Commercio illegale del legno: «Devono sapere che prima o poi vengono sgominati»

Se sinora importare legno di provenienza illegale non era rischioso, dal 1° gennaio 2022 la situazione è cambiata: con l’entrata in vigore dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL), gli importatori potranno immettere sul mercato soltanto alberi abbattuti legalmente e i relativi prodotti derivati.

Testo: Vera Bueller

Illegal geschlagenes Mahagoni-Holz
Legno di mogano di provenienza illegale, scoperto da Greenpeace e dall’autorità ambientale brasiliana.
© Daniel Beltrá | Greenpeace

Che venga utilizzato per la costruzione di tavoli da pranzo, parquet o pavimenti da esterni, cucine o edifici, il legno è un materiale ambito. Ciò che non è sempre chiaro è se i relativi prodotti siano stati effettivamente realizzati con legname di provenienza legale. Le filiere del legno, infatti, sono complesse: spesso la lavorazione non avviene nel vero Paese di origine degli alberi. E non di rado vi sono persone senza scrupoli, funzionari corrotti e ambigui intermediari che, servendosi di canali contorti, esportano i tronchi nei Paesi limitrofi.

A mettere in luce le dimensioni di questo mercato grigio del legno di provenienza illegale è uno studio a cura di Interpol e del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), secondo cui il 15-30 per cento degli alberi immessi sul mercato mondiale è stato abbattuto senza licenza o è provvisto di una licenza contraffatta, ottenuta con la frode o con il pagamento di tangenti. Per le aree di produzione di legno tropicale in Africa, Asia e Sud America gli esperti della polizia e dell’UNEP temono che questa percentuale possa addirittura sfiorare il 90 per cento. Ma anche in alcuni Paesi dell’Europa orientale è diffusa la prassi del disboscamento illegale, come testimoniano varie indagini condotte da organizzazioni non governative e dalla Commissione europea.

Successi contro le importazioni illegali di legno

Eppure si registrano i primi successi nella lotta contro queste attività criminose, soprattutto per effetto delle rigide leggi in vigore negli Stati Uniti (2008), in Australia (2012) e nell’UE (2013) che vietano l’immissione in commercio di legno illegale ed esigono da importatori e imprese di lavorazione l’accertamento della provenienza legale e la massima attenzione e diligenza nel commercio del legno. 

Che venga utilizzato per la costruzione di tavoli da pranzo, parquet o pavimenti da esterni, cucine o edifici, il legno è un materiale ambito. Ciò che non è sempre chiaro è se i relativi prodotti siano stati effettivamente realizzati con legname di provenienza legale. Le filiere del legno, infatti, sono complesse: spesso la lavorazione non avviene nel vero Paese di origine degli alberi. E non di rado vi sono persone senza scrupoli, funzionari corrotti e ambigui intermediari che, servendosi di canali contorti, esportano i tronchi nei Paesi limitrofi.


In Svizzera sinora mancava una regolamentazione in tal senso. In realtà, dal 2010 vige da noi un obbligo di dichiarazione per il legno e i suoi derivati, con cui si assicura che i consumatori ricevano, all’atto dell’acquisto, informazioni circa l’essenza e l’origine del legno. I commercianti, tuttavia, potevano importare qualunque tipologia di legno, a meno che non si trattasse di essenze protette dalle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie CITES. Nel 2017 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di definire una disciplina più stringente, in linea con il Regolamento europeo «European Timber Regulation» (EUTR).Contemporaneamente, il 1° gennaio 2022 – con la revisione della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) – è entrata in vigore l’ordinanza sul commercio di legno (OCoL), che corrisponde appieno all’EUTR. Essa esige da tutti gli operatori di mercato che s’impegnino a far sì che non giunga sul mercato legno proveniente da taglio e commercio illegale. «Chi in Svizzera immette per la prima volta sul mercato legno e prodotti derivati è responsabile di garantire che essi siano stati ottenuti e commercializzati in maniera legale», commenta Alfred Kammerhofer, capo della sezione dell’UFAM Economia del legno e economia forestale, spiegando la nuova normativa. «Alla prima immissione sul mercato, gli operatori devono documentare di essersi procurati le informazioni del caso, di aver valutato sistematicamente i rischi e di averli attenuati in maniera tale da essere trascurabili».

A essere chiamati in causa sono anche i commercianti che acquistano o rivendono legno già immesso sul mercato, avendo essi l’obbligo di assicurarne la tracciabilità. Sono numerosi i prodotti a base legno che soggiacciono alla OCoL: legno, carta, semifabbricati, legna da ardere, materiali lignei, legno per l’edilizia, mobili ed edifici prefabbricati in legno. L’ordinanza non si applica invece ai prodotti a base di legno riciclato e al bambù.

Struttura dei controlli

In Svizzera, nel 2019 circa 36 000 imprese hanno importato dall’UE prodotti ora soggetti all’ordinanza sul commercio di legno, Il cui valore ammonta a circa 5 miliardi di franchi. Circa 4500 aziende hanno invece importato prodotti a base di legno da Paesi extra-UE, per un controvalore di 371 milioni di franchi. Come spiega Alfred Kammerhofer, l’organizzazione dei controlli di tali aziende è ancora in via di definizione, fermo restando che ci si può basare sulle esperienze maturate nell’UE. Per la sua attività di vigilanza basata sui rischi l’UFAM utilizza in primo luogo i dati doganali delle importazioni di legno e dei suoi derivati, a cui si aggiungono anche eventuali segnalazioni motivate di terzi. In linea di principio il legno è da considerarsi legale se la sua utilizzazione e commercializzazione sono conformi alle norme di legge rilevanti di una data nazione o regione. La legalità lungo l’intera filiera commerciale dev’essere garantita, e nei Paesi con un elevato tasso di corruzione può essere opportuno richiedere una valutazione da parte di terzi indipendenti.

