Esenzione dalla tassa sul CO2 Impegno di riduzione: passo per passo

I gestori di impianti che esercitano attività economiche o attività di diritto pubblico specifiche possono richiedere di essere esentati dalla tassa sul CO2, a condizione che si impegnino a favore di una riduzione delle emissioni di gas serra e della decarbonizzazione dell’esercizio. A tale scopo i gestori di impianti devono inviare all'UFAM una domanda di esenzione dalla tassa.


I gestori di impianti con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW o un'altra attività ai sensi dell'allegato 6 dell'ordinanza sul CO2 at-tualmente in vigore sono generalmente obbligati a partecipare al sistema di scambio di quote di emis-sioni (ETS). 

Le informazioni più importanti per i gestori di impianti interessati a un impegno di riduzione a partire dal 2025 saranno pubblicate qui, passo dopo passo, in seguito all’entrata in vigore dell’ordinanza sul CO2:


Verminderungsverpflichtung (Befreiung von der CO2-Abgabe) 2025-2040 (PDF, 644 kB, 02.04.2025)Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung. 5. aktualisierte Version. 2025

L’UFAM pubblicherà un modulo della comunicazione in seguito all’entrata in vigore dell’ordinanza sul CO2.


1. I miei impianti possono essere esentati dalla tassa sul CO2?

Possono essere esentati i gestori di impianti le cui emissioni di gas serra derivano principalmente dall’esercizio di un’attività economica o di diritto pubblico di cui nell’ordinanza sul CO2. In cambio, questi si impegnano a ridurre le proprie emissioni di gas serra e a decarbonizzare il proprio esercizio sul medio termine (impegno di riduzione).


2. Quali sono i limiti di sistema per l'esenzione?

Il limite di sistema dell'impegno di riduzione si definisce attraverso il perimetro geografico del gestore di impianti e le emissioni di gas serra importanti.

Il perimetro comprende uno o più impianti fissi operanti in un luogo di produzione circoscritto. Più gestori di impianti possono assumere un impegno comune. Il numero massimo di siti è stabilito nell’ordinanza sul CO2.

Le seguenti emissioni di gas serra sono comprese nell'obiettivo di riduzione:

  • le emissioni di CO2 dalla combustione di combustibili fossili e combustibili derivanti dai rifiuti;
  • le emissioni di CO2 geogene liberate nell'ambito di vari processi;
  • le emissioni di CO2 fossili liberate per esempio nell'ambito della produzione di acciaio;
  • le emissioni di N2O derivanti per esempio dalla produzione di acido nitrico;
  • i perfluorocarburi derivanti dalla produzione di alluminio primario.

3. Con quale modello i miei impianti possono essere esentati dalla tassa dal 2025?

Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra: I gestori di impianti le cui emissioni di gas serra superano i valori soglia stabiliti nell’ordinanza sul CO2 possono essere esentati dalla tassa sul CO2 fissando un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra. Questo si fonda su una convenzione sugli obiettivi conclusa sulla base della direttiva dell’Ufficio federale dell’energia (UFE; cfr. «Modello Efficienza» nella direttiva) direttiva «Convenzioni sugli obiettivi concluse con la Confederazione per l’aumento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2» e valori minimi stabiliti nell’ordinanza sul CO2).

Obiettivo basato su provvedimenti per impianti di piccole dimensioni: I gestori di impianti le cui emissioni di gas serra non superano i valori soglia stabiliti nell’ordinanza sul CO2 possono essere esentati dalla tassa sul CO2 fissando un obiettivo basato su provvedimenti secondo un modello semplificato. Tale obiettivo si fonda su una convenzione sugli obiettivi conclusa sulla base della direttiva dell’UFE (cfr. «Modello Misure» nella direttiva) «Convenzioni sugli obiettivi concluse con la Confederazione per l’aumento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2» e valori minimi stabiliti nell’ordinanza sul CO2). 


4. Come si inoltra una domanda di esenzione dalla tassa?

Un gestore di impianti che desidera essere esonerato dalla tassa deve inoltrare all'UFAM la propria domanda nel sistema CORE del termine.Il termine per l’inoltro di una domanda di impegno di riduzione a partire dal 2025 o dal 2026 è il 1° settembre 2025.

La domanda può essere presentata qui: www.core.admin.ch

La domanda di esenzione dalla tassa deve contenere:

  • i dati amministrativi e il perimetro geografico dell'azienda;
  • numero della cassa di compensazione e numero AVS per l’esclusione dalla ridistribuzione;
  • i dati di emissione e gli indicatori di produzione dell'azienda;
  • la scelta del modello;
  • convenzione sugli obiettivi (in questo caso è possibile ottenere una proroga del termine per l’inoltro);
  • il piano di monitoraggio per impianti, che oltre alle emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili fossili tenga conto anche di altre emissioni rilevanti.

5. Piano di decarbonizzazione

Il piano di decarbonizzazione va presentato entro tre anni dall’inizio dell’impegno di riduzione. Esso illustra le misure con cui i gestori intendono ridurre in modo significativo, entro la fine del 2040, le emissioni di gas serra derivanti dall’utilizzo a scopi energetici di combustibili fossili e deve essere aggiornato ogni tre anni.


6. Come viene presa la decisione sull'esenzione da parte dell'UFAM?

L’UFAM verifica la domanda per un impegno di riduzione e decide in merito all’esenzione dalla tassa e all’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o, nel caso di gestori di impianti di piccole dimensioni, all’obiettivo basato su provvedimenti.

Se il piano di decarbonizzazione non viene presentato entro il 31 dicembre del terzo anno dell’impegno di riduzione, quest’ultimo viene annullato.


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Ultima modifica 02.01.2024

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