Il diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell’ambiente è sancito dagli articoli 55 e 55a-f della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), dagli articoli 12 e 12a-g della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e dall’articolo 28 della legge federale sull’ingegneria genetica nel settore non umano (LIG).
Diritto di ricorso di cui alla LPAmb
- Il diritto di ricorso di cui agli articoli 55 e 55a-e LPAmb legittima le organizzazioni a ricorrere contro progetti soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente.
- Il diritto di ricorso di cui all'articolo 55f LPAmb legittima le organizzazioni a ricorrere contro le autorizzazioni rilasciate per la messa in commercio di organismi patogeni.
Diritto di ricorso di cui alla LPN
Il diritto di ricorso di cui agli articoli 12 e 12a-12g LPN legittima le organizzazioni a ricorrere contro decisioni emesse nell'ambito dell'adempimento di un compito della Confederazione.
Diritto di ricorso di cui all'articolo 28 LIG
Il diritto di ricorso di cui all'articolo 28 LIG legittima a ricorrere contro la messa in commercio di organismi geneticamente modificati.
Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere
Requisiti posto dal diritto di ricorso delle organizzazioni di cui alla LPAmb, alla LPN e alla LIG
L'organizzazione deve:
- perseguire scopi meramente ideali (secondo lo statuto e di fatto),
- occuparsi della protezione dell'ambiente o della protezione della natura e del paesaggio (secondo lo statuto e di fatto),
- essere attiva a livello nazionale (secondo lo statuto e di fatto),
- essere stata fondata da almeno dieci anni, nel corso dei quali ha sempre soddisfatto tutti gli altri requisiti.
Ultima modifica 19.10.2018