Compensazione delle emissioni di CO2: compensazione all’estero

All’estero, la compensazione di emissioni di CO2 avviene tramite progetti e programmi adattati al contesto dello Stato partner e che, di conseguenza, utilizzano tecnologie solitamente diverse da quelle impiegate in Svizzera. Esempi di progetti realizzati all’estero sono fornelli da cucina più efficienti o veicoli elettrici che sostituiscono quelli a combustibile fossile. Le riduzioni vengono confermate dalla Confederazione soltanto dopo che lo Stato partner ha attuato i progetti.

Le riduzioni vengono trasferite con attestati internazionali, i cosiddetti risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale (Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMO). Lo Stato partner garantisce di non computare le riduzioni al proprio obiettivo climatico. La base legale del trasferimento è costituita dall’articolo 6 capoverso 2 dell’Accordo di Parigi sul clima.

Secondo la legge sul CO2, chi immette in commercio carburanti fossili è tenuto a compensare una quota crescente delle emissioni di gas serra provocate dalla loro combustione. La compensazione può avvenire sempre più spesso anche all’estero. Per farlo, i soggetti tenuti a compensare le emissioni investono in progetti di protezione del clima acquistando ITMO dalle persone richiedenti.

I dettagli del funzionamento dell’obbligo di compensazione sono illustrati nelle pagine seguenti:

La Svizzera compensa internamente una quota decrescente delle proprie emissioni:

Progetti di compensazione all’estero

 All’estero, ad esempio, esistono progetti che consentono di utilizzare in modo più efficiente la biomassa non rinnovabile o di ridurre il consumo di vettori energetici fossili o l’emissione di gas serra diversi dal CO2.

Il seguente documento fornisce informazioni sui tipi di progetti e di programmi ammessi:

Questo elenco non è esaustivo e viene integrato in base alle necessità. Inoltre, è anche possibile attuare programmi di riduzione in Svizzera. I programmi comprendono più progetti che perseguono un obiettivo comune. 

La legge sul CO2, la relativa ordinanza sul CO2, gli accordi bilaterali per il clima e l’articolo 6 capoverso 2 dell’Accordo di Parigi costituiscono la base legale per l’attuazione della compensazione di CO2 all’estero.

Progetti di compensazione registrati

La Segreteria Compensazione registra i progetti di compensazione e pubblica la relativa documentazione:

Informazioni sull’attuazione della compensazione di CO2 per le persone richiedenti, gli organismi di convalida e di controllo e i Paesi partner

Segreteria Compensazione

L’UFAM e l’Ufficio federale dell’energia gestiscono congiuntamente la Segreteria Compensazione, che costituisce il punto di contatto per promotori di progetti, organismi di convalida e di controllo e imprese soggette all’obbligo di compensazione.

Contatto: carbonoffset@bafu.admin.ch

Ulteriori informazioni

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Ultima modifica 24.09.2025

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