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Pubblicato il 1 ottobre 2019

Aiuto all’esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera

L’OTRif ha lo scopo di garantire che i rifiuti vengano consegnati unicamente a imprese di smaltimento idonee (art. 1 cpv. 1 OTRif), ossia a imprese che sono in grado di smaltire nel rispetto dell’ambiente rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo. Questo tipo di smaltimento è garantito da una procedura di controllo che prevede l’identificazione e l’etichettatura dei rifiuti, l’utilizzazione di moduli di accompagnamento e l’obbligo d’autorizzazione per le imprese di smaltimento.

Contenuti

Scopo e contenuto dell'aiuto all'esecuzione

Lo scopo del presente aiuto all'esecuzione è riepilogare in un unico testo le basi giuridiche, procedurali e tecniche del traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo. Il traffico transfrontaliero di rifiuti e il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi organizzati da imprese svizzere o con la loro partecipazione non sono trattati nel presente aiuto all'esecuzione.

Destinatari

Il presente aiuto all'esecuzione si rivolge in primo luogo ai servizi cantonali responsabili dell'esecuzione delle disposizioni concernenti il traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo. Inoltre, si propone di informare i detentori di rifiuti sulle procedure da seguire per applicare correttamente le norme vigenti in materia.

Obbligo di elaborazione di aiuti all'esecuzione

In conformità all'articolo 39 OTRif, l'UFAM elabora gli aiuti all'esecuzione relativi a questa ordinanza in stretta collaborazione con gli altri servizi della Confederazione competenti, i Cantoni e le organizzazioni economiche interessate.

Inoltre, nell'allegato 1 numero 1.1 capoverso 3 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, l'UFAM viene incaricato di emanare un aiuto all'esecuzione che permetta di valutare se un rifiuto è considerato o meno un rifiuto speciale.

Ulteriori informazioni

Campo d’applicazione dell’OTRif

L’OTRif disciplina il traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo (art. 1 cpv. 2 lett. a OTRif), il traffico transfrontaliero di tutti i rifiuti (art. 1 cpv. 2 lett. b OTRif) e il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi se è organizzato da imprese con sede in Svizzera o con la loro partecipazione (art. 1 cpv. 2 lett. c OTRif).

Classificazione dei rifiuti

L’allegato 1 numero 3 dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti contiene l’elenco dei rifiuti e indica quali sono i rifiuti speciali, gli altri rifiuti soggetti a controllo o gli altri rifiuti.

Obblighi dei detentori per la consegna dei rifiuti

L’OTRif ha lo scopo di garantire che i rifiuti vengano consegnati unicamente a imprese di smaltimento idonee (art. 1 cpv. 1 OTRif). Prima di consegnare i rifiuti, i loro detentori devono pertanto verificare se si tratta di rifiuti speciali o di altri rifiuti soggetti a controllo (art. 4 cpv. 1 OTRif). I detentori di rifiuti possono essere economie domestiche o aziende fornitrici.

Obblighi del commercio al dettaglio e dei posti di raccolta

I punti di vendita o i centri di distribuzione del commercio al dettaglio, nonché i posti di raccolta comunali designati dalle autorità oppure i consorzi incaricati della raccolta di rifiuti speciali o altri rifiuti sottoposti a controllo delle economie domestiche a condizione che il deposito dei rifiuti sia soltanto provvisorio non necessitano di un’autorizzazione per lo smaltimento (art. 8 cpv. 2 OTRif), poiché devono consegnare i rifiuti speciali a imprese di smaltimento autorizzate.

Obblighi dei trasportatori

I trasportatori possono trasportare rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento soltanto se dispongono dei moduli di accompagnamento richiesti e i rifiuti sono etichettati. Inoltre, possono consegnare i rifiuti soltanto alle imprese di smaltimento il cui nome è riportato sui moduli di accompagnamento (art. 13 OTRif).

Obblighi delle imprese di smaltimento alla ricezione dei rifiuti

Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo necessitano di un’apposita autorizzazione dell’autorità cantonale (art. 8 OTRif). Le imprese di smaltimento sono tenute a dimostrare di essere in grado di smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente (art. 9 OTRif).

Smaltimento ecocompatibile di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo

Secondo l’articolo 30 capoverso 3 LPAmb, i rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. Nel traffico di rifiuti, le autorizzazioni per l’importazione e l’esportazione nonché per le imprese di smaltimento in Svizzera possono essere rilasciate solo se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche (art. 30f cpv. 2 lett. b, c e d in combinato disposto con il cpv. 3 LPAmb). Nel quadro del presente aiuto all’esecuzione vengono precisate le condizioni che un determinato metodo di smaltimento di rifiuti deve tenere conto per essere considerato rispettoso dell’ambiente.