Prevenzione degli incidenti rilevanti: autoresponsabilità controllata e stato della tecnica di sicurezza

I titolari di aziende, vie di comunicazione e impianti di trasporto in condotta devono adottare sotto la propria responsabilità le misure di sicurezza necessarie disponibili secondo lo stato della tecnica di sicurezza. Le autorità verificano l’adempimento di tale obbligo.

L'autoresponsabilità controllata costituisce il principio cardine dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti. I titolari di impianti assoggettati sono tenuti ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure idonee a ridurre il rischio, che sono disponibili secondo lo stato della tecnica di sicurezza e sopportabili dal punto di vista economico.

Le misure devono servire:

  • a ridurre il potenziale di rischio;
  • a prevenire incidenti rilevanti;
  • a contrastare gli effetti di incidenti rilevanti fuori dall'azienda, sulla e fuori della via di comunicazione nonché fuori dell'impianto di trasporto in condotta.

Una procedura di controllo e valutazione a due fasi

L'autoresponsabilità del titolare è controllata da un'autorità. A tale scopo l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti stabilisce una procedura di controllo e valutazione suddivisa in due fasi:

1. Valutazione dell'autoresponsabilità sulla base di un rapporto breve:

il titolare di un impianto che rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti è tenuto a presentare all'autorità un rapporto breve, che descriva l'impianto e quanto lo circonda, il potenziale di rischio e le misure di sicurezza adottate.

Il rapporto deve contenere inoltre indicazioni sull'entità di eventuali danni alla popolazione o all'ambiente a seguito di incidenti rilevanti. Per le aziende si tratta di una valutazione della possibile portata di questi danni, mentre per le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta si tratta di una valutazione della probabilità di danni gravi.

Sulla base di questo rapporto, l'autorità verifica se il titolare ha adottato sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza idonee per ridurre il rischio.

Per valutare se un'azienda rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, l'UFAM ha allestito elenchi di sostanze, preparati e rifiuti speciali con i relativi quantitativi soglia.

I quantitativi soglia secondo l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

Cover I quantitativi soglia secondo l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR). Elenco di sostanze e preparati. 20 06. 46 p.

Un modulo del manuale concernente l’OPIR. 4a edizione aggiornata. 2024

Quantitativi soglia per i rifiuti speciali: Questi sono riportati nell'allegato 3 all'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti (OLTR).

2. Se necessario, valutazione del rischio sulla base di una determinazione del rischio.

Basandosi sulla stima dei danni gravi effettuata dal titolare nel rapporto breve, l'autorità decide se in una seconda fase della procedura occorre effettuare un'accurata determinazione dei rischi. In seguito l'autorità valuta la sostenibilità del rischio sulla base della determinazione effettuata dal titolare.

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Ultima modifica 10.07.2024

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