Spiegazioni relative al modulo

L’uso del modulo è facoltativo. La domanda può essere presentata anche telefonicamente, per e-mail o per posta.

La domanda deve contenere indicazioni sufficienti per permettere all'autorità di identificare il documento richiesto. A tal fine è auspicabile che i richiedenti forniscano tutte le indicazioni a loro disposizione (ad es. data, titolo, numero di riferimento, periodo in questione, evento particolare, ambito preciso, autorità che ha allestito il documento, autorità che ha ricevuto il documento, altre autorità interessate). I richiedenti hanno la possibilità di chiedere il supporto dell'autorità competente, la quale provvederà a informarli sui documenti accessibili. L'autorità competente può invitare i richiedenti a precisare la domanda d'accesso, in particolare alla luce delle informazioni supplementari da essa fornite.

L'autorità competente prende posizione entro un termine ordinario di 20 giorni dall'inoltro della domanda di accesso. Il termine può essere prorogato; l'autorità competente ne informa i richiedenti.  

Se l'accesso al documento è limitato, differito o negato, o se l'autorità competente non ha preso posizione in merito alla domanda d'accesso entro i termini legali, i richiedenti possono presentare una domanda di mediazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. 

In linea di principio l'accesso ai documenti ufficiali sottostà al pagamento di un emolumento. Non vengono fatturati emolumenti inferiori a fr. 100.--. L'autorità informa il richiedente dell'importo dell'emolumento se prevede che esso sarà superiore a 100 franchi. Il richiedente deve confermare la sua domanda d'accesso. Se è il caso, l'autorità esamina la sua richiesta.

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Ultima modifica 02.03.2007

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