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Anno | 2016 |
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Pagine | 55 |
Numero | UV-1610-I |
Editore | Ufficio federale dell'ambiente UFAM |
Serie | Pratica ambientale |
Aiuto all’esecuzion
In virtù di un’esplicita base costituzionale e delle disposizioni della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio fondate su di essa, le zone palustri sono rigorosamente protette. Le costruzioni e gli impianti possono essere autorizzati solo per specifiche utilizzazioni ammissibili nelle zone palustri e devono tenere conto degli specifici obiettivi di protezione. Le prescrizioni in materia devono essere attuate in sede di pianificazione del territorio come pure nella procedura di rilascio delle autorizzazioni edilizie da parte dei Cantoni e dei Comuni. Il presente aiuto all’esecuzione verte sul rapporto tra il diritto in materia di protezione della natura e del paesaggio e il diritto in materia di pianificazione del territorio ed espone il contesto giuridico attraverso esempi pratici e riferimenti alla giurisprudenza.
Costruzioni e impianti nelle zone palustri (PDF, 4 MB, 21.10.2016)
Ultima modifica 21.10.2016