Basi e raccomandazioni pratiche per l’utilizzazione di organismi geneticamente modificati nell’ambiente

Le basi giuridiche del monitoraggio ambientale degli organismi geneticamente modificati (OGM) sono date dall’ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (OEDA, RS 814.911) e in alcune sezioni dell’ordinanza sull’impiego confinato (OIConf, RS 814.912).

Basi

I principali articoli di legge rilevanti per il monitoraggio OGM sono elencati di seguito:

l'UFAM è responsabile dell'istituzione di un sistema di monitoraggio:

l'UFAM effettua rilevamenti:

I Cantoni ordinano le misure di lotta e di prevenzione futura. L'UFAM coordina le misure di lotta:

Accessibilità delle informazioni:

Utilizzazione di organismi geneticamente modificati in sistemi chiusi. I Cantoni controllano il rispetto dell'obbligo di diligenza:

Raccomandazioni pratiche

In base all'esperienza pluriennale maturata con l'istituzione del piano di monitoraggio OGM, gli esperti federali e cantonali hanno elaborato i documenti seguenti relativi alla lotta contro la colza geneticamente modificata e al campionamento di colza e erba medica. Tali documenti sono destinati innanzitutto ai servizi cantonali specializzati.

SOP Probenahme Raps für Laboranalyse (PDF, 3 MB, 17.10.2017)disponibile solo in tedesco, francese e inglese

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Ultima modifica 02.07.2019

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