di competenza dei cani da protezione riconosciuti;
  • è responsabile della verifica dell’idoneità dei cani da protezione del bestiame. Tale verifica viene effettuata da Agridea su incarico dell’UFAM e in conformità al regolamento d’esame;
  • partecipa al risarcimento delle predazioni di animali da reddito nel caso di danni verificatisi nonostante l’impiego a regola d’arte di misure di protezione del bestiame.

I Cantoni

  • decidono in merito all’eseguibilità della protezione del bestiame sul proprio territorio;
  • forniscono consulenza all’agricoltura e all’economia alpestre in merito alle misure aziendali e tecniche di protezione del bestiame;
  • assistono le aziende nella scelta delle misure di protezione del bestiame, compreso l’impiego di cani da protezione riconosciuti;
  • presentano all’UFAM le domande di aiuto finanziario per le misure di protezione del bestiame e i lavori di pianificazione;
  • versano gli aiuti finanziari all’agricoltura;
  • si assumono i costi rimanenti delle misure di protezione del bestiame.

Gli allevatori

  • sono responsabili dell’attuazione delle misure di protezione del bestiame;
  • sono responsabili dell’installazione, dell’utilizzo e della manutenzione a regola d’arte delle misure di protezione del bestiame;
  • ricevono un sostegno finanziario dalla Confederazione e dai Cantoni.

Cani da protezione del bestiame sui sentieri

I cani da protezione del bestiame sono attivi anche in zone attraversate da sentieri o percorsi per mountain bike. È possibile evitare conflitti informandosi e mantenendo un comportamento adeguato.

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