Ftalati

Alcuni esteri dell’acido ftalico sono sostanze estremamente preoccupanti a causa delle loro proprietà tossiche per la riproduzione; alcuni di essi hanno anche proprietà perturbanti del sistema endocrino. Gli ftalati con queste proprietà sono soggetti a una regolamentazione severa.

1. Allegato 1.17 ORRPChim

In linea con le disposizioni dell’allegato XIV del regolamento REACH, è vietato immettere in commercio e utilizzare gli ftalati seguenti. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina «Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento REACH»

  • dibutilftalato (DBP)
  • diisobutilftalato (DIBP)
  • dipentilftalato
  • diisopentilftalato
  • N-pentilisopentilftalato
  • acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare
  • ftalato di diesile
  • acido 1,2-benzendicarbossilico, diesilestere, ramificato e lineare
  • bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
  • acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-8-ramificati, ricchi di C7
  • acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10
  • acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari
  • ftalato di bis(2-metossietile)
  • benzilbutilftalato (BBP)

2. Allegato 1.18 ORRPChim

Oltre alle disposizioni relative all’immissione in commercio e all’utilizzo degli ftalati di cui all’allegato 1.17 ORRPChim, è vietato immettere in commercio oggetti contenenti gli ftalati seguenti che presentano proprietà tossiche per la riproduzione e sono considerati perturbatori endocrini. Questa disposizione concerne soprattutto gli oggetti contenenti materie plastiche.

  • dibutilftalato (DBP)
  • diisobutilftalato (DIBP)
  • bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
  • benzilbutilftalato (BBP)

Contatto
Ultima modifica 28.04.2025

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