Aiuti all’esecuzione e comunicazioni ai richiedenti

L’UFAM pubblica gli aiuti all’esecuzione e le comunicazioni ai richiedenti nella collana «Pratica ambientale».

Gli aiuti all’esecuzione sono pubblicazioni dell’UFAM in veste di autorità di vigilanza destinate in primo luogo alle autorità esecutive cantonali. Essi concretizzano le disposizioni federali in materia ambientale (relativi a concetti giuridici indeterminati ed entità/esercizio del potere discrezionale), nell’intento di promuovere un’applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni sono conformi al diritto federale. Sono tuttavia ammesse anche soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente. Gli aiuti all’esecuzione sono quindi in primo luogo uno strumento della vigilanza federale sull’esecuzione del diritto federale da parte dei Cantoni.

Le comunicazioni ai richiedenti sono riferite a domande in merito alle quali la decisione compete all’UFAM. Nelle comunicazioni l’UFAM informa sui requisiti formali e materiali che i richiedenti devono osservare quando presentano domande all’UFAM.

Il seguente elenco comprende tutti gli aiuti all’esecuzione attuali e validi pubblicati dall’UFAM in veste di autorità di vigilanza o specializzata come pure le sue comunicazioni in veste di autorità esecutiva. L’elenco è suddiviso in temi all’interno dei quali gli aiuti all’esecuzione e le comunicazioni sono classificati in ordine cronologico.

https://www.bafu.admin.ch/content/bafu/it/home/temi/diritto/aiuti-all_esecuzione-dellufam.html