Pubblicato il 17 novembre 2025
Vigilanza
Secondo l’articolo 49 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni e garantisce in tal modo che la legislazione ambientale sia applicata in modo uniforme sull’intero territorio svizzero.
L'esercizio della vigilanza sui Cantoni non è soltanto un diritto ma anche un dovere della Confederazione.
La vigilanza della Confederazione comprende diverse misure concrete volte a garantire l'esecuzione legittima, paritaria, uniforme della legislazione ambientale della Confederazione, in particolare da parte dei Cantoni, e a ottenere un rafforzamento del coordinamento. I diversi strumenti di vigilanza sono da impiegare in modo coerente e oggettivo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, della cortesia confederale (rispetto delle peculiarità, nessun intervento che non sia dettato da un'emergenza) e della proporzionalità dell'onere amministrativo.
Principali mezzi di sorveglianza
Funzione
Al fine di garantire la corretta applicazione del diritto federale in materia ambientale, l'UFAM può presentare ricorso contro le decisioni e le sentenze cantonali dinanzi alle istanze cantonali di ricorso o al Tribunale federale.
Basi legali
Art. 56 al. 1 LPAmb ; art. 67a LPAc ; art. 12g al. 2 LPN ; art. 46 al. 2 LFo ; art. 29 al. 1 LIG
Funzione
Per essere valide, le disposizioni cantonali adottate in determinati settori in applicazione del diritto federale ambientale devono essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.
Basi legali
Art. 37 LPAmb ; art. 52 LFo ; art. 26 LFSP
Funzione
In particolare negli ambiti in cui l'UFAM applica direttamente il diritto federale in materia ambientale, esso denuncia alle autorità cantonali di perseguimento penale le infrazioni alle disposizioni penali pertinenti in materia ambientale di cui viene a conoscenza.
Basi legali
Art. 301 CPP; art. 302 CPP
Funzione
Chiunque può richiedere in qualsiasi momento all'UFAM, in qualità di autorità di vigilanza, di intervenire nei confronti di un'autorità cantonale competente per l'applicazione del diritto ambientale. L'UFAM interviene tuttavia solo in caso di chiara violazione della legge.
Basi legali
Art. 71 PA
Funzione
Garantire la corretta applicazione del diritto ambientale nell'ambito delle procedure di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale.
Basi legali
Art. 102 LTF; art. 57 PA
Funzione
Gli aiuti all’esecuzioni sono destinati in primo luogo alle autorità esecutive e concretizzano le disposizioni federali in materia ambientale relative a concetti giuridici indeterminati e all’entità/esercizio del potere discrezionale. Promuovono un’applicazione uniforme della legislazione. Se ci si attiene all’aiuto all’esecuzione, si può legittimamente ritenere che il diritto federale è applicato in modo corretto. Sono tuttavia ammesse anche soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente.
Basi legali
Art. 49 cpv. 2 Cost.; art. 186 cpv. 4 Cost.
Casi attuali
Il 13 marzo 2026, l’UFAM ha presentato un ricorso amministrativo contro un’autorizzazione edilizia all’interno del prato secco di importanza nazionale n. 110 «Hard» nel Comune di Zwingen (BL). Con il ricorso amministrativo l’UFAM mira a far valere l’applicazione della protezione federale di prati e pascoli secchi di importanza nazionale nonché il ripristino della situazione conforme al diritto. L’oggetto interessato è gestito dal 2010 come oggetto ancora in fase d’esame nell’allegato 2 dell’ordinanza sui prati secchi (OPPS; RS 451.37), pertanto è protetto a titolo precauzionale. L’UFAM ritiene che l’edificazione autorizzata distruggerà superfici preziose del prato secco e non rispetti le condizioni severe poste per un’edificazione. Inoltre, secondo l’UFAM l’autorizzazione edilizia non è stata rilasciata nel rispetto dell’obbligo federale di comunicazione. L’UFAM ritiene pertanto che il progetto di costruzione sia contrario al diritto federale.
