L’articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) stabilisce che per l’attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. Su questa base giuridica, la Confederazione può stipulare accordi programmatici con i Cantoni.
La legge sui sussidi sancisce che gli aiuti finanziari sono di regola concessi mediante decisione o contratto formali (art. 16 LSu). Tuttavia, i sussidi federali vengono in linea di principio concessi nel quadro di accordi programmatici. Anche dalle leggi speciali del diritto ambientale (p. es. legge forestale, legge sulla protezione della natura e del paesaggio) si evince che i sussidi sono concessi mediante accordi programmatici stipulati tra la Confederazione e i Cantoni.
Detti accordi sono contratti di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 19 e seguenti LSu e non possono contenere norme di diritto. Non viene stipulato alcun contratto se una delle parti non è d’accordo con il suo contenuto. In questo caso, il contenuto dell’accordo programmatico viene deciso dall’UFAM.
Le disposizioni dettagliate sugli accordi programmatici sono riassunte nel manuale «Accordi programmatici nel settore ambientale».
| Accordo programmatico nel settore | Basi legali |
| Protezione della natura e del paesaggio: - Protezione del paesaggio - Relazioni pubbliche - Specie, biotopi, compensazione ecologica |
Articolo 13, 14a e 23k della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN); articolo 18d e 23c LPN; articolo 23 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN). |
| Patrimonio naturale dell'UNESCO | Articolo 13 LPN (tra le misure di protezione del paesaggio di cui all'articolo 13 LPN figura anche il sostegno delle aree patrimonio naturale mondiale dell'UNESCO) |
| Parchi | Articolo 23k LPN; ordinanza sui parchi (OPar). |
| Protezione fonica e isolamento acustico | Articolo 50 capoverso 1 lettera b della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); articoli 13-27 e 48a dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF); legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin). |
| Opere di protezione e documentazione sui pericoli | Articolo 6 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA); articolo 36 della legge federale sulle foreste (LFo); articoli 1 e 2 dell'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA); articoli 38 e 39 dell'ordinanza sulle foreste (OFo). Oltre alla LFo e alla LSCA, in particolare la legge sui sussidi (LSu), la legge sulla pianificazione del territorio (LPT), la LPN, la legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) e la legge federale sulla pesca (LFSP) prevedono requisiti aggiuntivi per le misure nel campo delle opere di protezione e della documentazione sui pericoli. |
| Bosco di protezione | Articolo 77 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.); articoli 20, 27 e 37 LFo; articoli 18, 31, 40 OFo; articolo 3 capoverso 1 della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP). |
| Biodiversità forestale | Articolo 77 Cost.; articoli 20, 27 e 37 LFo; articoli 18, 31, 40 OFo; articolo 3 capoverso 1 della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP). |
| Gestione del bosco | Articolo 77 Cost.; articoli 20, 27, 38 e 38a LFo; articoli 18, 31, 41 e 43 OFo; articolo 3 capoverso 1 LCP |
| Zone di protezione federali per la fauna selvatica | Articoli 1, 11 e 13 LCP; ordinanza sulle bandite federali (OBAF); ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM). |
| Rivitalizzazione | Articolo 4 lettera m, 38a e 62b LPAc; articoli 41d, 54a, 54b e 58-61b ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc). Sono inoltre pertinenti le basi della LSCA, LSu, LPT, LPN, LFo, LFSP nonché l'articolo 87 capoverso 1 lettera e della legge sull'agricoltura (LAgr). |
Ultima modifica 29.08.2024