Le imprese esentate dalla tassa sul CO2 che non partecipano allo scambio di quote di emissioni (non SSQE) si impegnano nei confronti della Confederazione a limitare le proprie emissioni di gas serra. Ogni anno devono riferire in merito alle proprie emissioni, alle misure in atto e agli eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati.
Esenzione dalla tassa sul CO2 - Impegno di riduzione: informazioni per i gestori di impianti esentati
La consultazione concernente l’ordinanza sul CO2 durerà fino a metà ottobre 2024. I contenuti del progetto pubblicato sono soggetti a modifiche. Lo stato attuale della regolazione prevista potrà tuttavia consentire alle imprese di preparare, già in questa fase, la decisione a favore o contro un impegno di riduzione dal 2025. I punti chiave del progetto dell’ordinanza sul CO2 li trovate qui:
Avvertenza: se finora la vostra impresa non ha concluso nessun impegno di riduzione, vi preghiamo di contattare tempestivamente un consulente energetico certificato per una consulenza in merito all’impegno di riduzione e all’elaborazione di una convenzione sugli obiettivi.
- 1. Monitoraggio e contabilità delle merci
- 2. Restituzione della tassa sul CO2
- 3. Cambiamenti negli impianti e adeguamento degli obiettivi di emissione
- 4. Prestazioni suppletive dei gestori con obiettivo di emissione
- 5. Prestazioni suppletive derivanti dal primo periodo d'impegno
- 6. Adempimento dell'impegno di riduzione
- 7. Mancato adempimento dell'impegno
1. Monitoraggio e contabilità delle merci
Un gestore con impegno di riduzione deve redigere ogni anno un rapporto sulle sue emissioni di gas serra, sui provvedimenti attuati e sugli eventuali scostamenti dall'obiettivo di emissione o da quello basato sui provvedimenti. Tali indicazioni e l'evoluzione delle quantità prodotte servono quali dati di controllo per il conseguimento degli obiettivi e per un eventuale adeguamento degli obiettivi di emissione in seguito a cambiamenti.
Il gestore di impianti deve inoltre tenere una contabilità delle merci sulla quantità dei combustibili acquistati e consumati.
I dati devono essere raffigurati in una tavola sinottica con quelli dell'anno precedente. Per i gestori di impianti che elaborano la proposta di riduzione ricorrendo al sostegno dell'AEnEC o di terzi, l'AEnEC mette a disposizione gli strumenti per il monitoraggio annuale dietro riscossione di una tassa. I gestori di impianti che nell'ambito dell'elaborazione dell'obiettivo di emissione ricorrono alla consulenza di act possono utilizzare gli strumenti messi a disposizione da detta azienda. La contabilità delle merci è integrata negli strumenti di monitoraggio dell'AEnEC e di act e non deve più essere inoltrata all'UFAM con un modulo separato.
Il termine per inoltrare il rapporto di monitoraggio è il 31 maggio dell'anno successivo.
Informazioni computo del biogas (PDF, 133 kB, 17.01.2024)Computo del biogas nel secondo periodo d’impegno (2013-2024)
2. Restituzione della tassa sul CO2
La tassa sul CO2 è pagata a prescindere dall'esenzione al momento dell'acquisto dei combustibili fossili. Un gestore con impegno di riduzione può farsi rimborsare la tassa pagata. La domanda di rimborso deve essere inoltrata all'Amministrazione federale delle dogane con le relative fatture dei combustibili.
3. Cambiamenti negli impianti e adeguamento degli obiettivi di emissione
Se eventuali cambiamenti che interessano impianti con elevate emissioni o strutture giuridiche si ripercuotono sull'impegno di riduzione, l'UFAM deve esserne immediatamente informato.
Se la quantità prodotta o la composizione del prodotto cambiano, in maniera tale che l'andamento delle emissioni si discosti in modo duraturo e significativo dal percorso di riduzione dell'obiettivo di emissione o di quello basato sui provvedimenti, i valori obiettivo vengono adeguati alle nuove circostanze.
Se un gestore di impianti con impegno di riduzione interrompe l'esercizio, l'adempimento dell'obiettivo di emissione o di quello basato sui provvedimenti può essere conteggiato pro rata temporis.
4. Prestazioni suppletive dei gestori con obiettivo di emissione
Un gestore di impianti che si impegna ad adempiere a un obiettivo di emissione e che ha superato di oltre il 5 per cento il suo percorso di riduzione in seguito a ulteriori riduzioni delle emissioni negli anni 2013-2020 e il 10% nel 2021, può farsi certificare le prestazioni suppletive. La quantità di attestati emessi corrisponde al massimo alla differenza tra il percorso di riduzione, al lordo del 5 per cento, e le emissioni di gas serra effettive nel rispettivo anno. Nel 2021 questa detrazione è del 10%.