Stato
Sospeso fino al 30.09.2026 per negoziazioni.
Basi legali
- Articolo 24g legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) in combinato disposto con l’articolo 27 capoverso 2 lettera e dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1): violazione dell’obbligo di comunicazione all’UFAM per progetti in biotopi di importanza nazionale;
- Articolo 18a capoverso 1 LPN in combinato disposto con l’articolo 7 e l’articolo 19 capoverso 1 OPPS nonché l’articolo 29 capoverso 1 lettera a OPN: violazione della protezione precauzionale di prati e pascoli secchi di importanza nazionale nonché delle condizioni in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo di protezione della conservazione intatta;
- Articolo 24e LPN: ripristino della situazione conforme al diritto e ordinazione di provvedimenti sostitutivi in caso di danni illeciti arrecati a un biotopo protetto.
Ulteriori informazioni
Il 13 marzo 2026, l’UFAM ha presentato un ricorso amministrativo contro un’autorizzazione edilizia all’interno del prato secco di importanza nazionale n. 110 «Hard» nel Comune di Zwingen (BL). Con il ricorso amministrativo l’UFAM mira a far valere l’applicazione della protezione federale del prato secco e il ripristino della situazione conforme al diritto. L’oggetto interessato è gestito dal 2010 come oggetto ancora in fase d’esame nell’allegato 2 dell’ordinanza sui prati secchi (OPS; RS 451.37), pertanto deve essere protetto a titolo precauzionale. L’UFAM ritiene che l’edificazione autorizzata distruggerà superfici preziose del prato secco e non rispetti le condizioni severe poste per un’edificazione. Inoltre, secondo l’UFAM l’autorizzazione edilizia non è stata rilasciata nel rispetto dell’obbligo federale di comunicazione. L’UFAM ritiene pertanto che il progetto di costruzione sia contrario al diritto federale.
Stato
Sospeso fino al 30.09.2026 per negoziazioni.
Basi legali
- Articolo 24g legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) in combinato disposto con l’articolo 27 capoverso 2 lettera e ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1): violazione dell’obbligo di comunicazione alla Confederazione per decisioni riguardanti le costruzioni nei biotopi di importanza nazionale;
- Articolo 18a capoverso 1 LPN in combinato disposto con l’articolo 7 e l’articolo 19 capoverso 1 OPPS nonché l’articolo 29 capoverso 1 lettere a e b OPN: violazione della protezione precauzionale e della conservazione intatta di un prato e pascolo secco di importanza nazionale (oggetto n. 110 «Hard» all. 2 OPPS);
- Articolo 24e LPN: obbligo di ripristino della situazione conforme al diritto e ordinazione di provvedimenti sostitutivi in caso di danni illeciti arrecati a un biotopo protetto.
Ulteriori informazioni
Il 19 gennaio 2026, l’UFAM ha presentato un ricorso amministrativo contro l’autorizzazione di una bonifica fondiaria agricola e del prolungamento di strade agricole nella zona palustre di importanza nazionale n. 3 «Schwantenau» (SZ). Il ricorso mira a far valere l’applicazione della protezione federale delle zone palustri, delle torbiere alte e delle paludi di importanza nazionale. Il progetto comprende modifiche della configurazione del terreno nella zona palustre «Schwantenau» nonché nell’area d’influenza di una torbiera alta e di una palude di importanza nazionale. L’UFAM ritiene che questi interventi pregiudichino gli obiettivi di protezione della zona palustre. Inoltre, le possibili ripercussioni sul regime idrico dei biotopi palustri adiacenti non sono state chiarite a sufficienza. Senza una perizia idrologica non si possono escludere ripercussioni pregiudizievoli sulla torbiera alta e sulla palude. L’UFAM ritiene pertanto che l’autorizzazione del progetto sia contraria al diritto federale.
