Indennità OTaRSi

L'articolo 32ebis della legge sulla protezione dell'ambiente elenca i provvedimenti per i quali possono essere utilizzati i mezzi finanziari del fondo OTaRSi. L'articolo 32eter elenca i rispettivi risarcimenti.

La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per indennizzare i costi risultanti dalle seguenti misure:

  • l’indagine di siti che risultano non inquinati se l’indagine si è conclusa entro il 31 dicembre 2045.
    Il tasso di compensazione OTaRSi è pari al 40%.
  • l’indagine di siti inquinati, se la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento si è conclusa entro il 31 dicembre 2032 e se si tratta di un sito con rifiuti urbani o di un sito con cosiddetti costi scoperti, ossia se non tutti i costi possono essere addebitati ai responsabili.
    Se dopo il 31 gennaio 1996 non sono più stati conferiti rifiuti, il tasso di compensazione OTaRSi è pari al 40%. Se fino al 31 gennaio 2001 sono stati conferiti rifiuti nel sito, il tasso di compensazione OTaRSi è pari al 30%.
  • la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati, se queste misure sono concluse entro il 31 dicembre 2045 e se si tratta di un sito con rifiuti urbani o di un sito con costi scoperti.
    Se non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 1996, il tasso di compensazione OTaRSi è pari al 60% per i siti con costi scoperti e al 40% per i siti con rifiuti urbani. Se fino e non oltre al 31 gennaio 2001 sono stati conferiti rifiuti nel sito, l tasso di compensazione OTaRSi è pari al 30% sia per i costi scoperti che per i siti con rifiuti urbani.
  • l’indagine dei siti contaminati da un impianto di incenerimento dei rifiuti (IIR) nel quale sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° settembre 2007, se la valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento si è conclusa entro il 31 dicembre 2032.
    Il tasso di compensazione OTaRSi è pari al 40%.
  • la sorveglianza e il risanamento dei siti contaminati da un IIR nel quale sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° settembre 2007, se queste misure sono state concluse entro il 31 dicembre 2045.
    Il tasso di compensazione OTaRSi è pari al 40%.
  • l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati presso impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se i provvedimenti sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2045 e se:
    • dopo il 31 dicembre 2012 non siano più stati depositati rifiuti nei siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee o non siano più stati effettuati tiri nel parapalle,
    • dopo il 31 dicembre 2020 non siano più stati depositati rifiuti negli altri siti o non siano più stati effettuati tiri nel parapalle.

Il tasso di compensazione OTaRSi è pari al 40%.

  • Per gli impianti di siti degli impianti di tiro storico e di tiro in campagna, il fondo OTaRSi partecipa con il 40% alle spese per provvedimenti di protezione adeguati come l’installazione di parapalle, nonché alle spese per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento, se:
    • i provvedimenti sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2045; e
    • sono stati depositati soltanto i rifiuti di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all’anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020.
  • l’indagine e il risanamento di parchi giochi e aree verdi pubblici dove vi giocano abitualmente bambini in tenera età, se i provvedimenti si sono conclusi entro il 31 dicembre 2060.
    Il tasso di compensazione OTaRSi è pari al 60%.
  • il risanamento di parchi giochi e giardini privati dove vi giocano abitualmente bambini in tenera età, se i provvedimenti si sono conclusi entro il 31 dicembre 2060.
    Il tasso di compensazione OTaRSi è pari al 40%.
  • l'indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti contaminati da schiume antincendio contenenti PFAS,
    • se dopo il 1° aprile 2027 non sono più state utilizzate schiume contenenti PFAS sul sito,
    • se i responsabili sono i corpi pubblici di pompieri o sono chiamati a intervenire in appoggio o in vece dei corpi di pompieri pubblici e
    • se la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento si è conclusa entro il 31 dicembre 2035,
    • rispettivamente se i provvedimenti di sorveglianza e il risanamento sono conclusi entro il 31 dicembre 2045.

Il tasso di indennità OTaRSi è pari al 40% sia per l'indagine che per la sorveglianza e il risanamento.

Inoltre, la Confederazione versa alle autorità cantonali indennità forfettarie per compensare il loro lavoro della:

  • valutazione delle necessità di sorveglianza e di risanamento dei siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 2001. Sono esclusi gli impianti di tiro, i siti inquinati da impianti di incenerimento dei rifiuti o da PFAS e i parchi giochi per bambini. La valutazione deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2032. L'importo forfettario è di 3'000 franchi per sito.
  • valutazione delle misure di risanamento degli impianti di tiro, se il risanamento è concluso entro il 31 dicembre 2045. L'importo forfettario è di 5'000 franchi per sito.
  • valutazione dei provvedimenti di risanamento per tutti gli altri siti, ad eccezione dei parchi giochi per bambini, se il risanamento è concluso entro il 31 dicembre 2045. L'importo forfettario è di 10'000 franchi per sito.

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Ultima modifica 07.07.2021

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