Vigilanza

Secondo l’articolo 49 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni e garantisce in tal modo che la legislazione ambientale sia applicata in modo uniforme sull’intero territorio svizzero.

L'esercizio della vigilanza sui Cantoni non è soltanto un diritto ma anche un dovere della Confederazione. È un compito conferito di principio al Consiglio federale, il quale può tuttavia delegare i compiti di vigilanza ai dipartimenti o alle unità amministrative a loro subordinate.

La vigilanza della Confederazione comprende diverse misure concrete volte a garantire l'esecuzione legittima, paritaria, uniforme della legislazione ambientale della Confederazione, in particolare da parte dei Cantoni, e a ottenere un rafforzamento del coordinamento. I diversi strumenti di vigilanza sono da impiegare in modo coerente e oggettivo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, della cortesia confederale (rispetto delle peculiarità, nessun intervento che non sia dettato da un'emergenza) e della proporzionalità dell'onere amministrativo.

Il rispetto del diritto ambientale viene ottenuto anche in combinazione al rispetto del diritto di ricorso conferito alle organizzazioni ambientaliste.

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Ultima modifica 30.03.2015

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