Compensazione ecologica

«Compensazione ecologica» è il termine usato per indicare l’insieme delle misure di conservazione e promozione degli habitat e della loro interconnessione, soprattutto nelle zone a sfruttamento intensivo o urbanizzate.

La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) prevede per i Cantoni l’obbligo a provvedere alla compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN): «Nelle regioni sfruttate intensivamente all’interno e all’esterno degli insediamenti, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica con boschetti campestri, siepi, cespugli ripuali o altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Deve essere tenuto conto degli interessi dell’utilizzazione agricola».

L’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) precisa all’articolo 15 gli obiettivi della compensazione ecologica:

  • collegare tra loro biotopi isolati, se necessario anche creando nuovi biotopi;
  • favorire la varietà delle specie;
  • ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e moderato;
  • integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e migliorare la qualità del paesaggio.

Le misure adeguate a tal fine sono le seguenti:

  • superfici per la promozione della biodiversità nell’agricoltura (SPB, un tempo designate come superfici di compensazione ecologica);
  • rivalutazione ecologica delle zone urbane attraverso una varietà di aree verdi e spazi riservati alle acque a configurazione prossima allo stato naturale, suoli permeabili, alberi di città, specchi d’acqua, corridoi di ventilazione, tetti e facciate verdi;
  • interventi nei boschi (ad es. selvicoltura rispettosa della natura, aree con soprassuolo maturo e riserve forestali);
  • conservazione e promozione della biodiversità negli aerodromi.

Ripristino e sostituzione nella protezione della natura e del paesaggio

Le misure di ripristino e sostituzione vanno distinte da quelle adottate nell’ottica della compensazione ecologica. Le misure di ripristino servono a eliminare interventi temporanei in spazi vitali degni di protezione, ripristinando sul posto la medesima tipologia, funzionalità ed estensione. Le misure di sostituzione compensano altrove le perdite dovute a interventi tecnici in spazi vitali degni di protezione riproducendone esattamente la tipologia, funzionalità ed estensione o in altro modo confacente, in un altro luogo all’interno della stessa regione. La sostituzione deve ripristinare il bilancio ecologico totale di un dato perimetro regionale. Le misure di ripristino e sostituzione sono definite all’art. 18 cpv. 1ter LPN.

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Ultima modifica 19.07.2022

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