Ordinanza sulle foreste: approvati i rimboschimenti compensativi più flessibi

Berna, 14.06.2013 - Il 14 giugno 2013, il Consiglio federale ha modificato le norme esecutive relative all’obbligo di rimboschimento compensativo dell’ordinanza sulle foreste. In tal modo segue il Parlamento che nel marzo 2012 aveva introdotto nella legge forestale la flessibilizzazione di tale obbligo. Il Consiglio federale ha inoltre completato l’ordinanza con disposizioni sulla costruzione di edifici e impianti forestali. Le modifiche della legge forestale approvate dal Parlamento nel 2012 e la modifica dell’ordinanza sulle foreste entreranno in vigore il 1 luglio 2013.

Il 16 marzo 2012, l'Assemblea federale ha approvato le modifiche della legge forestale relative alla flessibilizzazione del rimboschimento compensativo. In tal modo sarà possibile derogare, in determinati casi, al principio di compensazione in natura (rimboschimento) nella medesima regione. I Cantoni avranno inoltre la possibilità di definire un margine boschivo statico anche al di fuori delle zone edificabili, là dove intendono impedire l'avanzamento del bosco. Le superfici che crescono spontaneamente al di fuori di questi margini non verrebbero considerate forestali e potrebbero quindi essere dissodate senza autorizzazione. Le relative norme esecutive dell'ordinanza sulle foreste sono state accolte positivamente nel corso della consultazione svoltasi nell'autunno 2012 ed emanate senza modifiche.

Al contempo, all'ordinanza sulle foreste è stato aggiunto il nuovo articolo 13a che disciplina la costruzione di edifici e impianti forestali che comprendono, in particolare, anche i depositi coperti di legna da ardere. La Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha avanzato tale richiesta al Consiglio federale in base a un'iniziativa parlamentare.

Il 14 giugno 2013, il Consiglio federale ha approvato le modifiche dell'ordinanza sulle foreste e l'entrata in vigore il 1 luglio 2013 della revisione della legge forestale approvata dal Parlamento. Le disposizioni per il completamento della legge forestale, inviate in consultazione il 16 aprile 2013 dal Consiglio federale, non sono toccate da queste modifiche.


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