Stato
Procedura di ricorso conclusa, accordo raggiunto e autorizzazione modificata.
Basi legali
- Articolo 23d capoverso 2 legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) in combinato disposto con gli articoli 5 e 7 dell’ordinanza sulle zone palustri (RS 451.35): violazione degli obiettivi di protezione di una zona palustre di importanza nazionale;
- Articolo 18a LPN in combinato disposto con l’articolo 3 capoverso 1, l’articolo 4 e l’articolo 5 capoverso 3 ordinanza sulle paludi (RS 451.33): chiarimento insufficiente delle ripercussioni su una palude di importanza nazionale e sulla sua conservazione intatta;
- Articolo 18a LPN in combinato disposto con l’articolo 3 capoverso 1, l’articolo 4 e l’articolo 5 capoverso 2 ordinanza sulle torbiere alte (RS 451.32): chiarimento insufficiente delle ripercussioni su una torbiera alta di importanza nazionale e sulla sua conservazione intatta.
Ulteriori informazioni
Il 19 gennaio 2026, l’UFAM ha presentato un ricorso amministrativo contro l’autorizzazione al cambiamento di destinazione di una baita per l’immagazzinamento del fieno a Peist, nel Comune di Arosa (GR) da un’utilizzazione agricola a un’utilizzazione non agricola. Con il ricorso amministrativo l’UFAM mira a far valere l’applicazione della protezione federale delle paludi e delle zone palustri di importanza nazionale. L’edificio in questione si trova nella palude di importanza nazionale «Ried Faninpass» nonché nella zona palustre di importanza nazionale «Faninpass». L’UFAM ritiene che il cambiamento di destinazione autorizzato per la baita da utilizzazione agricola a utilizzazione a scopo ricreativo e di vacanza violi la protezione delle paludi sancita dalla Costituzione. Il cambiamento di destinazione non serve a preservare lo scopo protettivo o l’utilizzazione agricola già esistente e può arrecare disturbi supplementari ai sensibili spazi vitali palustri. Ritenendo che anche il frazionamento in parcelle previsto sia in contraddizione con gli obiettivi di protezione della palude e della zona palustre, l’UFAM ha pertanto assunto la funzione di autorità di vigilanza.
Stato
Procedura di ricorso stralciata in prima istanza cantonale a seguito del ritiro da parte della controparte.
Basi legali
- Articolo 78 capoverso 5 Costituzione federale (Cost.; RS 101) in combinato disposto con gli articoli 23a e 18a legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e gli articoli 4 e 5 dell’ordinanza sulle paludi (RS 451.33): violazione della conservazione intatta di paludi di importanza nazionale;
- Articolo 78 capoverso 5 Cost. in combinato disposto con l’articolo 23d capoverso 2 LPN e gli articoli 5 e 7 ordinanza sulle zone palustri (RS 451.35): violazione degli obiettivi di protezione e dell’utilizzazione ammissibile in zone palustri di importanza nazionale.
Ulteriori informazioni
Il 7 ottobre 2025, l’UFAM ha presentato un ricorso amministrativo contro l’autorizzazione alla rimozione di uno sperone di roccia sul ciglio della cascata della Thur. La cascata della Thur si trova all’interno della zona golenale di importanza nazionale n. 16 «Gillhof-Glattburg». Secondo l’ordinanza sulle zone golenali (RS 451.31), l’intervento è giustificato soltanto se è direttamente legato all’ubicazione, se sussiste un interesse preponderante nazionale e se si tratta del mezzo più moderato disponibile. Inoltre, gli interventi nelle acque superficiali sono ammessi soltanto a condizioni severe. Giudicando tali condizioni non soddisfatte, in particolare a causa del mancato esame di un divieto di balneazione o di accesso, l’UFAM ritiene che l’intervento sia contrario al diritto federale.
