I gestori di impianti che esercitano attività economiche o attività di diritto pubblico specifiche possono richiedere di essere esentati dalla tassa sul CO2, a condizione che si impegnino a favore di una riduzione delle emissioni di gas serra e della decarbonizzazione dell’esercizio. A tale scopo i gestori di impianti devono inviare all’UFAM una domanda di esenzione dalla tassa.
Di seguito sono spiegati passo per passo i punti essenziali per i gestori di impianti interessati a un impegno di riduzione:
Gli impegni di riduzione sono uno strumento di politica climatica attraverso il quale il gestore di impianti può farsi restituire la tassa sul CO2 applicati ai combustibili fossili (esenzione dalla tassa sul CO2). Un impegno di riduzione dura fino al 2040, viene deciso dall’UFAM e si compone essenzialmente ei punti seguenti:
- domanda per un impegno di riduzione;
- convenzione sugli obiettivi valida per un aumento dell’efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni di CO2;
- rapporto di monitoraggio annuale;
- piano di decarbonizzazione.
Possono essere esentati i gestori di impianti le cui emissioni di gas serra derivano principalmente dall’esercizio di un’attività economica o di diritto pubblico di cui nell’ordinanza sul CO2 (p. es. l’esercizio di piscine, ospedali o case per anziani). In cambio, i gestori si impegnano a ridurre le proprie emissioni di gas serra e a decarbonizzare il proprio esercizio sul medio termine.
Il perimetro geografico comprende uno o più impianti fissi operanti in un luogo di produzione circoscritto. Più gestori di impianti possono assumere un impegno comune (comunità). Una comunità può essere composta da più gestori con, di regola, un numero massimo di 50 siti.
Se la comunità di un impegno di riduzione è composta da più imprese, le rispettive convenzioni sugli obiettivi saranno riunite in una convenzione sovraordinata sugli obiettivi che riporta tutti i siti dell’impegno di riduzione.
Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra: i gestori di impianti le cui emissioni di gas serra superano il valore soglia annuo di 200 tonnellate di CO2 possono assumere un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra. Questo si fonda su una convenzione valida. Il gestore con un impegno di riduzione si impegna ad aumentare la sua efficienza in termini di emissioni di gas serra conformemente alla sua convenzione sugli obiettivi, tuttavia in media di almeno il 2,25 per cento all’anno rispetto al valore iniziale riportato nell’impegno di riduzione.
Obiettivo basato su provvedimenti per impianti di piccole dimensioni: i gestori di impianti le cui emissioni di gas serra non superano il valore soglia annuo di 1500 tonnellate di CO2 possono assumere un impegno di riduzione con un obiettivo basato su provvedimenti secondo un modello semplificato. Tale obiettivo si fonda su una convenzione sugli obiettivi valida. Il gestore con un impegno di riduzione si impegna ad aumentare l’efficienza globale dei suoi provvedimenti conformemente alla sua convenzione sugli obiettivi, corrispondente a una riduzione annua delle emissioni di gas serra di almeno il 2,25 per cento all’anno rispetto al valore iniziale riportato nell’impegno di riduzione.
Un gestore di impianti che desidera essere esonerato dalla tassa deve presentare all’UFAM, prima della scadenza del termine stabilito, la propria domanda nel sistema di informazione e documentazione CORE.
Il termine per la presentazione di una domanda di impegno di riduzione a partire dal 2025 o dal 2026 è il 1° settembre 2025.
La domanda può essere presentata qui:
www.core.admin.ch
La domanda di esenzione dalla tassa deve contenere:
- i dati amministrativi e il perimetro geografico;
- il numero della cassa di compensazione e il numero AVS per l’esclusione dalla ridistribuzione;
- i dati di emissione;
- il modello scelto;
- la convenzione sugli obiettivi (in questo caso è possibile ottenere una proroga del termine per la presentazione).
La convenzione sugli obiettivi va stipulata da un consulente energetico certificato secondo le prescrizioni della direttiva dell’Ufficio federale dell’energia (UFE). La Confederazione ha trasmesso questo sostegno all’esecuzione a pagamento alle seguenti organizzazioni:
Le informazioni più importanti sono disponibili sulla pagina comune dell’UFAM e dell’UFE:
Il gestore di un impianto con impegno di riduzione deve presentare alla Confederazione un piano di decarbonizzazione. In tal modo, il gestore può pianificare in modo prospettivo la sua decarbonizzazione dei combustibili fossili. Il piano di decarbonizzazione stabilisce un percorso di riduzione per le maggiori riduzioni possibile delle emissioni dirette di gas serra dei combustibili fossili. Tale percorso può includere volontariamente altre emissioni e definire obiettivi parziali o finali per il periodo dopo il 2040.
Il piano di decarbonizzazione deve essere presentato entro tre anni dall’inizio dell’impegno di riduzione e deve essere verificato da un consulente autorizzato. Sono autorizzati a effettuare una verifica contro pagamento:
- consulenti registrati dall’UFE nel quadro dell’ordinanza sulla protezione del clima;
- consulenti di act Agenzia Cleantech Svizzera o dell’Agenzia dell’energia per l’economia.
Il piano di decarbonizzazione deve essere aggiornato ogni tre anni.
L’UFAM verifica la domanda per un impegno di riduzione e decide in merito all’esenzione dalla tassa e all’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o, nel caso di gestori di impianti di piccole dimensioni, all’obiettivo basato su provvedimenti.
Se il piano di decarbonizzazione non viene presentato entro il 31 dicembre del terzo anno dell’impegno di riduzione, quest’ultimo viene annullato.
Informazioni dettagliate sull’impegno di riduzione (esenzione dalla tassa sul CO2) sono disponibili nella comunicazione dell’UFAM quale autorità esecutiva:
Verminderungsverpflichtung (Befreiung von der CO2-Abgabe) 2025-2040 (PDF, 644 kB, 02.04.2025)Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. 5. aktualisierte Version. 2025
I gestori di impianti con una potenza termica totale superiore a 20 megawatt o un’altra attività ai sensi dell’allegato 6 dell’ordinanza sul CO2 sono generalmente obbligati a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE):
Ulteriori informazioni
Link
Documenti
Mindestwert für Verminderungsverpflichtung (PDF, 364 kB, 25.09.2024)Im Auftrag des BAFU
Ultima modifica 27.05.2025