I gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione sono responsabili, nei confronti della Confederazione, di ridurre le proprie emissioni di gas serra e di favorire la decarbonizzazione. Devono presentare un rapporto annuale sulle proprie emissioni, sui provvedimenti attuati e sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati nonché aggiornare ogni tre anni il piano di decarbonizzazione.
Informazioni più dettagliate sull’esenzione dalla tassa sul CO2 attraverso un impegno di riduzione sono disponibili nella comunicazione dell’UFAM quale autorità di esecuzione.
Verminderungsverpflichtung (Befreiung von der CO2-Abgabe) 2025-2040 (PDF, 644 kB, 02.04.2025)Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. 5. aktualisierte Version. 2025
Di seguito sono pubblicate le informazioni più importanti per i gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione:
I gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione devono presentare un rapporto annuale sulle proprie emissioni di gas serra, sui provvedimenti attuati e sugli eventuali scostamenti dall’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dall’obiettivo basato sui provvedimenti. Tali indicazioni e l’evoluzione delle quantità prodotte servono quali dati di controllo per il conseguimento degli obiettivi e per un eventuale adeguamento degli obiettivi finali in seguito a cambiamenti sostanziali presso i gestori.
Il gestore di impianti deve inoltre tenere una contabilità delle merci sulla quantità dei combustibili acquistati e consumati. I dati devono essere raffigurati in una tavola sinottica con quelli dell'anno precedente.
Il rapporto di monitoraggio deve essere inoltrato entro il 31 maggio dell’anno successivo mediante il tool COM dell’Ufficio federale dell’energia (UFE).
Un gestore con impegno di riduzione può richiedere all’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) la restituzione della tassa sul CO2 pagata. La domanda di restituzione può includere un periodo fino a 12 mesi. Il termine di presentazione della domanda è di sei mesi dopo la conclusione dell’esercizio nel quale è stato acquistato il combustibile soggetto alla tassa.
Se la domanda di restituzione non è stata presentata entro i termini stabiliti decade il diritto alla restituzione. La domanda di restituzione deve essere presentata all’UDSC entro i termini stabiliti anche se l’impegno di riduzione non è ancora passato in giudicato.
La restituzione avviene esclusivamente per le tasse pagate sui combustibili fossili acquistati che vengono utilizzati entro i limiti di sistema dell’impegno di riduzione. Per tale ragione, gli acquisti, le vendite e le relative fatture devono essere assegnati con precisione all’impianto e registrate interamente nella contabilità delle merci.
L’UDSC mette a disposizione un’applicazione digitale che consente al richiedente di richiedere la restituzione della tassa sul CO2 attraverso la piattaforma per le imposte di consumo «Taxas».
I gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione sono esclusi dalla ridistribuzione della tassa sul CO2 all’economia. Per l’esclusione dalla restituzione, le casse di compensazione AVS si basano numero di conteggio AVS. Per i gestori che utilizzano lo stesso numero di conteggio AVS su più siti vale la regola seguente: è esclusa solo la massa salariale dei lavoratori che lavorano sui siti esentati dalla tassa sul CO2 (esclusione parziale).
Il gestore con impegno di riduzione presenta all’UFAM, attraverso il sistema di informazione e documentazione CORE, il primo piano di decarbonizzazione, senza un formato obbligatorio, e un modulo online standardizzato che riporta i punti essenziali del piano entro il 31 dicembre del terzo anno dall’inizio dell’impegno di riduzione.
Il bilancio delle emissioni di gas serra generate dall’utilizzo di combustibili fossili, un’analisi e la valutazione delle soluzioni di decarbonizzazione e un piano dei provvedimenti costituiscono la base del piano di decarbonizzazione. Questo ultimo deve includere un percorso di riduzione per le maggiori riduzioni possibili delle emissioni dirette di gas serra generate dai combustibili fossili almeno fino al 2040. Il percorso di riduzione si orienta all’obiettivo di un saldo netto delle emissioni pari a zero fino al 2050.