Il Cantone, d’intesa con l’UFAM, ha fornito ulteriori chiarimenti sul progetto. È emerso che la fonte di pericolo presso la cascata della Thur era stata causata da un intervento edilizio precedente. L’UFAM acconsente pertanto all’intervento pianificato, a condizione che sia completato con provvedimenti supplementari quali, ad esempio, un’indicazione della fonte di pericolo tuttora esistente.
Stato
Procedura di ricorso stralciata in prima istanza cantonale
Basi legali
- Articolo 18a legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451.31) in combinato disposto con l’articolo 4 dell’ordinanza sulle zone golenali: violazione della conservazione intatta di zone golenali di importanza nazionale;
- Articolo 37 legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20): condizioni non soddisfatte per interventi in acque superficiali.
Ulteriori informazioni
Il 25 settembre 2025, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha interposto un ricorso amministrativo contro l’autorizzazione per la nuova strada d’accesso nel tratto da Zilfuri a Oeschinen e contro la relativa modifica del progetto. Mediante il ricorso amministrativo, l’UFAM chiede l’annullamento delle autorizzazioni edilizie ed eccezionali nonché il ripristino della situazione conforme al diritto poiché i progetti violano il diritto federale. La strada prevista attraversa il prato e pascolo secco d’importanza nazionale n. 5634 «I de Huble». La regione è particolarmente ricca di strutture e offre spazi vitali a numerose specie protette e prioritarie, tra cui orchidee e rettili. La costruzione della strada compromette in misura considerevole l’oggetto protetto e ne comporta, in parte, la distruzione irreversibile. I requisiti legali per gli interventi in oggetti protetti di questo genere non sono soddisfatti, in particolare per quanto riguarda l’esistenza di un interesse nazionale preponderante, la necessità che l’intervento sia di ubicazione strettamente vincolata e l’adozione di adeguate misure sostitutive. L’UFAM è pertanto intervenuto in qualità di autorità di vigilanza.
Stato
sospeso fino al 31.12.2026 per negoziazioni.
Basi legali
- articolo 18a della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) in combinato disposto con l’articolo 6 capoverso 1 e con l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 13 gennaio 2010 sui prati secchi (OPPS; RS 451.37);
- articolo 24 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700).
Ulteriori informazioni
Il 28 aprile 2025, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha interposto un ricorso amministrativo contro l’autorizzazione a realizzare parcheggi (parcheggio n. 28) presso la Untere Gantrischhütte nonché contro precedenti autorizzazioni parziali. Mediante il ricorso amministrativo, l’UFAM chiede l’annullamento delle autorizzazioni edilizie ed eccezionali nonché il ripristino della situazione conforme al diritto poiché i progetti violano il diritto federale. I parcheggi si trovano nella zona palustre di importanza nazionale n. 163 «Gurnigel/Gantrisch» e compromettono in modo inammissibile questa zona protetta. Le zone palustri sono soggette a una protezione particolarmente rigorosa: in linea di principio, non sono ammessi nuovi impianti e non è consentita alcuna ponderazione degli interessi. I parcheggi autorizzati non costituiscono né un’utilizzazione ammessa né un’utilizzazione turistica compatibile con gli obiettivi di protezione e favoriscono inoltre il trasporto individuale motorizzato, causando ulteriori ripercussioni negative sul paesaggio e sugli animali selvatici. L’UFAM è pertanto intervenuto in qualità di autorità di vigilanza.
Stato
Sospeso fino al 31.07.2027 per motivi di regolarizzazione
Basi legali
- articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) in combinato disposto con l’articolo 23d capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451);
- articolo 5 capoverso 2 lettera d ed e nonché articolo 8 dell’ordinanza del 1° maggio 1996 sulle zone palustri (RS 451.35);
- articolo 24 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700).
