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Pubblicato il 24 settembre 2025

Riduzione delle emissioni di gas serra

Per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, la legge sul CO2 prevede un ampio ventaglio di misure concrete.

Misure di riduzione delle emissioni di gas serra nei vari settori

La Svizzera attua un’ampia gamma di misure per ridurre le proprie emissioni di gas serra in tutti i settori, ovvero trasporti, industria, edifici, agricoltura, produzione di energia e mercato finanziario.

Tassa sul CO₂

La tassa sul CO2 ha lo scopo di promuovere un consumo oculato dei combustibili fossili e un maggiore uso di vettori energetici rispettosi del clima. Introdotta nel 2008, viene riscossa come tassa d’incentivazione sui combustibili fossili quali l’olio da riscaldamento o il gas naturale. I proventi sono in gran parte ridistribuiti alla popolazione e all’economia. Ne beneficia chi consuma meno combustibili fossili.

Sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE)

Lo scambio di quote di emissioni è il commercio di diritti che consentono di emettere una determinata quantità di gas serra. Il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) segue la logica di mercato e consente di ridurre la quantità complessiva delle emissioni coperte là dove tale riduzione è più conveniente.

Prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per i veicoli nuovi

I veicoli nuovi devono rispettare un determinato valore obiettivo medio di emissioni di CO2 per chilometro. Tali valori obiettivo si applicano alle nuove automobili, ai nuovi autofurgoni e ai nuovi trattori a sella leggeri nonché per la prima volta dal 2025 ai nuovi autocarri e trattori a sella. In Svizzera vigono gli stessi valori obiettivo dell’Unione europea. Sono soggetti all’obbligo gli importatori svizzeri di veicoli.

Compensazione delle emissioni di CO₂

In Svizzera, le imprese che immettono in commercio carburanti fossili sono soggette all’obbligo di compensazione attraverso progetti volti a ridurre le emissioni di gas serra in Svizzera o all’estero. Esiste inoltre un mercato volontario di certificati di emissione di CO2, non regolamentato dalla Confederazione.

Indicazione delle emissioni nelle offerte di volo

La legge sul CO2 parzialmente riveduta, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, prescrive che i fornitori di offerte di volo (p. es. compagnie aeree, agenzie di viaggio e offerenti online), a partire dal 2026 riportino nelle proprie offerte di volo le emissioni probabili dei voli (art. 7a legge sul CO2).

Programma per il clima: formazione e comunicazione

Il programma per il clima completa e rafforza le misure della legge sul CO2 e promuove la protezione del clima.

Fondo per le tecnologie

Il fondo per le tecnologie consente alla Confederazione di promuovere le innovazioni volte a ridurre le emissioni di gas serra o il consumo di risorse naturali, a favorire l’impiego di energie rinnovabili e ad aumentare l’efficienza energetica. La concessione di fideiussioni facilita l’accesso a crediti da parte di imprese in-novative.

Accordi settoriali

Gli accordi volontari stipulati con alcuni settori economici sono uno strumento consolidato della politica climatica e ambientale. Consentono di definire con il settore economico soluzioni consensuali nell’interesse reciproco.

Altre politiche settoriali

Anche misure non contemplate dalla legge sul CO2 riducono le emissioni di gas serra. Gli sforzi in altri settori come la politica energetica, agricola o fiscale contribuiscono a raggiungere gli obiettivi di riduzione.

Unità di direzione Clima

Ufficio federale dell'ambiente UFAM
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