Il piano di decarbonizzazione deve essere verificato da un consulente autorizzato. Sono autorizzati a effettuare una verifica:
- consulenti registrati dall’UFE nel quadro dell’ordinanza sulla protezione del clima;
- consulenti di act Agenzia Cleantech Svizzera o dell’Agenzia dell’energia per l’economia.
L’impegno di riduzione decade se il piano di decarbonizzazione non è stato presentato entro il 31 dicembre del terzo anno dall’inizio dell’impegno di riduzione. Il piano di decarbonizzazione deve essere aggiornato ogni tre anni entro il 31 dicembre.
Se eventuali cambiamenti che interessano impianti con elevate emissioni o strutture giuridiche si ripercuotono sull’impegno di riduzione, l’UFAM deve esserne immediatamente informato.
L’impegno di riduzione dura in linea di principio fino a fine 2040. Una conclusione anticipata pro rata dell’impegno di riduzione è tuttavia possibile alle seguenti condizioni:
- se l’impegno di riduzione viene concluso con effetto anticipato al 31 dicembre 2030;
- se un sito è stato venduto e il nuovo gestore non intende proseguire l’impegno di riduzione;
- se il gestore di impianti partecipa ora al SSQE a seguito di una quantità maggiore di emissioni di gas serra;
- se un gestore non utilizza più dal punto di vista energetico combustibili fossili ordinari durante l’esercizio normale del suo sito;
- se non sono più soddisfatti i requisiti per un impegno di riduzione.
Se un sito di una comunità viene escluso da un impegno di riduzione, l’impegno continua per gli altri siti.
L’impegno di riduzione include valori obiettivo per i periodi dal 2025 al 2030 e dal 2031 al 2040. Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato per l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra e per l’obiettivo basato sui provvedimenti tenendo conto dell’efficacia dei provvedimenti mancante al raggiungimento dell’obiettivo intermedio annuale, cumulata al termine del periodo corrispondente.
L’impegno di riduzione è considerato soddisfatto se il gestore di impianti ha rispettato il suo obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l’obiettivo basato sui provvedimenti per i periodi 2025-2030 e 2031-2040 per i quali è stata richiesta l’esenzione dalla tassa.
Se un gestore non ha raggiunto il suo obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l’obiettivo basato sui provvedimenti per il periodo 2025-2030, su richiesta, può far computare certificati nazionali e internazionali per una quota massima del 2,5 per cento delle sue emissioni effettive di gas serra del periodo 2025-2030 al raggiungimento dell’impegno di riduzione.
Il mancato adempimento dell’impegno di riduzione è calcolato per l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra e per l’obiettivo basato sui provvedimenti tenendo conto dell’efficacia dei provvedimenti mancante al raggiungimento dell’obiettivo intermedio annuale, cumulata al termine dei periodi corrispondenti (2025-2030 e 2031-2040) tenendo conto dei certificati nazionali e internazionali.
Se l’UFAM durante il periodo d’impegno constata grazie al rapporto di monitoraggio che un gestore di impianti devia dall’obiettivo e non sono state adottate misure correttive, può decidere di chiedere una garanzia a copertura della futura sanzione. La sanzione viene sospesa non appena il gestore di impianti dimostra di voler di nuovo perseguire l’obiettivo prefissato.
Se un gestore di impianti non adempie il suo impegno di riduzione, viene imputata una sanzione pari a 125 franchi per ogni tonnellata di CO2 equivalenti emessa in eccesso, nonché richiesta la consegna di un certifica nazionale o internazionale. Le tonnellate di CO2 equivalenti emesse in eccesso sono calcolate per l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra e per l’obiettivo basato sui provvedimenti tenendo conto dell’efficacia dei provvedimenti mancante al raggiungimento dell’obiettivo intermedio annuale, cumulata al termine del periodo corrispondente. L’ammontare delle sanzioni e il numero di certificati da consegnare vengono comunicate ai gestori di impianti tramite decisione.
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Ultima modifica 22.09.2025