In Svizzera circa 80 000 persone sono esposte al rumore del traffico aereo superiore ai valori limite, nella maggior parte dei casi nei pressi dei grandi aeroporti e aerodromi militari. Poiché questo tipo di inquinamento fonico si propaga dall’alto su aree estese, le misure si possono applicare unicamente sui velivoli o sull’esercizio degli aeroporti.
In seguito agli sviluppi tecnici degli ultimi decenni, gli aerei civili sono diventati più silenziosi. L’introduzione presso gli aeroporti di tasse d’atterraggio e decollo in funzione della rumorosità promuove il ricorso ai velivoli meno impattanti sotto questo profilo. Anche la scelta delle rotte di volo può contribuire a ridurre il numero di persone esposte.
Nonostante la maggiore silenziosità degli aerei moderni, in alcuni luoghi il rumore prodotto dal traffico aereo è in aumento. Considerato che quest’ultimo si propaga dall’alto su aree estese, per contrastare questo tipo di inquinamento fonico si può intervenire solo sull’esercizio degli aeroporti. A tal fine è possibile ricorrere a una serie di approcci diversi.
Misure contro il rumore del traffico aereo
Decolli e atterraggi non commerciali sono vietati tra le 22 e le 6. I voli commerciali sono soggetti a limitazioni meno severe. Presso l’aeroporto nazionale di Zurigo è consentito l’esercizio programmato fino alle 23.00, a Ginevra fino a mezzanotte, cui si aggiunge mezz’ora per i voli in ritardo. Negli aeroporti nazionali, inoltre, non sono permessi decolli o atterraggi prima delle 6.
Ogni aerordromo dispone di un regolamento d’esercizio approvato, nel quale vengono stabiliti in particolare gli orari in cui sono consentite le operazioni di volo. Ai fini di limitare le emissioni possono essere stabiliti anche ulteriori provvedimenti, come per esempio un divieto per i velivoli rumorosi in determinati orari.
Il Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica (PSIA), stabilisce le condizioni quadro per lo sviluppo strutturale e operativo dei singoli aerodromi. Particolare attenzione viene posta a evitare il più possibile le rotte di volo sopra aree abitate e luoghi sensibili al rumore.
Le tasse di decollo e atterraggio commisurate al rumore promuovono l’impiego di velivoli poco rumorosi.
I valori limite e le disposizioni applicabili per il calcolo delle emissioni foniche dei velivoli sono stabiliti a livello internazionale (Convenzione sull’aviazione civile internazionale dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile OACI).
Sopra gli abitati e le aree densamente popolate l’altezza minima di volo è pari a 300 metri, mentre nelle altre zone è di 150 metri.
Soprattutto in prossimità degli aeroporti, spesso non è possibile rispettare i valori limite d’esposizione poiché le misure necessarie a tale scopo limiterebbero eccessivamente le operazioni di volo. In questi casi, l’autorità esecutiva può concedere al gestore dell’aeroporto agevolazioni in merito al rispetto dei valori limite. In alcuni casi, negli immobili interessati come misura sostitutiva vengono quindi installate finestre insonorizzate. I costi sono a carico del gestore dell’aeroporto quale responsabile dell’inquinamento fonico.
Organi d’esecuzione
L’esecuzione delle norme giuridiche compete all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) per quanto riguarda il traffico aereo civile e al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) relativamente alle operazioni di volo militari. L’UFAM supporta gli organi d’esecuzione in qualità di servizio specializzato della Confederazione in materia di rumore.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 16.06.2023