Ulteriori informazioni
Il 1° novembre 2024, l’UFAM ha presentato un ricorso amministrativo contro l’autorizzazione all’esercizio di una zona di partenza di parapendii e alianti da pendio per voli commerciali e non nei pressi della sciovia Hohwald nel Comune di Beatenberg (BE). La zona di partenza si trova nella zona palustre di importanza nazionale n. 13 «Habkern-Sörenberg» nonché nelle immediate vicinanze della palude di importanza nazionale n. 3529 «Waldeggallmi». Questi oggetti sono assolutamente protetti dalla Costituzione. L’UFAM ritiene che la zona di partenza autorizzata arrecherà disturbi notevoli alla zona palustre, alla vegetazione palustre e alla fauna e che pertanto l’autorizzazione edilizia sia contraria al diritto federale.
Stato
Procedura di ricorso sospesa in prima istanza cantonale.
Basi legali
- Articolo 78 capoverso 5 Costituzione federale (Cost.; RS 101): protezione delle paludi e delle zone palustri di importanza nazionale;
- Articoli 23a, 23d e 18a legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451): protezione delle zone palustri e delle paludi di importanza nazionale;
- Articoli 5 e 7 ordinanza sulle zone palustri (RS 451.35): inammissibilità di nuovi impianti e utilizzazioni non conformi agli obiettivi della protezione;
- Articoli 5 e 7 ordinanza sulle paludi (RS 451.33): violazione della conservazione intatta di paludi;
- Articolo 7 capoverso 4 legge sulla caccia (LCP; RS 922.0): protezione insufficiente dai disturbi alla fauna.
Ulteriori informazioni
Il 18 settembre 2024, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha interposto un ricorso amministrativo contro l’autorizzazione edilizia per una rimessa per imbarcazioni nello spazio riservato alle acque a Rapperswil–Jona. Mediante il ricorso amministrativo, l’UFAM chiede l’annullamento delle autorizzazioni edilizie poiché il progetto viola le disposizioni in materia di protezione delle acque. In particolare, la rimessa per imbarcazioni non è classificata come piccolo impianto ammissibile e non è un impianto a ubicazione vincolata. Lo spazio riservato alle acque serve a garantirne le funzioni naturali e, in linea di principio, deve essere mantenuto libero da edifici. La rimessa per imbarcazioni prevista, con una superficie di 53 m², costituisce un nuovo impianto che va oltre una mera infrastruttura di accesso e risponde principalmente a interessi privati. Nonostante siano previste misure di miglioramento ecologico della riva, il progetto non soddisfa i requisiti legali e pregiudica gli obiettivi di protezione dello spazio riservato alle acque. L’UFAM è pertanto intervenuto in qualità di autorità di vigilanza.
Stato
concluso: il ricorso è stato ritirato in seguito a una decisione municipale e all’adeguamento delle autorizzazioni cantonali.
Basi legali
- articolo 36a della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20);
- articolo 41c capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201);
- • articolo 24 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700).
Ulteriori informazioni
Il 1° luglio 2024, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha interposto un ricorso amministrativo contro l’autorizzazione edilizia per la demolizione di una fattoria e la costruzione di una nuova casa plurifamiliare con garage sotterraneo e deposito per biciclette nella zona palustre di importanza nazionale «Lützelsee». Mediante il ricorso amministrativo, l’UFAM chiede l’annullamento delle autorizzazioni nonché il ripristino della situazione conforme al diritto poiché il progetto viola le disposizioni del diritto federale in materia di protezione delle zone palustri e l’obbligo di comunicazione alla Confederazione. Le zone palustri di importanza nazionale sono soggette a una protezione particolarmente rigorosa: devono essere salvaguardate nelle loro peculiarità naturali e culturali e, in linea di principio, non possono essere danneggiate dalla costruzione di nuovi edifici o da modifiche sostanziali. La demolizione di una fattoria caratteristica e la costruzione di una nuova casa plurifamiliare priva di qualsiasi legame con l’utilizzazione tradizionale sono in evidente contrasto con tali obiettivi di protezione. L’UFAM è pertanto intervenuto in qualità di autorità di vigilanza.
