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Pubblicato il 7 giugno 2026

Accordi programmatici e progetti singoli nel settore Pericoli naturali

La protezione contro i pericoli naturali è un compito condiviso da Cantoni e Confederazione. Conformemente alla legislazione sulla sistemazione dei corsi d’acqua e sulle foreste, la Confederazione garantisce ai Cantoni l’assegnazione di sussidi per l’introduzione di misure che proteggano da eventi naturali sia le persone che i beni materiali di gran pregio.

I Cantoni sono tenuti ad attuare le misure di protezione necessarie. In questo contesto occorre garantire il coordinamento con altri progetti d'incidenza territoriale. Si tratta dunque di compiti condivisi in cui i Cantoni coinvolgono spesso anche altri partner, ad esempio i Comuni, i gestori di infrastrutture e di stabilimenti, le cooperative di dighe nonché i proprietari di case e di boschi.

L'assegnazione di contributi avviene tenendo conto delle prestazioni concordate nel quadro di accordi-programmatici quadriennali e dei contributi globali della Confederazione. Sono invece esclusi i progetti singoli onerosi previsti nel settore delle opere di protezione, come pure le misure apportate al bosco di protezione a seguito di eventi naturali straordinari.

Tutti i progetti devono soddisfare i medesimi requisiti, indipendentemente dal fatto che siano considerati come accordi programmatici oppure come progetti singoli.

Ulteriori informazioni

Certificazione del tipo e valutazione della qualità

Se vengono richiesti sussidi federali per opere di protezione contro le valanghe e la caduta di sassi, in queste opere possono essere utilizzati unicamente i prodotti figuranti negli elenchi o repertori seguenti oppure, nel caso delle opere di protezione contro la caduta di sassi, i prodotti devono soddisfare requisiti di qualità definiti conformemente alla soluzione transitoria UW1805 (cf. documento qui di seguito).