Gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica. I requisiti per lo smaltimento si basano sull’articolo 10 dell’ordinanza del 20 ottobre 2021 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE, RS 814.620).
L’ORSAE stabilisce che i rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE) devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica. Le sostanze riciclabili contenute al loro interno devono essere recuperate, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, ecologicamente ragionevole ed economicamente sostenibile. I requisiti per uno smaltimento dei RAEE rispettoso dell’ambiente sono definiti nell’ORSAE.
Sulla base dell’articolo 13 ORSAE, l’UFAM ha elaborato un aiuto all’esecuzione, che descrive procedure, installazioni e modalità d’esercizio compatibili con uno smaltimento rispettoso dell’ambiente secondo lo stato della tecnica, tenendo conto delle normative internazionali, degli accordi settoriali e dei marchi pertinenti. I requisiti di cui agli articoli 10 e 12 ORSAE valgono per tutti i RAEE.
A differenza della situazione negli Stati membri dell’UE, in Svizzera non esiste al momento alcun obbligo di registrazione centrale per apparecchi elettrici ed elettronici.
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Ultima modifica 10.10.2024