L’indagine, la sorveglianza e il risanamento dei parapalle negli impianti di tiro fanno emergere regolarmente questioni concernenti la procedura, gli obiettivi e le misure necessarie nonché le conseguenze finanziarie e le basi scientifiche.
Indagine e risanamento di impianti di tiro
In Svizzera esistono circa 4000 siti concernenti impianti di tiro che sono attualmente registrati nei catasti cantonali dei siti contaminati.
A causa delle attività di tiro, nel corso di molti decenni in tutta la Svizzera sono finite nel suolo diverse decine di migliaia di tonnellate di piombo e antimonio. Si stima che ogni anno vengano ancora sparati proiettili con complessivamente circa 100 tonnellate di piombo e alcune tonnellate di antimonio.
Quando le emissioni di sostanze nocive provenienti dai paracolpi mettono in pericolo le acque sotterranee, i corsi d'acqua o il suolo, è necessario adottare misure per eliminare questo pericolo, ovvero risanare il sito inquinato. Il risanamento degli impianti di tiro ai sensi della normativa sui siti contaminati è disciplinato dagli obiettivi e dalle disposizioni della legge sulla protezione dell'ambiente e dell'ordinanza sui siti contaminati.
Già da molti anni i paracolpi naturali vengono risanati decontaminando le aree contaminate e smaltendo i materiali di scavo inquinati in conformità con la normativa viggente. Gli impianti di tiro che continuano ad essere utilizzati vengono dotati di moderni sistemi di paracolpi artificiali conformi allo stato della tecnica. In questo modo, le contaminazioni dell’ambiente vengono gradualmente ridotte.
Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi1
A determinate condizioni formali, la Confederazione partecipa tramite il fondo per i siti contaminati (OTaRSi) ai costi delle misure necessarie per l'indagine e il risanamento dei siti inquinati presso gli impianti di tiro. L'esecuzione dell'OTaRSi spetta all'UFAM. Sono esclusi gli impianti gestiti a fini commerciali e quelli utilizzati esclusivamente dall'esercito.
Informazioni generali sul fondo OTaRSi sono disponibili su questo sito web al capitolo «Finanziamento dei siti contaminati».
Maggiori dettagli sui requisiti formali per le indennità OTaRSi relative alle indagini e al risanamento degli impianti di tiro sono descritti nella pubblicazione «Indennità per gli impianti di tiro secondo l’OTaRSi. Comunicazione dell'UFAM in qualità di autorità di esecuzione. 5a edizione aggiornata nel 2025».
Indennità per gli impianti di tiro secondo l'OTaRSi (PDF, 1 MB, 01.06.2025)Comunicazione dell’UFAM ai richiedenti
Le indennità OTaRSi ammontano al 40% dei costi totali computabili, IVA inclusa (ad eccezione della regolamentazione forfettaria per gli impianti di tiro a 300 m, che fino all'entrata in vigore della revisione della LPAmb il 1° aprile 2025 prevedeva un'indennità di 8000 franchi per bersaglio/zona d’impatto). Se i costi previsti per le misure superano i 250 000 franchi, occorre innanzitutto presentare una richiesta di consultazione e successivamente una richiesta di assegnazione tramite l’ufficio cantonale competente presso l'UFAM. Se i costi previsti sono inferiori a 250 000 franchi, una volta completate con successo le misure è possibile presentare all'UFAM direttamente una richiesta di assegnazione e di versamento. Per questi casi minori, i Cantoni hanno inoltre la possibilità di raggruppare le richieste e di presentare una domanda collettiva.
Dei siti di impianti di tiro che necessitano un risanamento, oltre 1200 sono già stati risanati entro il 2025 nell'ambito della procedura OTaRSi. Si stima che nei prossimi anni ne saranno bonificati altrettanti. Affinché possano essere concesse le indennità OTaRSi le misure devono essere completate entro la fine del 2045.
1 Ordinanza sulla tassa per il risanamento di siti contaminati (OTaRSi, RS 814.681) del 26 settembre 2008, in vigore dal 1° gennaio 2016. L'esecuzione spetta all'UFAM.
