Obbligo di diligenza per il legno importato

Chi per la prima volta importa in Svizzera legno o prodotti da esso derivati, in qualità di operatore è tenuto a garantire che il legname sia stato raccolto e commercializzato legalmente. Per attestarne la legalità, i responsabili applicano un sistema di dovuta diligenza, adempiendo così il loro obbligo. Elementi importanti di tale sistema sono la raccolta di informazioni per la valutazione del rischio e, se del caso, le misure di attenuazione del rischio.

Le aziende che immettono sul mercato svizzero legno o prodotti da esso derivati devono prima raccogliere sistematicamente tutte le informazioni e i documenti necessari per eseguire una valutazione del rischio. Con il supporto della documentazione raccolta, eseguono una valutazione basata sul rischio associato al Paese di origine, alla specie di legno o ad altri indicatori. Se emergono rischi non trascurabili, le aziende devono adottare misure di attenuazione del rischio nonché documentarle. Solo se il rischio è trascurabile, i prodotti possono essere immessi sul mercato svizzero.


Esecuzione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL)

UV-2301-I

Aiuto all’esecuzione e comunicazione dell’UFAM per Cantoni, operatori del mercato e servizi di ispezione. 2023

La presente pubblicazione è una comunicazione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva. Destinata alle aziende interessate dall’OCoL, concretizza la prassi dell’UFAM in quanto autorità esecutiva, sia dal punto di vista formale che da quello materiale. Coloro che vi si attengono possono legittimamente ritenere che i requisiti dell’OCoL sono correttamente soddisfatti.


Quali informazioni devono essere raccolte

Quale base per la valutazione del rischio, le aziende devono raccogliere e documentare le seguenti informazioni:

  • descrizione del legno o dei prodotti da esso derivati, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e la sua denominazione scientifica completa;
  • Paese di origine (dove l’albero è stato abbattuto);
  • regione, nella misura in cui il rischio di produzione illegale non sia classificato equivalente per tutte le regioni del Paese di origine;
  • informazioni sulla concessione di taglio, nella misura in cui il rischio di produzione illegale non sia classificato equivalente per tutte le concessioni del Paese di origine o della regione;
  • quantità di legno e prodotti da esso derivati espressa in volume, peso o numero di unità;
  • nome e indirizzo del fornitore;
  • informazioni attestanti il rispetto della legislazione applicabile nel Paese di origine.

Procedura di identificazione e valutazione dei rischi

Le aziende devono eseguire una valutazione che consenta di stimare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati provengano da prelievo o commercio illegali. Tale valutazione avviene sulla base delle informazioni raccolte nonché in conformità ai seguenti criteri:

  • il rispetto della legislazione del Paese di origine è garantito e attestato, ad esempio tramite una certificazione o altri regolamenti verificati da terzi che contemplano il rispetto della legislazione;
  • la prevalenza di abbattimento illegale delle specie di alberi in questione;
  • la prevalenza di produzione illegale nel Paese di origine o in una singola regione, tenendo conto anche della prevalenza di conflitti armati nel Paese di origine;
  • eventuali sanzioni delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Svizzera in relazione all’importazione, al transito e all’esportazione di legno e prodotti da esso derivati;
  • la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati (considerazione di intermediari e lavoratori tramite i quali il legno di provenienza illegale può finire nella catena di approvvigionamento);
  • il rischio di corruzione nei Paesi interessati e altri indicatori riconosciuti in materia di buon governo.

Attenuare i rischi connessi al legname di provenienza illegale

Se a seguito della valutazione emergono rischi non trascurabili di prelievo o commercio illegali di legno, le aziende devono limitare il più possibile e in modo efficace tali rischi mediante un’apposita procedura. È necessario chiedere informazioni o documenti supplementari al fornitore o procedere a una verifica tramite terzi indipendenti. Se l’indice di percezione della corruzione (Corruption Perception Index, CPI) è inferiore a 50, si applica quanto segue: più basso è il CPI, più difficile è la valutazione dei documenti governativi corrispondenti e meno possono essere considerati quale attestazione di legalità.

Garantire la tracciabilità

Le aziende devono documentare a chi hanno venduto il legno o i prodotti da esso derivati. I commercianti devono documentare da quali fornitori hanno acquistato il legno o i prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti. Non devono documentare la fornitura ai consumatori.

Sottoporre a valutazione il sistema di dovuta diligenza

Specialmente le piccole e medie imprese (PMI) possono incaricare un servizio di ispezione affinché valuti la conformità del loro sistema di dovuta diligenza e della relativa applicazione.

I servizi di ispezione devono essere riconosciuti dall’UFAM. I servizi di ispezione interessati possono presentare domanda attraverso il servizio elettronico «Riconoscimento come servizio di ispezione OCoL» sul portale eGovernment DATEC. Il requisito di base è disporre di un accreditamento da parte del Servizio di accreditamento svizzero (SAS). Inoltre, devono soddisfare i requisiti per i servizi di ispezione. Determinante è anche il capitolato d’oneri per i servizi di ispezione, contenuto nell’allegato 1 della comunicazione.

Ulteriori informazioni


Documenti

Informazioni generali






Rischio








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Ultima modifica 12.10.2023

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