Gli attestati possono essere venduti, ma non computati al proprio impegno di riduzione.
Le riduzioni di emissioni per le quali sono emessi gli attestati valgono quali emissioni di gas serra prodotte dall'impianto. Un gestore di impianti che dispone di certificati non può farsi computare certificati di riduzione delle emissioni esteri o diritti di emissione.
La domanda deve essere firmata dal richiedente e inviata per raccomandata all’UFAM (Ufficio federale dell’ambiente, Sezione Tassa sul CO2 e scambio di emissioni, Domanda per il rilascio di attestati, 3003 Berna). La domanda può essere inoltrata per uno o più anni. Essa deve essere presentata entro il 31 dicembre 2023.
5. Prestazioni suppletive derivanti dal primo periodo d'impegno
Un gestore di impianti che già nel primo periodo d'impegno era esentato dalla tassa sul CO2, il 30 giugno 2014 ha ricevuto crediti per i diritti di emissione che non ha utilizzato nel periodo 2008-2012.
Questi crediti possono essere computati all'impegno di riduzione oppure potevano essere convertiti in attestati fino al 31 dicembre 2022. Gli attestati possono essere venduti, ma non computati al proprio impegno di riduzione.
6. Adempimento dell'impegno di riduzione
L’impegno di riduzione è considerato adempiuto se il gestore di impianti ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o quello basato sui provvedimenti. Per giudicare l’adempimento dell’impegno di riduzione non conta il singolo anno, bensì l’intero periodo per il quale viene chiesta l’esenzione dalla tassa.
Se un gestore di impianti non ha raggiunto l’obiettivo prefissato, per compensare le sue emissioni può farsi computare crediti propri o una quantità limitata di certificati di riduzione delle emissioni esteri o diritti di emissione. Un gestore di impianti cui sono state certificate prestazioni suppletive di cui all’articolo 12 dell’ordinanza sul CO2 non beneficia di quest’ultima possibilità.
I gestori degli impianti con un obbligo di riduzione per il 2013 - 2020 hanno la possibilità di prorogare tale obbligo fino alla fine del 2021. Gli obiettivi sono proseguiti su base lineare con un calcolo standardizzato e devono essere rispettati per l'intero periodo di impegno dall'anno di inizio alla fine del 2021.
Requisiti di qualità per i certificati: in Svizzera sono computabili esclusivamente i certificati emessi secondo la procedura della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, ovvero
- le unità di riduzione certificate delle emissioni («Certified Emission Reductions», CER) derivanti dai progetti del meccanismo di sviluppo pulito (CDM, art. 12 Protocollo di Kyoto);
- le unità di riduzione delle emissioni («Emission Reduction Units», ERU) derivanti dai progetti di attuazione congiunta (Joint Implementation, art. 6 Protocollo di Kyoto).
Tali certificati devono soddisfare i requisiti di qualità di cui all’allegato 2 dell’ordinanza sul CO2.
Al seguente link trovate una lista di progetti che soddisfano tali requisiti:
I certificati possono essere acquistati attraverso le organizzazioni incaricate dalla Confederazione (AEnEC/ act).
7. Mancato adempimento dell'impegno
L’adempimento dell’impegno di riduzione sarà giudicato in maniera definitiva al termine del periodo d’impegno.
Se l’UFAM durante il periodo d’impegno constata grazie al rapporto di monitoraggio che un gestore di impianti devia dall’obiettivo e non sono state adottate misure correttive, può decidere di chiedere una garanzia a copertura della futura sanzione. La sanzione viene sospesa non appena il gestore di impianti dimostra di voler di nuovo perseguire l’obiettivo prefissato.
Se, nonostante il computo di crediti o della quantità massima ammessa di certificati di riduzione delle emissioni esteri e diritti di emissione, un gestore di impianti con impegno di riduzione non raggiunge il suo obiettivo prefissato, viene imputata una sanzione pari a 125 franchi per ogni tonnellata di CO2 equivalenti emessa in eccesso, nonché richiesta la consegna dei diritti di emissione. L’ammontare delle sanzioni come pure la quantità di diritti di emissione da consegnare vengono comunicate ai gestori di impianti tramite decisione.
Per gli impegni di riduzione conclusi nel 2021, il pagamento della sanzione pari a 125 franchi è dovuto, così come la consegna dei certificati di riduzione delle emissioni.
I certificati e i diritti di emissione possono essere acquistati attraverso le organizzazioni incaricate dalla Confederazione (AEnEC/ act).
CO2-Abgabebefreiung ohne Emissionshandel
Questa pubblicazione non esiste in italiano. È disponibile in altre lingue. 2022
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Ultima modifica 25.04.2024