Chi effettua l'EIA?

L'esame che determina se un impianto è conforme alle esigenze ambientali è di competenza dell'autorità decisionale responsabile dell'approvazione del progetto.

L'EIA di un impianto è di competenza dell'autorità responsabile dell'intera procedura di autorizzazione o di approvazione di un impianto e di rilascio della relativa concessione (la cosiddetta procedura determinante). L'autorità competente è definita in base al tipo di impianto in questione. L'allegato dell'OEIA elenca la procedura determinante per tutti gli impianti sottoposti a EIA. A seconda dell'impianto, la procedura può essere cantonale oppure federale.

L'autorità competente decide in merito alla compatibilità ambientale di un progetto sulla base della proposta del servizio di protezione dell'ambiente.

Il servizio di protezione dell'ambiente inoltra la sua proposta all'autorità decisionale basandosi sulla valutazione del RIA inoltrato dal richiedente e su documenti supplementari inoltrati nel quadro della procedura EIA (per es. piano per discarica, piano di sistemazione paesaggistica).

Il servizio cantonale di protezione dell'ambiente valuta i rapporti sugli impianti, la cui approvazione spetta a un'autorità cantonale. I Cantoni sono inoltre consultati dall'autorità competente in merito a progetti che vengono decisi nell'ambito di una procedura federale.

Nella sua funzione di servizio di protezione dell'ambiente della Confederazione, l'UFAM valuta il RIA di progetti la cui approvazione spetta all'autorità federale. Inoltre, l'ufficio valuta in modo sommario il RIA di progetti che vengono autorizzati da un'autorità cantonale per i quali l'allegato dell'OEIA prevede esplicitamente la consultazione dell'Ufficio federale.

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Ultima modifica 17.09.2012

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