Decarbonizzazione del settore industriale
Attraverso due strumenti di promozione, la Confederazione sostiene l’industria nel processo di decarbonizzazione e nello sviluppo di tecnologie e processi innovativi. Il settore industriale è responsabile di circa un quarto delle emissioni totali di gas serra della Svizzera. Ridurre tali emissioni in questo settore rappresenta dunque un contributo significativo all’obiettivo della Svizzera di raggiungere un saldo netto di emissioni pari a zero entro il 2050.
Obiettivo dei programmi di promozione
La Svizzera si è posta l’obiettivo di dimezzare le proprie emissioni di gas serra entro il 2030 e di raggiungere un saldo netto di emissioni pari a zero entro il 2050. La strategia climatica a lungo termine della Svizzera, approvata dal Consiglio federale nel 2021, concretizza l’intenzione di non generare più emissioni di gas serra a partire dal 2050. Questo obiettivo del saldo netto pari a zero è sancito dalla legge sul clima e l’innovazione (LOCli). Sia nella LOCli che la legge sul CO2 stabilisce i provvedimenti con cui si intende raggiungere l’obiettivo di protezione del clima, tra cui vi sono la promozione della decarbonizzazione del settore industriale secondo l’articolo 37b della legge sul CO2 e la promozione di tecnologie e processi innovativi secondo l’articolo 6 LOCli. I programmi di promozione mirano a sostenere l’industria nel processo di decarbonizzazione.
1. Programma di promozione per la decarbonizzazione del settore industriale (SSQE)
Il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) è uno strumento della legge sul CO2 per la limitazione delle emissioni di gas serra nell’industria ad alta intensità energetica. I proventi ottenuti in questo ambito dalla vendita all’asta di diritti di emissione vengono utilizzati, tra l’altro, per promuovere misure come il programma di promozione per la decarbonizzazione del settore industriale. Questi incentivi possono favorire l’attuazione di provvedimenti che comportano rischi finanziari o tecnici.
A chi è rivolto il programma di promozione?
Il programma di promozione si rivolge ai gestori di impianti industriali che, secondo l’articolo 16 della legge sul CO2, sono tenuti a partecipare al SSQE.
I gestori di impianti che, su richiesta, sono stati esentati dall’obbligo di partecipare al SSQE (opt-out) o che vi partecipano volontariamente non possono richiedere alcun aiuto finanziario nell’ambito del presente programma di promozione.
Quali provvedimenti possono essere promossi?
Contributo sostanziale alla decarbonizzazione
I provvedimenti che possono beneficiare di una promozione nell’ambito di questo programma devono contribuire in modo sostanziale alla decarbonizzazione dell’impianto industriale. Gli aiuti finanziari sono stanziati solo per i provvedimenti che non potrebbero essere attuati oppure non potrebbero essere attuati nella misura prevista senza questo sostegno. I provvedimenti ammissibili devono inoltre essere conciliabili con l’obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050 previsto dalla LOCli.
Provvedimenti CCS (Carbon Capture and Storage)
In linea di principio, le domande per provvedimenti volti a catturare e stoccare in modo duraturo il CO₂ difficilmente evitabile dagli impianti integrati nel sistema di scambio di quote di emissioni (impianti SSQE) possono beneficiare di un contributo. Le emissioni sono difficilmente evitabili se il CO₂ proviene dai seguenti impianti:
- da impianti con emissioni di CO₂ derivanti da processi che non possono essere ridotte con provvedimenti tradizionali, come per esempio la sostituzione dei combustibili fossili. Tra questi rientrano ad esempio impianti per la produzione di clinker di cemento;
- da impianti esistenti che ai fini del processo necessitano di vapore o di calore ad alta temperatura di almeno 800 gradi Celsius. Nella domanda di promozione occorre argomentare in modo plausibile che eventuali alternative, come per esempio l’elettrificazione o l’utilizzo di combustibili rispettosi del clima, sarebbero più svantaggiose rispetto alla cattura del CO₂.
Stato del progetto per cui si presenta la domanda
Le domande possono essere presentate per provvedimenti il cui inizio dell’attuazione («point of no return») è previsto nei successivi due anni. Concretamente, ciò significa che possono beneficiare della promozione soltanto i provvedimenti non ancora in fase di attuazione, ma la cui attuazione inizia entro due anni dalla presentazione della domanda.
Provvedimenti esclusi
In particolare, i seguenti provvedimenti non contribuiscono in modo sostanziale alla decarbonizzazione degli impianti e sono parzialmente incompatibili con l’obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050 previsto dalla legge sul clima e l’innovazione e sono quindi esclusi dal programma di promozione:
- sostituzione dei vettori energetici fossili con altri vettori energetici fossili, come ad esempio l’olio combustibile con il gas naturale;
- sostituzione di un impianto esistente con uno nuovo non conforme allo stato attuale della tecnica;
- provvedimenti per gli impianti di approvvigionamento di reti di teleriscaldamento che forniscono calore prevalentemente agli edifici residenziali;
- provvedimenti per le centrali elettriche di riserva, poiché questi impianti sono utilizzati solamente per la riserva invernale e la durata annua dell’effetto è ridotta;
- provvedimenti per la cattura del CO2, successivamente utilizzato e riemesso (Carbon Capture and Utilization / applicazioni CCU);
- provvedimenti per gli impianti destinati alla ricerca, allo sviluppo, alla formazione e all’informazione.
Presentazione delle domande
Di seguito sono riportate le modalità per richiedere gli aiuti finanziari nell’ambito del programma di promozione per la decarbonizzazione del settore industriale.
Indice
2. Programma per la promozione di tecnologie e processi innovativi
A chi è rivolto il programma di promozione?
Le imprese possono richiedere incentivi per tecnologie e processi innovativi al fine di attuare provvedimenti o programmi di decarbonizzazione. È possibile effettuare presentazioni singole oppure per programmi di settore. Questo aiuto finanziario, gestito congiuntamente dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dall’Ufficio federale dell’energia (UFE), ai sensi dell’articolo 6 della LOCli, può essere richiesto all’UFE.
Quali provvedimenti possono essere promossi?
I provvedimenti e i programmi devono essere innovativi, portare a una riduzione delle emissioni di gas serra e soddisfare i criteri indicati nella direttiva dell’UFE. Le domande di promozione devono essere accompagnate da un cronoprogramma che consenta alle imprese di pianificare la propria decarbonizzazione e di ridurre le emissioni a un saldo netto pari a zero entro il 2050.
In caso di istanza diretta o nel quadro di un bando di gara per un progetto, gli aiuti finanziari possono essere previsti sotto forma di contributi d’investimento o d’esercizio annui. L’aiuto finanziario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili. Nel caso di imprese che partecipano al SSQE, l’ammontare dell’aiuto finanziario viene ridotto degli utili previsti con lo scambio di quote di emissioni.
Presentazione delle domande
Ulteriori informazioni e le direttive sulle tempistiche riguardanti il raggiungimento del saldo netto pari a zero e sulla promozione sono disponibili qui:
Contatto: mail@itinero.info
