Autorizzazioni speciali

Chi intende utilizzare a livello professionale e commerciale determinati prodotti chimici necessita di un’autorizzazione speciale e deve dimostrare di possedere le competenze specifiche necessarie.


Autorizzazioni speciali

Chi intende utilizzare a livello professionale e commerciale determinati prodotti chimici necessita di un'autorizzazione speciale e deve dimostrare di possedere le competenze specifiche necessarie.

I requisiti relativi alle conoscenze specifiche possono variare a seconda del campo d'applicazione e dei prodotti chimici impiegati. L'UFAM provvede affinché i professionisti possano acquisire o attestare le conoscenze specifiche necessarie per l'esercizio delle seguenti attività:

La responsabilità per i seguenti ambiti incombe all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):

  • impiego di fumiganti per la lotta antiparassitaria;  
  • impiego professionale o commerciale di antiparassitari per conto di terzi;
  • impiego professionale o commerciale di prodotti per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive

Pflanzenschutz im Gartenbau

Questa pubblicazione non esiste in italiano. È disponibile in altre lingue.


Attestazione delle competenze specifiche

Chi intende ottenere un'autorizzazione speciale deve dimostrare, superando un esame ad hoc, di possedere le competenze specifiche necessarie per l'esercizio delle attività in questione. L'organizzazione e lo svolgimento degli esami sono di competenza dei seguenti enti responsabili e organi d'esame:

L’UFAM o l’UFSP possono riconoscere diplomi rilasciati da scuole e istituti di formazione professionale, a condizione che adempiano ai requisiti previsti dalle ordinanze concernenti le autorizzazioni speciali.

Le domande di riconoscimento di diplomi devono essere inoltrate insieme al piano di studi e al regolamento d'esame a:

UFAM
Divisione Protezione dell'aria e prodotti chimici
3003 Berna
chemicals@bafu.admin.ch

Tel: +41 58 463 16 00,

Gli esami riconosciuti come equivalenti dal DATEC secondo il diritto anteriore hanno valore di autorizzazione speciale ai sensi delle nuove ordinanze del 28 giugno 2005.


Ordinanze per la regolamentazione delle autorizzazioni speciali

Cinque ordinanze del DATEC e tre ordinanze del DFI disciplinano i dettagli relativi alle diverse autorizzazioni speciali.

Ordinanze del DATEC

Cinque ordinanze del DATEC nell'ambito del nuovo diritto in materia di prodotti chimici sanciscono l'obbligo di possedere un'autorizzazione speciale per l'impiego a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari e di prodotti per la protezione del legno, come pure per l'utilizzazione a titolo professionale o commerciale di prodotti refrigeranti. Inoltre, mirano a garantire un'utilizzazione accurata e rispettosa dell'ambiente di questi prodotti chimici e sostituiscono le ordinanze dipartimentali del 1991 e del 1993.

Le seguenti ordinanze, riviste o emanate di recente, entreranno in vigore il 1° gennaio 2026:

Ordinanze del DFI

Tre ordinanze del DFI nell'ambito del nuovo diritto in materia di prodotti chimici sanciscono l'obbligo di possedere un'autorizzazione speciale per l'impiego di fumiganti per la lotta antiparassitaria, come pure per l'impiego a titolo professionale o commerciale di pesticidi e di prodotti per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive. Mirano inoltre a mantenere una protezione sufficiente per quanto riguarda l'utilizzazione di questi prodotti chimici.

Contatto
Ultima modifica 21.03.2024

Inizio pagina

https://www.bafu.admin.ch/content/bafu/it/home/themen/thema-chemikalien/chemikalien--fachinformationen/fachbewilligungen.html