Autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti

L’Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) stabilisce che le persone che utilizzano prodotti refrigeranti necessitano di un'autorizzazione speciale. I requisiti e le condizioni per ottenere tale autorizzazione speciale sono definiti nell’Ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’utilizzazione di prodotti refrigeranti (OASPR).

Basi legali



1. Attività soggette all’autorizzazione speciale

L'utilizzazione di prodotti refrigeranti nelle seguenti attività può essere effettuata a titolo professionale o commerciale solo da persone fisiche in possesso di un’autorizzazione speciale o con qualifiche riconosciute come equivalenti, o sotto la loro direzione (articolo 7, capoverso 1, lettera b ORRPChim) :

  1. la fabbricazione, il montaggio, la manutenzione o lo smaltimento di apparecchi o impianti di refrigerazione, di climatizzazione o di produzione di calore,
  2. lo smaltimento di prodotti refrigeranti.

Per "smaltimento di prodotti refrigeranti" si intende la manipolazione di prodotti refrigeranti al fine di neutralizzarli e la consegna come rifiuti speciali ad un'azienda specializzata. Dopo che i prodotti refrigeranti sono stati consegnati ad un'azienda quali rifiuti speciali, la loro manipolazione non richiede più un'autorizzazione speciale ai sensi dell’OASPR. 


2. Campi di applicazione

Dal 1° marzo 2020, l'OASPR comprende due campi d’applicazione distinti (cfr. art. 1 cpv. 1bis OASPR). Le autorizzazioni speciali rilasciate dopo tale data sono pertanto limitate ad un solo campo di applicazione e danno il diritto di svolgere le attività menzionate al punto 1 in tale campo.

I due campi di applicazione sono i seguenti:

a. impianti di refrigerazione utilizzati in veicoli stradali, macchine agricole o edili; (art. 1 cpv. 1bis let. a Oper-Fl).
Questo campo comprende gli impianti di climatizzazione impiegati nelle automobili, negli autobus e nell'abitacolo di autocarri, camioncini, macchine agricole e per l'edilizia.

b. altri apparecchi e impianti che servono per la refrigerazione, la climatizzazione o la produzione di calore (art. 1 cpv. 1 bis lett. b Oper-Fl).
Questo settore comprende gli impianti stazionari di climatizzazione e di refrigerazione, le pompe di calore, le piste di pattinaggio, gli impianti mobili per il trasporto di merci (rimorchi refrigerati, impianti di refrigerazione nei furgoni, ecc.), gli impianti di climatizzazione utilizzati negli impianti di trasporto a fune e nei veicoli ferroviari (treni, tram, ecc.) e gli apparecchi funzionanti con prodotti refrigeranti (condizionatori mobili, apparecchi frigoriferi e congelatori domestici e commerciali, ecc.)


3. Validità delle autorizzazioni speciali precedenti

Le autorizzazioni speciali rilasciate secondo il diritto anteriore, cioè fino al 29 febbraio 2020, rimangono valide. I titolari di tali autorizzazioni speciali sono autorizzati a svolgere le attività soggette all’autorizzazione speciale nei due campi di applicazione elencati al punto 2.

 

4. Riconoscimento di diplomi e autorizzazioni speciali stranieri

Alcuni diplomi rilasciati da scuole o istituti di formazione professionali svizzeri sono riconosciuti come equivalenti a un’autorizzazione speciale. Inoltre, alcuni certificati esteri sono equiparati alle autorizzazioni speciali svizzere.

L'elenco dei diplomi e delle certificazioni considerati equivalenti è disponibile nella sezione E del seguente documento:

Ulteriori informazioni:

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Ultima modifica 15.04.2021

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