Stato
concluso: il ricorso è stato ritirato in seguito alla revoca dell’autorizzazione.
Basi legali
- articolo 24g della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) in combinato disposto con l’articolo 27 capoverso 2 lettera e dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1);
- articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) in combinato disposto con gli articoli 23c e 23d LPN nonché l’articolo 5 dell’ordinanza del 1° maggio 1996 sulle zone palustri (RS 451.35);
- articolo 5 capoverso 2 Cost.
Ulteriori informazioni
Il 24 aprile 2024, l’UFAM ha presentato un ricorso amministrativo contro un’autorizzazione edilizia per la costruzione di un centro di accoglienza temporanea per migranti a Plan-les-Ouates (GE). Il progetto è in parte ubicato all’interno di un sito di riproduzione degli anfibi d’importanza nazionale (oggetto n. GE49). Secondo il diritto federale, questi siti devono essere conservati intatti. È possibile rilasciare una deroga solo per progetti a ubicazione vincolata in un sito di questo tipo e utili a un interesse pubblico preponderante, parimenti d’importanza nazionale. Nella fattispecie, l’autorità convenuta non ha tenuto conto del fatto che la costruzione fosse da realizzare in un sito di riproduzione degli anfibi d’importanza nazionale; trascurando tale elemento, non è stata quindi in grado di valutare se fossero soddisfatte le condizioni richieste per un’eventuale deroga. In tal senso, l’UFAM ritiene che l’autorizzazione edilizia contestata sia lacunosa, viziata e quindi contraria al diritto federale.
Stato
Terminato, ricorso accolto nella prima istanza cantonale.
Basi legali
- Articolo 18a capoverso 1 legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451);
- Articoli 2, 6 e 7 capoverso 1 ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi, OSRA; RS 451.34).
Ulteriori informazioni
Siti di riproduzione degli anfibi e biotopi d’importanza nazionale
Il 15 dicembre 2023, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha interposto un ricorso amministrativo contro l’autorizzazione cantonale per il piano parziale di zona relativo alla zona palustre n. 38 «Rotmoos/Eriz» (Cantone di Berna). Nel quadro dell’adozione del piano parziale di zona era previsto che gli edifici destinati al turismo sostenibile (esercizi nel settore alberghiero e della ristorazione, strutture ricettive per gruppi ecc.) potessero essere trasformati o ampliati. Inoltre, era previsto che gli skilift e gli impianti turistici esistenti potessero essere sostituiti e che fosse possibile autorizzare l’innevamento artificiale. Già nel 2021 l’UFAM aveva segnalato che una simile regolamentazione non era conforme al diritto federale. Nelle zone palustri di importanza nazionale, infatti, possono essere trasformati o ampliati esclusivamente gli edifici destinati all’utilizzazione agricola e forestale. Tutti gli altri edifici possono essere sottoposti unicamente a interventi di manutenzione e rinnovo nell’ambito della loro normale durata di vita, senza che ne vengano modificati il volume, l’aspetto esterno o la destinazione. Le zone palustri, in quanto aree di particolare rilevanza per la biodiversità, contribuiscono in misura significativa, insieme ai rispettivi elementi del paesaggio culturale, al benessere della popolazione e all’attrattività del territorio. Inoltre, le zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale coprono circa il 2,1 per cento della superficie del Paese. Anche la nuova zona per gli sport invernali che si intendeva istituire non era conforme al diritto federale, poiché sarebbe stata collocata quasi interamente nel perimetro della palude n. 3468 «Schwändli/Hungerschwand», iscritta nell’Inventario federale delle paludi di importanza nazionale.
Stato
procedura di ricorso pendente in prima istanza cantonale.
