06.09.2024 – Le specie alloctone invasive possono provocare danni ecologici, economici e sanitari. L’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA) è stata modificata per evitare che nuove piante alloctone invasive finiscano nell’ambiente e vi si diffondano ulteriormente. Ciò corrisponde agli obiettivi della Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive.
Dal 1° settembre 2024 determinate piante alloctone invasive non possono più essere messe in commercio, ossia è vietato cederle a terzi, venderle, donarle, affittarle e introdurle in Svizzera. Le piante interessate dal divieto, fra le quali la Buddleja, il lauroceraso, la palma di Fortune (nota anche come «palma ticinese») e la Paulownia sono ora elencate nell’allegato 2.2 OEDA.
Il Consiglio federale ha modificato di conseguenza l’ordinanza il 1° marzo 2024. Le piante elencate nell’allegato 2.2 OEDA già presenti in giardini o vasi prima del 1° settembre 2024 non devono essere eliminate.
Specie esotiche in Svizzera
Una panoramica delle specie esotiche e dei loro effetti. Stato 2022
Il cosiddetto divieto di utilizzazione di cui all’allegato 2.1 OEDA è stato inoltre esteso ad altre piante. Le piante interessate, come ad esempio l’ailanto, non possono più essere utilizzate nell’ambiente, ossia è vietato piantarle, curarle, riprodurle o metterle in commercio. A rimanere consentita è soltanto la lotta contro questo genere di piante. Sono escluse dal divieto le piante utilizzate per la produzione di derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti.
La Confederazione può ora controllare alla dogana se le piante vengono importate in violazione del divieto di utilizzazione e di messa in commercio di cui agli allegati 2.1 e 2.2 OEDA. Fatti salvi questi controlli all’importazione, l'esecuzione dei divieti è di competenza dei Cantoni.
FAQ
La biodiversità locale è fondamentale ad esempio per la produzione di derrate alimentari, l'acqua potabile, le materie prime, la salute e la sicurezza (p. es. protezione contro i pericoli naturali). La sostituzione delle specie indigene compromette la biodiversità e le sue funzioni (cfr. Rapporto della Piattaforma intergovernativa sulla biodiversità sulle specie alloctone invasive, disponibile in inglese).
Le piante di cui agli allegati 2.1 e 2.2 non possono più essere cedute a terzi o introdotte in Svizzera.
Le piante di cui all’allegato 2.1 non possono più essere utilizzate nell’ambiente. Nello specifico, è vietato piantarle, curarle o immetterle sul mercato, ossia cederle a terzi, venderle, donarle, affittarle o introdurle. A essere consentita è soltanto la lotta contro questo genere di piante. Sono escluse dal divieto le piante utilizzate per la produzione di derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti.
Le piante di cui all’allegato 2.2 non possono più essere immesse sul mercato, ossia è vietato cederle a terzi o introdurle. Dal 1° settembre 2024 non è quindi più consentito vendere o donare questo genere di piante. Le piante elencate nell’allegato 2.2 OEDA non devono tuttavia essere eliminate e, contrariamente a quelle di cui all’allegato 2.1, possono ancora essere curate. Questo vale per le piante nei giardini e per quelle in vaso su terrazze o balconi.
Ciò significa, per esempio, che i giardinieri non possono più vendere laurocerasi ai loro clienti (pianta elencata nell’all. 2.2 OEDA), ma che possono continuare a tagliare la siepe di lauroceraso presso i privati affinché cresca più rigogliosa. Tali interventi di cura non sono consentiti per le piante di cui all’allegato 2.1 OEDA.
Come finora, permane l’obbligo di diligenza per le piante alloctone invasive. Le piante di cui all’allegato 2.2 OEDA devono quindi essere utilizzate in modo che non provochino danni a persone, animali e ambiente e da prevenirne una diffusione e una riproduzione incontrollate.
Gli allegati si distinguono come segue:
- l’allegato 2.1 contiene piante soggette al divieto di utilizzazione
- l’allegato 2.2 contiene piante soggette al divieto di messa in commercio
Per le piante di cui all’allegato 2.2 OEDA rimane in vigore l’obbligo di diligenza. Ciò significa che bisogna utilizzarle in modo che non provochino danni a persone, animali e ambiente. In particolare, le piante non devono potersi diffondere e riprodurre in misura incontrollata.
Per le piante di cui all’allegato 2.2 OEDA, Info flora mette a disposizione delle schede di informazione in cui sono riportate, ad esempio, le misure adeguate per prevenire la diffusione delle piante (cfr. rubrica «Misure preventive»). Anche i Cantoni forniscono informazioni utili. Ad esempio, la palma di Fortune («palma ticinese»), la Buddleja e il lauroceraso non dovrebbero, idealmente, giungere a fioritura oppure occorre perlomeno recidere le bacche prima della maturazione dei semi. I frutti e il materiale tagliato devono essere eliminati in modo corretto.
Se una pianta di cui all’allegato 2.2 OEDA viene consegnata per lo svernamento, l’operazione non è considerata come messa in commercio se
- la pianta sverna in una serra
- la persona o l’azienda che si occupa della pianta non ha alcun interesse a utilizzare la pianta a casa sua o nel suo sito, e
- la pianta viene riconsegnata al proprietario all’inizio della primavera.
Lo svernamento di piante elencate nell’allegato 2.2 OEDA, come la palma di Fortune, rimane consentito.
No, il diritto ambientale non richiede la lotta conro queste piante. Il diritto agricolo sancisce l’obbligo di lottare contro l’Ambrosia artemisiifolia.
Pur non sussistendo un obbligo legale di lotta, si raccomanda di eliminare le piante invasive sostituendole con specie indigene.
Dalla fine del XX secolo, la palma di Fortuna continua a diffondersi nei boschi a bassa quota del sud delle Alpi e anche nei luoghi con temperature più miti a nord delle Alpi. Popolamenti densi di palme impediscono ai giovani alberi di crescere. Inoltre, il sottobosco si impoverisce (cfr. scheda di infomazione di Info flora) e la stabilità di pendii e boschi di protezione è minacciata.
Tutto ciò accade perché questa palma, contrariamente alle piante indigene, non è provvista di radici forti e profonde che stabilizzano il terreno. La palma di Fortune rientra nelle specie alloctone invasive della Svizzera (pubblicazione dell’UFAM «Specie esotiche in Svizzera»).
Il lauroceraso (Prunus laurocerasus) è una pianta esotica invasiva. Si diffonde rapidamente e colonizza principalmente siepi, margini forestali e boschi. I giovani alberi possono formare densi popolamenti che impediscono la rigenerazione della foresta e sostituiscono la vegetazione autoctona. Per questi motivi, il lauroceraso è ora elencato nell'ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di cui all'allegato 2.2 dell’OEDA e, tra l'altro, non potrà più essere venduto o regalato a partire dal 1° settembre 2024.
Tuttavia, le siepi di ciliegio esistenti nel giardino possono essere lasciate al loro posto. Come in precedenza, l'obbligo di diligenza si applica alle piante esotiche invasive. Il lauroceraso deve essere trattato in modo da non danneggiare l'uomo, gli animali o l'ambiente e da evitare che le piante si diffondano e si moltiplichino in modo incontrollato.
I dati di contatto dei servizi specializzati cantonali sono disponibili al seguente indirizzo web:
Contatto UFAM
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Ultima modifica 06.09.2024