L’obbligo di recuperare il fosforo è stato sancito nel 2016 nell’OPSR sulla base dell’articolo 30d lettera a della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01): a partire dal 1° gennaio 2026 il fosforo proveniente dalle acque di scarico comunali, dai fanghi di depurazione degli IDA centrali o dalle ceneri derivanti dal trattamento termico di tali fanghi di depurazione deve essere recuperato e riciclato (art. 15 cpv. 1 e art. 51 OPSR). Lo stesso vale per le farine animali e ossee che non possono essere utilizzate come alimenti per animali o concimi (art. 15 cpv. 2 OPSR). Sempre a partire dal 1° gennaio 2026 è possibile utilizzare come combustibile nei cementifici soltanto fanghi di depurazione da cui è stato recuperato fosforo in precedenza (all. 4 n. 2.1 lett. e OPSR). Attualmente è chiaro però che non sarà possibile rispettare il termine del 1° gennaio 2026. Una modifica dell’OPSR è pianificata nel quadro della legislazione prevista e in corso di elaborazione per il periodo 2023–2026.
La Svizzera dipende fortemente dalle importazioni per coprire il proprio fabbisogno di fosforo, in particolare quello di concimi per l’agricoltura che lo contengono. Le riserve naturali di minerali contenenti fosforo si concentrano in pochi Paesi (p. es. Marocco, Cina e Russia). Inoltre, i concimi contenenti fosforo prodotti dalla materia prima presentano spesso concentrazioni troppo elevate di metalli pesanti (p. es. cadmio e uranio). Tuttavia, in Svizzera si applicano valori limite molto severi in materia di concentrazioni di metalli pesanti nei concimi minerali e, di conseguenza, il Paese può acquistare il fosforo soltanto da poche miniere. È per questo motivo che, finora, la Svizzera ha importato molto fosforo da miniere russe. La guerra in Ucraina mostra ancora una volta l’importanza e l’attualità di un tema come quello dell’indipendenza dalle importazioni di fosforo.
I processi si basano su vari principi e si differenziano per l'approccio adottato. Nel caso dei processi decentralizzati, il fosforo viene recuperato direttamente dai flussi di acque di scarico e di fanghi di depurazione negli impianti di depurazione delle acque di scarico (IDA). I processi centralizzati, dal canto loro, partono attualmente dalle ceneri dei fanghi di depurazione, in particolare dopo l’incenerimento dei fanghi, e sono indipendenti dall’azienda e dall'ubicazione degli IDA. La gamma dei processi possibili con un grado di sviluppo sufficiente si è ristretto fortemente negli ultimi anni; si tende a preferire il processo di estrazione chimica a umido o la digestione chimica a umido a partire dalle ceneri dei fanghi di depurazione. Il grado di recupero è alto e durante la fabbricazione del concime i valori limite per i concimi minerali ottenuti dal riciclaggio vengono rispettati. Attualmente, in Svizzera, vengono impiegati i processi Phos4Life, REALphos e ZAB.
I Cantoni sono responsabili dello smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (art. 31b cpv. 1 LPAmb). Pertanto sono tenuti ad attuare e a fare attuare i requisiti per il recupero del fosforo secondo l’OPSR.
L’attuazione dell’obbligo di riciclaggio del fosforo necessita della collaborazione di diversi attori. Al fine di garantirne lo scambio e una collaborazione coordinata, è stata creata la piattaforma «SwissPhosphor» sotto la guida dell’UFAM. Sono coinvolti l’UFAM, l’UFAG, i Cantoni, gli impianti e le associazioni per la depurazione delle acque di scarico, gli acquirenti attuali di fanghi di depurazione, rappresentanti dell’industria dei concimi, dell’agricoltura e della scienza.
Gli oneri per lo sviluppo, la costruzione e l’esercizio degli impianti per il recupero del fosforo supereranno presumibilmente i ricavi di mercato provenienti dalla vendita di prodotti derivanti dal fosforo riciclato. A seconda del processo scelto, i costi non coperti si aggireranno intorno ai 5.00 franchi a persona all’anno. A copertura di tali costi andranno i proventi della tassa federale sulle acque di scarico.
Fondamentalmente ne risulteranno due prodotti: l’acido fosforico e i concimi contenenti fosforo. I concimi contenenti fosforo vengono utilizzati nell’agricoltura e nell'orticoltura. Da quanto stabilito dall’associazione di categoria dell’industria svizzera dei concimi, i concimi contenenti fosforo proveniente da fonti secondarie sottostanno a requisiti più severi rispetto ai valori limite legali per i concimi contenenti fosforo riciclato. Attenersi a questi valori limite più severi dovrebbe tuttavia essere fattibile con gli impianti pianificati. L’acido fosforico di alta qualità, detto «tecnico», viene utilizzato come materia prima nell’industria chimica/tecnica.
Dal punto di vista della legislazione in materia ambientale, l’esportazione è possibile. Attuare l’economia circolare non significa che un prodotto debba essere utilizzato obbligatoriamente nello stesso posto in cui è stato prodotto, bensì orientarsi in primo luogo al principio secondo cui il ciclo vitale di un prodotto debba essere prolungato il più possibile, indipendentemente dal suo luogo di utilizzo (economia circolare). Per esempio: un concime contenente fosforo derivante da fosforo riciclato viene esportato in Spagna per concimare delle zucchine; le zucchine vengono poi importate e consumate in Svizzera. Al momento dell’esportazione di concimi contenenti fosforo ottenuti dal riciclaggio occorre tenere in considerazione i requisiti degli Stati di importazione. Per l’esportazione sono tuttavia importanti anche i valori limite svizzeri: un concime contenente fosforo ottenuto dal riciclaggio viene considerato un «prodotto» soltanto nel momento in cui rispetta i requisiti minimi in materia di concimi del Paese (valore limite concimi minerali ottenuti dal riciclaggio, ORRPChim). Ciò significa che quando viene fabbricato un concime da fanghi di depurazione destinato all’esportazione, questo deve adempiere almeno i valori limite svizzeri; diversamente, il concime non può essere esportato come «prodotto» e viene classificato come «rifiuto». E, se un concime viene classificato come «rifiuto», per poterlo esportare occorre rispettare le condizioni degli articoli 15 ((segg.)) e 17 dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif).
I requisiti legali per i concimi minerali ottenuti dal riciclaggio sono riportati nell'allegato 2.6 numero 2.2.4 dell’ORRPChim. Nel quadro della revisione totale dell'OCon, la designazione «concimi minerali ottenuti dal riciclaggio» presente nell’ORRPChim sarà sostituita a partire dal 1° gennaio 2024 dalle categorie di materiali costituenti (CMC) 12 e 13. I valori limite previsti finora per i concimi minerali ottenuti dal riciclaggio saranno ripresi e integrati con alcuni nuovi valori limite dell’UE. I valori limite per le CMC 12 e 13 saranno indicati nell'allegato 2.6 numero 2.2.2.2 dell’ORRPChim
Ultima modifica 09.11.2023