Basi legali
- articolo 24g della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) in combinato disposto con l’articolo 27 capoverso 2 lettera e dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1): obbligo di comunicazione;
- articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101): protezione delle paludi e dei paesaggi palustri di importanza nazionale;
- articoli 23a, 23d e 18a LPN: protezione delle zone palustri e delle paludi d’importanza nazionale;
- articoli 5 e 7 dell’ordinanza del 1° maggio 1996 sulle zone palustri (RS 451.35): inammissibilità di nuovi impianti e utilizzazioni che contraddicono gli obiettivi della protezione;
- articoli 5 e 7 dell’ordinanza del 7 settembre 1994 sulle paludi (RS 451.33): violazione della conservazione intatta di paludi.
Ulteriori informazioni
Il 4 dicembre 2023 l’UFAM ha presentato un ricorso amministrativo contro diversi atti del Comune di Noville e dell’autorità del Cantone di Vaud che concedevano un’autorizzazione edilizia per l’aggiunta di una veranda a un immobile esistente sulla parcella n. 911 del Comune di Noville (VD). L’immobile si trova in una zona palustre di particolare bellezza e di importanza nazionale (oggetto n. 289).
Secondo la Costituzione federale i paesaggi palustri di importanza nazionale sono tutelati in modo assoluto. Le costruzioni edificate lecitamente in un sito di questo tipo possono essere solamente sottoposte a manutenzione o rinnovo. Pertanto, è vietato realizzare nuove costruzioni o ampliare quelle esistenti. A questo proposito, l’aggiunta di una nuova veranda deve essere considerata dal punto di vista giuridico una nuova costruzione e, quindi, vietata in una zona palustre.
Di conseguenza, l’UFAM ritiene che l’autorizzazione edilizia sia illegittima secondo il diritto federale.
Stato
Sospeso dinanzi al Tribunale federale.
Basi legali
- Articolo 78 capoverso 5 Costituzione federale (Cost.; RS 101);
- Articolo 23d capoversi 1 e 2 lettera b legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451);
- Articolo 5 capoverso 2 lettera c ordinanza sulle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (ordinanza sulle zone palustri; RS 451.35).
Ulteriori informazioni
Il 4 dicembre 2023 l’UFAM ha presentato un ricorso amministrativo contro due atti giuridici per la concessione di un’autorizzazione edilizia sulla parcella n. 883 del Comune di Noville (VD) per la demolizione di un edificio preesistente e l’ampliamento di un cantiere navale. L’ubicazione rientra in una zona palustre di particolare bellezza e di importanza nazionale (oggetto n. 289).
Secondo la Costituzione federale i paesaggi palustri di importanza nazionale sono tutelati in modo assoluto. Le costruzioni edificate lecitamente in un sito di questo tipo possono essere solamente sottoposte a manutenzione o rinnovo. Pertanto, è vietato realizzare nuove costruzioni o ampliare quelle esistenti.
Di conseguenza, l’UFAM ritiene che l’autorizzazione edilizia sia viziata e illegittima secondo il diritto federale.
Stato
Sospeso dinanzi al Tribunale federale; parzialmente accolto nell’istanza cantonale.
Basi legali
- Articolo 78 capoverso 5 Costituzione federale (Cost.; RS 101);
- Articolo 23d capoversi 1 e 2 lett
- era b legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451);
- Articolo 5 capoverso 2 lettera c ordinanza sulle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (ordinanza sulle zone palustri; RS 451.35).
Ulteriori informazioni
Il 4 dicembre 2023 l’UFAM ha presentato un ricorso amministrativo contro un’autorizzazione edilizia e un’autorizzazione speciale rilasciate rispettivamente dal Comune di Noville e dall’autorità del Cantone di Vaud competente per la trasformazione di un edificio esistente. L’immobile si trova in una zona palustre di particolare bellezza e di importanza nazionale (oggetto n. 289).
