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Pubblicato il 4 marzo 2026

Gas isolanti in impianti e apparecchi elettrici

In Svizzera i gas isolanti sono disciplinati nell’allegato 2.19 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Uno degli obiettivi principali di queste disposizioni, regolarmente adeguate per stare al passo con il diritto UE e lo stato dello tecnica, è la riduzione delle emissioni di gas isolanti che hanno una forte incidenza sul riscaldamento climatico, in particolare l’esafluoruro di zolfo (SF6), che contribuisce notevolmente all’effetto serra.

Basi legali

Allegato 2.19: ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

A integrazione di queste disposizioni, si è deciso di prorogare la soluzione settoriale volontaria relativa all’SF6 per il periodo di attuazione 2026–2030: il settore si è così impegnato a ridurre ulteriormente, forte dei risultati finora ottenuti, le emissioni di SF6 provenienti da impianti di commutazione e acceleratori di particelle.

Soluzione settoriale volontaria per l’SF6

1. Impianti e apparecchi di commutazione che funzionano con gas isolanti stabili nell’aria, gas isolanti HFO e gas isolanti al fluorochetone

1.1 Divieti

I divieti di cui all’allegato 2.19 numero 2.1 ORRPChim si riferiscono alla prima immissione sul mercato (compresa l’importazione) di determinati impianti e apparecchi di commutazione (cpv. 1) nonché alla loro messa in esercizio (cpv. 3). Le categorie di impianti e i periodi di transizione (n. 6 cpv. 1) corrispondono a quelli del regolamento (UE) 2024/573.

Il divieto di cui all’allegato 2.19 numero 3.2.1 ORRPChim si riferisce alla ricarica di SF6 in impianti e apparecchi di commutazione e rispecchia le disposizioni vigenti nell’UE.

1.2 Deroghe

Secondo l’allegato 2.19 numero 2.2 ORRPChim sono previste deroghe al divieto di prima immissione sul mercato per determinati impianti e apparecchi di commutazione se secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo o se l’adozione di un metodo di costruzione secondo lo stato della tecnica consente di evitare emissioni significative di gas serra (cpv. 2 e 3). Queste deroghe sono spiegate in modo più approfondito nel seguente documento:

Il documento presenta anche una panoramica degli impianti e degli apparecchi di commutazione la cui prima immissione sul mercato non è più consentita in base ai divieti (all. 2.19 n. 2.1 cpv. 1 ORRPChim) e alle deroghe secondo lo stato della tecnica (all. 2.19 n. 2.2 cpv. 2 e 3 ORRPChim) nonché delle date a partire dalle quali è vietata la prima immissione sul mercato.

Secondo l’allegato 2.19 numero 2.2 capoverso 1 ORRPChim, ulteriori deroghe al divieto di prima immissione sul mercato sono previste, a determinate condizioni, per gli apparecchi di commutazione:

  • per la riparazione o la manutenzione di impianti elettrici esistenti;
  • per l’ampliamento di impianti elettrici esistenti.

Secondo l’allegato 2.19 numero 3.2.2 ORRPChim sono previste deroghe al divieto di ricarica per l’SF6 rigenerato e per l’SF6 non rigenerato, se l’SF6 rigenerato non può essere impiegato per motivi tecnici o non è disponibile sul mercato.

2. Altri impianti e apparecchi elettrici che funzionano con gas isolanti stabili nell’aria

2.1 Divieti

Il divieto di cui all’allegato 2.19 numero 2.1 capoverso 2 ORRPChim si riferisce alla prima immissione sul mercato (compresa l’importazione) di altri impianti e apparecchi elettrici.

2.2 Deroghe

Secondo l’allegato 2.19 numero 2.2 capoverso 1 ORRPChim, ulteriori deroghe al divieto di prima immissione sul mercato sono previste, a determinate condizioni, per gli apparecchi elettrici:

  • per la riparazione o la manutenzione di impianti elettrici esistenti;
  • per l’ampliamento di impianti elettrici esistenti.

Secondo l’allegato 2.19 numero 2.2 capoverso 4 ORRPChim, un’ulteriore deroga al divieto di prima immissione sul mercato è prevista, a determinate condizioni, per gli acceleratori di particelle e i mini-relè.

3. Obblighi relativi all’esercizio di impianti e apparecchi di commutazione

Gli obblighi di cui all’allegato 2.19 numeri 3.1, 3.3, 3.4 e 4 ORRPChim riguardano il controllo della tenuta stagna e la rilevazione delle perdite, la costituzione di un registro di manutenzione e lo smaltimento.

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