Termini per l'esecuzione dell'OTaRSi secondo la legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb[2])
Ai sensi dell'articolo 32ebis capoverso 6 LPAmb, sussiste un diritto alle indennità OTaRSi se:
- dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati effettuati tiri perché l’impianto di tiro è stato chiuso prima di tale data (cessazione definitiva dell'attività di tiro) oppure
- il sito è stato risanato entro l'inizio della stagione di tiro 2021 e sono stati installati paracolpi artificiali conformi allo stato della tecnica e quindi l'ulteriore attività di tiro non ha più causato l’immissione di proiettili nel sottosuolo, oppure
- il sito non è stato (ancora) risanato entro l'inizio della stagione di tiro 2021, ma continua ad essere utilizzato, purché siano stati precedentemente installati paracolpi artificiali (almeno conformi allo stato della tecnica dell'epoca), oppure
- sul sito sono finiti solo i proiettili di una manifestazione di tiro, ovvero al massimo di un tiro storico o di un tiro in campagna all'anno, che si svolgeva regolarmente nello stesso luogo già prima del 31 dicembre 2020 (manifestazioni di tiro storico e tiro in campagna); e
- le misure sono completate entro il 31 dicembre 2045 (cfr. art. 32ebis cpv. 6 e art. 7 lett. a LPAmb).
[2] Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb, RS 814.01) del 7 ottobre 1983 (stato il 1° aprile 2025)
Paracolpi artificiali
Quanto riguarda la questione di quali tipi di paracolpi artificiali possano essere riconosciuti ai fini delle indennità OTaRSi: secondo la LPAmb, è necessario che nessun rifiuto (cioè residui di proiettili) finisca sul sito, ovvero che i sistemi di paracolpi installati non causino emissioni. Purtroppo non esistono sistemi completamente privi di emissioni e inoltre una certa percentuale (a seconda della precisione dei tiratori) è da attribuire a colpi mancati.
I sistemi di paracolpi artificiali moderni rispettivamente secondo lo stato della tecnica garantiscono tuttavia un elevato grado di assenza di emissioni, per cui raccomandiamo vivamente tali sistemi e, a nostro avviso, soddisfano in questo caso il criterio di assenza di emissioni secondo la LPAmb ai sensi dello stato della tecnica.
Il regolamento 51.065 «Questioni tecniche relative agli impianti di tiro per il tiro fuori del servizio (Istruzioni per gli impianti di tiro)» del DDPS del 1° settembre 2019 (stato: 1° novembre 2021) specifica, tra l'altro, i requisiti per la manutenzione dei sistemi di paracolpi artificiali.
Per alcuni tipi di istallazioni, ad esempio per il tiro dinamico, sono disponibili in commercio finora solo pochi o nessun sistema di paracolpi artificiali, perqui l'assenza di emissioni può essere garantita solo con soluzioni individuali. Attualmente non esistono criteri di omologazione vincolanti in materia. L'ammissione di tali sistemi è innanzitutto soggetta all'approvazione dell'ufficiale di tiro o dell'esperto federale degli impianti di tiro per quanto riguarda i requisiti di sicurezza. Inoltre, l'ufficio cantonale competente per i requisiti cantonali e l'UFAM devono dare il loro consenso per le indennità OTaRSi. Di norma è necessario un periodo di prova con un numero prestabilito di colpi e una durata definita, al termine del quale viene effettuata una valutazione del sistema, eventualmente con indicazioni per eventuali miglioramenti.
I Cantoni possono definire norme proprie più severe in materia di requisiti dei sistemi di paracolpi artificiali.
Ulteriori informazioni
Link & Documenti
Manifestazioni con la partecipazione dell'UFAM sul tema degli impianti di tiro
Strumento UFAM per lo smaltimento
Letteratura specialistica sull'antimonio proveniente dalle attività di tiro
Redox reactions of antimony in the aquatic and terrestrial environment (Diss. A.K. Leuz, ETHZ, 2006)
Antimonio in Svizzera (Riassunto)
Antimonmobilität in Kugelfängen (PDF, 1 MB, 16.11.2006)Studie im Auftrag des BAFU (2003)
Gefährdung von Grundwasser durch Schiessanlagen: Blei und Antimon (PDF, 5 MB, 13.08.2007)Studie im Auftrag des BAFU (2003)
Impianti di tiro speciali
Jagdschiessanlagen und Combat-Schiessanlagen (PDF, 5 MB, 21.08.2015)Im Auftrag des BAFU
Strumento PlumBumRisk
PlumBumRisk 1.0 (ZIP, 736 kB, 30.03.2012)Excel-Tool zur Gefährdungsabschätzung bei Schiessanlagen.
Ultima modifica 25.07.2025