Secondo la Costituzione federale i paesaggi palustri di importanza nazionale sono tutelati in modo assoluto. Le costruzioni edificate lecitamente in un sito di questo tipo possono essere solamente sottoposte a manutenzione o rinnovo. Pertanto, è vietato realizzare nuove costruzioni o ampliare quelle esistenti. Nella fattispecie, l’edificio oggetto della controversia deve essere considerato una nuova costruzione, in quanto l’involucro della villa preesistente è stato per la maggior parte demolito, ricostruito e ampliato. Poiché la nuova superficie edificata è più estesa rispetto alla costruzione originaria, l’ingombro al suolo è stato chiaramente ampliato.
Di conseguenza, l’UFAM ritiene che l’autorizzazione edilizia sia viziata e illegittima secondo il diritto federale.
Stato
Sospeso dinanzi al Tribunale federale; parzialmente accolto nell’istanza cantonale.
Basi legali
- Articolo 78 capoverso 5 Costituzione federale (Cost.; RS 101);
- Articolo 23d capoversi 1 e 2 lettera b legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451);
- Articolo 5 capoverso 2 lettera c ordinanza sulle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (ordinanza sulle zone palustri; RS 451.35).
Ulteriori informazioni
Il 4 dicembre 2023 l’UFAM ha presentato un ricorso amministrativo contro un’autorizzazione edilizia e un’autorizzazione speciale rilasciate rispettivamente dal Comune di Noville e dall’autorità del Cantone di Vaud competente per la trasformazione di una villa sulla parcella n. 892 in due appartamenti, la demolizione di due annessi all’edificio e la costruzione di un nuovo annesso. L’ubicazione rientra in una zona palustre di particolare bellezza e di importanza nazionale (oggetto n. 289).
Secondo la Costituzione federale i paesaggi palustri di importanza nazionale sono tutelati in modo assoluto. Le costruzioni edificate lecitamente in un sito di questo tipo possono essere solamente sottoposte a manutenzione o rinnovo. Pertanto, è vietato realizzare nuove costruzioni o ampliare quelle esistenti. I lavori avviati devono essere considerati dal punto di vista giuridico come un ampliamento e una nuova costruzione.
Di conseguenza, l’UFAM ritiene che l’autorizzazione edilizia sia viziata e illegittima secondo il diritto federale.
Stato
Sospeso dinanzi al Tribunale federale; parzialmente accolto nell’istanza cantonale.
Basi legali
- Articolo 78 capoverso 5 Costituzione federale (Cost.; RS 101);
- Articolo 23d capoversi 1 e 2 lettera b legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451);
- Articolo 5 capoverso 2 lettera c ordinanza sulle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (ordinanza sulle zone palustri; RS 451.35).
Ulteriori informazioni
L’8 novembre 2023 l’UFAM ha presentato un ricorso amministrativo contro diversi atti riguardanti un’autorizzazione edilizia sulla parcella n. 401 del Comune di Noville (VD) per la costruzione di una nuova casa. L’immobile si trova in una zona palustre di particolare bellezza e di importanza nazionale (oggetto n. 289).
Secondo la Costituzione federale i paesaggi palustri di importanza nazionale sono tutelati in modo assoluto. Le costruzioni edificate lecitamente in un sito di questo tipo possono essere solamente sottoposte a manutenzione o rinnovo. Pertanto, è vietato realizzare nuove costruzioni o ampliare quelle esistenti.
Di conseguenza, l’UFAM ritiene che l’autorizzazione edilizia sia viziata e illegittima secondo il diritto federale.
Stato
Sospeso dinanzi al Tribunale federale; parzialmente accolto nell’istanza cantonale.
Basi legali
- Articolo 78 capoverso 5 Costituzione federale (Cost.; RS 101);
- Articolo 23d capoversi 1 e 2 lettera b legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451);
- Articolo 5 capoverso 2 lettera c ordinanza sulle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (ordinanza sulle zone palustri; RS 451.35).
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