Sorveglianza del mercato

L’UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio* delle macchine e degli apparecchi con motore a combustione interna (Art. 37 OlAt). La sorveglianza del mercato consiste nel riconoscere i casi sistematici di non conformità e nel seguirli. Ciò include le omologazioni o l'etichettatura di macchine che non soddisfano i requisiti OIAt (Fase V). I casi individuali, come i sistemi di filtri antiparticolatp non funzionanti, sono trattati nell'ambito dell'applicazione regolare della legge e non rientrano nella sorveglianza del mercato.

La sorveglianza del mercato comprende principalmente le seguenti attività:

  • Preventivo: l'UFAM informa produttori, rivenditori e operatori sulle norme di legge e sui requisiti tecnici per l'immissione sul mercato di macchine e attrezzature.
  • Proattivo: l'UFAM controlla a campione presso i produttori, gli importatori e le fiere se i motori offerti hanno un'omologazione e sono etichettati di conseguenza.
  • Reattivo: l'UFAM risponde alle segnalazioni di osservatori del mercato (concorrenti, informatori, terzi, ecc.) o alle informazioni provenienti da altre autorità.

Responsabilità:

  • Macchine mobili con licenza di circolazione: Ufficio federale delle strade (USTRA).
  • Macchine e attrezzature mobili senza licenza di circolazione: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
  • Macchina fissa**: sono impianti che necessitano di un'autorizzazione e non sono soggetti ad alcuna regolamentazione sull'immissione sul mercato per quanto riguarda le emissioni. Tuttavia, le loro emissioni durante il funzionamento non possono superare i valori limite elencati nell'allegato 2 numero 82 OIAt. L'autorità competente per l'autorizzazione dell'impianto e il controllo del rispetto dei limiti di emissione è generalmente il Cantone.

 

Punto di contatto presso l'UFAM:
Divisione Controllo dell'inquinamento atmosferico e prodotti chimici
Sezione Traffico
3003 Berna


* Per messa in commercio s’intende il primo trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di un apparecchio o di una macchina per la distribuzione o l’utilizzo in Svizzera. È equiparata alla messa in commercio la prima messa in servizio di apparecchi e macchine nella propria azienda a condizione che non ci sia stata una messa in commercio precedente. (art. 2 OlAt)

** Una macchina destinata a essere installata in modo permanente in un sito per il suo primo impiego e a non essere spostata, su strada o con altro modo di trasporto, tranne al momento della spedizione dal luogo di fabbricazione al luogo della prima installazione; «permanentemente installata»: imbullonata o altrimenti fissata in maniera efficace, in modo da non poter essere rimossa senza ricorrere a utensili o attrezzature, a una fondazione o un altro mezzo vincolante destinato a obbligare il motore a funzionare in un unico sito in un edificio, una struttura, un impianto o un'installazione; (Art. 3 (UE) 2016/1628)

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Ultima modifica 01.04.2025

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