Alcuni esteri dell’acido ftalico sono sostanze estremamente preoccupanti a causa delle loro proprietà tossiche per la riproduzione; alcuni di essi hanno anche proprietà perturbanti del sistema endocrino. Gli ftalati con queste proprietà sono soggetti a una regolamentazione severa.
Base giuridica
Allegato 1.17: Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)
- Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento REACH
Allegato 1.18: ORRPChim
- Ftalati
1. Allegato 1.17 ORRPChim
In linea con le disposizioni dell’allegato XIV del regolamento REACH, è vietato immettere in commercio e utilizzare gli ftalati seguenti. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina «Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento REACH»
- dibutilftalato (DBP)
- diisobutilftalato (DIBP)
- dipentilftalato
- diisopentilftalato
- N-pentilisopentilftalato
- acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare
- ftalato di diesile
- acido 1,2-benzendicarbossilico, diesilestere, ramificato e lineare
- bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
- acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-8-ramificati, ricchi di C7
- acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10
- acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari
- ftalato di bis(2-metossietile)
- benzilbutilftalato (BBP)
2. Allegato 1.18 ORRPChim
Oltre alle disposizioni relative all’immissione in commercio e all’utilizzo degli ftalati di cui all’allegato 1.17 ORRPChim, è vietato immettere in commercio oggetti contenenti gli ftalati seguenti che presentano proprietà tossiche per la riproduzione e sono considerati perturbatori endocrini. Questa disposizione concerne soprattutto gli oggetti contenenti materie plastiche.
- dibutilftalato (DBP)
- diisobutilftalato (DIBP)
- bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
- benzilbutilftalato (BBP)
Ultima modifica 28.04.2025