Sistema di dovuta diligenza

Per rispettare l’OCoL, gli operatori di mercato interessati devono poter dimostrare di adempiere al loro obbligo di diligenza e quindi di aver ridotto il rischio di provenienza illegale a livelli trascurabili. «Il sistema di dovuta diligenza consta di tre livelli: la raccolta di informazioni, la valutazione del rischio e le misure di attenuazione dei rischi di immettere sul mercato legno illegale e prodotti derivati non conformi alla legge», spiega Alfred Kammerhofer. «Tutto questo dev’essere documentato in maniera chiara». A seconda del Paese e della regione, esiste naturalmente una diversa valutazione dei rischi. Nella foresta svizzera, ad esempio, il rischio di taglio illegale del legno è irrisorio. Più delicata, invece, è la valutazione nel caso di legname proveniente da Paesi in via di sviluppo o anche da Stati esposti a un maggiore rischio di corruzione.

Un parametro attendibile per la valutazione del rischio è l’indicatore di corruzione più conosciuto a livello mondiale, il Corruption Perceptions Index (CPI). Compilato dal segretariato di Transparency International, esso elenca i Paesi in ordine di corruzione percepita nella politica e nell’amministrazione. Attualmente il CPI 2020 include 180 Paesi, classificati su una scala da 0 (grado elevato di corruzione percepita) a 100 (senza corruzione conclamata). «In caso di forniture provenienti da regioni con un CPI inferiore a 50, i rischi presenti nei boschi e lungo le filiere di approvvigionamento sono particolarmente elevati», spiega Alfred Kammerhofer. «In questo caso, non bastano nemmeno i documenti statali a comprovare la legalità, per cui occorre una verifica indipendente delle fonti d’informazione». A livello internazionale si tratta di oltre due terzi dei Paesi, da cui tuttavia una bassissima percentuale di importazioni di legno giunge in Svizzera. Soltanto se il rischio di pratiche illegali è trascurab le, i prodotti possono essere immessi sul mercato svizzero – lo stesso vale per l’UE.

Eliminazione delle barriere commerciali

Nonostante le nuove normative il comparto del legno si aspetta dalla OCoL un’eliminazione delle barriere commerciali e degli ostacoli burocratici, dal momento che ora l’assetto giuridico è in linea con quello europeo. Ma ciò non significa che vengono abbattute tutte le barriere. Sebbene i Paesi membri dell’UE possano in futuro valutare come trascurabile il rischio dei prodotti di legno provenienti dalla Svizzera, rendendoli più appetibili, viceversa anche le importazioni a basso rischio dall’area europea vengono agevolate – purché venga prodotta nell’UE la certificazione da parte del primo operatore responsabile della loro commercializzazione. «Questa regolamentazione è importante per la Svizzera, considerato che circa il 95 per cento delle importazioni proviene dall’UE», afferma Alfred Kammerhofer. «Allo stesso tempo, circa il 90 per cento delle esportazioni dei nostri prodotti di legno ha come destinazione l’UE».

In sostanza la OCoL – con le sue disposizioni miranti al rispetto della dovuta diligenza e alla garanzia di tracciabilità – è più che una semplice disciplina per l’abbattimento delle barriere commerciali sul mercato del legno. Uno degli obiettivi principali è infatti anche quello di combattere il disboscamento globale e le conseguenti perdite di biodiversità. Nessun altro ecosistema terrestre ospita un numero di specie vegetali, animali e di funghi anche solo vagamente equiparabile. I boschi, inoltre, rivestono un ruolo fondamentale nella regolazione del clima mondiale. E anche solo per questo motivo è importante che vi siano controlli, sottolina Alfred Kammerhofer. «I fornitori di legno illegale devono sapere che prima o poi vengono sgominati.»

Aktivisten markieren Holz im polnischen Białowieża-Urwald
Attivisti provenienti da 12 Paesi europei mentre contrassegnano il legno tagliato nella foresta vergine di Białowieża in Polonia, dichiarata patrimonio UNESCO.
© Greenpeace

Identificazione e valutazione dei rischi

Le imprese devono valutare il rischio che il legno importato o i prodotti da esso derivati provengano da taglio illegale o da prassi commerciali illecite. Questa valutazione si effettua – in base alle informazioni raccolte – secondo i seguenti criteri:

  • Il rispetto delle norme di legge del Paese d’origine è garantito e documentato – ad esempio con una certificazione o altre regolamentazioni verificate da terzi.
  • Frequenza del taglio illegale per le essenze in questione.
  • Frequenza del taglio illegale nel Paese d’origine o nella rispettiva regione del Paese d’origine – anche considerata la frequenza di conflitti armati.
  • Eventuali sanzioni da parte dell’ONU, dell’Unione europea o della Svizzera nell’ambito dell’importazione, esportazione e del transito di legno e prodotti da esso derivati.
  • Complessità della filiera del legno e dei prodotti derivati, tenendo conto di intermediari e aziende di lavorazione attraverso cui il legno illegale potrebbe giungere nella catena di fornitura.
  • Rischio di corruzione nei Paesi d’origine e altri indicatori riconosciuti di buongoverno. 

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Ultima modifica 24.02.2022

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