L'esecuzione compete alla Confederazione e ai Cantoni

L’esecuzione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL) spetta in gran parte all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), il quale si concentra soprattutto sulle aziende che importano volumi elevati di legname da Paesi a rischio, mentre i Cantoni si occupano del legname raccolto nei boschi svizzeri.

Il 1° gennaio 2022 in Svizzera è entrata in vigore la nuova ordinanza sul commercio di legno (OCoL; RS 814.021). Da allora, chiunque metta in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati deve applicare un sistema di dovuta diligenza. In tale contesto, l’UFAM è competente per quel che riguarda le aziende che importano per la prima volta legno o prodotti da esso derivati nonché per i commercianti. All’UFAM spetta anche il riconoscimento dei servizi di ispezione e il loro controllo periodico.

Per il legname raccolto nei boschi svizzeri, la responsabilità dei controlli sui proprietari di bosco spetta ai Cantoni.


Esecuzione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL)

UV-2301-I

Aiuto all’esecuzione e comunicazione dell’UFAM per Cantoni, operatori del merca-to e servizi di ispezione. 2023


Controllo delle aziende basato sul rischio

Sulla base dei dati doganali, l’UFAM analizza quali aziende importano quali prodotti. Questi dati di analisi consentono all’UFAM di selezionare in primo luogo le aziende da ispezionare in base al rischio. Ciò significa che le ispezioni si concentrano in via prioritaria sulle aziende che importano e commercializzano volumi particolarmente elevati di legno o prodotti da esso derivati provenienti da Paesi a rischio. L’attenzione è rivolta all’allestimento, all’applicazione e all’aggiornamento del sistema di dovuta diligenza. Il controllo viene effettuato sulla base di campioni casuali di prodotti selezionati. Le aziende devono poter dimostrare che le informazioni richieste sono disponibili e come sono state valutate per i prodotti. Inoltre, devono essere in grado di documentare la base su cui è stata effettuata la valutazione del rischio, le misure di riduzione del rischio adottate e le modalità di valutazione della loro efficacia.

In caso di controllo nell'ambito dell'OCoL, le aziende devono inoltrare la propria documentazione all'UFAM attraverso il portale eGovernment DATEC. Il video tutorial mostra la procedura di inoltro e spiega quali informazioni e documenti vengono richiesti dall'UFAM.

Possono essere effettuate anche ispezioni in loco, annunciate o non annunciate, ad esempio ai fini di un controllo successivo. In questi casi, all’UFAM devono essere fornite le informazioni necessarie e deve essere garantito l’accesso a impianti e apparecchi. Inoltre, durante queste ispezioni l’UFAM può prelevare campioni per determinare il tipo di legno e, per quanto possibile, l’origine. Anche dopo un'ispezione in loco, le aziende devono presentare i documenti richiesti all'UFAM tramite il portale di eGovernment DATEC.

Controllo della tracciabilità presso i commercianti

L’ispezione dei commercianti si concentra sui requisiti di tracciabilità. Si verifica se hanno documentato da quale fornitore hanno acquistato il legno o i prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti. I controlli della tracciabilità possono essere effettuati anche per risalire a chi ha immesso sul mercato per la prima volta determinati prodotti. A tal fine, i commercianti devono conservare le fatture e i bollettini di consegna per almeno cinque anni per poterli presentare in caso di un eventuale controllo. L’invio delle informazioni e dei documenti richiesti deve avvenire attraverso il servizio di inoltro di informazioni e documenti sul portale eGovernment DATEC.

Servizi di ispezione riconosciuti 

Le aziende possono incaricare un servizio di ispezione, affinché valuti la conformità del loro sistema di dovuta diligenza e della relativa applicazione. L’UFAM ha il compito di riconoscere e sorvegliare tali servizi. A questo scopo, stabilisce in un apposito capitolato d’oneri:

  • le competenze tecniche che devono possedere i servizi di ispezione;
  • gli elementi che devono verificare nel quadro di un’ispezione;
  • gli elementi che deve contenere il rapporto d’ispezione.

Ai fini del riconoscimento da parte dell’UFAM, i servizi di ispezione devono disporre di un accreditamento del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) quale organismo di certificazione della conformità che esegue ispezioni (norma SN EN ISO/IEC 17020, 2012, esigenze per l’esercizio di tipi diversi di organismi che effettuano ispezioni, tipo C).

La comunicazione fornisce informazioni dettagliate sui requisiti per i servizi di ispezione.

Esecuzione da parte dei Cantoni

Ai sensi dell’OCoL, anche i proprietari di bosco sono considerati operatori. I controlli sono di competenza dei Cantoni. In Svizzera, la raccolta del legname è soggetta all’autorizzazione di utilizzazione prevista dalla legislazione forestale, controllata dai Cantoni in tutto il Paese. In questo modo, i compiti esecutivi della legislazione forestale e dell’OCoL vengono riuniti.

Servizi elettronici per le ispezioni e le domande

Tramite il portale eGovernment DATEC sono disponibili servizi elettronici per i controlli a campione di aziende e commercianti come pure per il riconoscimento come servizio di ispezione OCoL. Le aziende o i commercianti cui viene intimato di sottoporsi a un controllo devono prima presentare le informazioni e la documentazione necessari per iscritto tramite questo portale. L’intero processo di ispezione e la relativa comunicazione sono gestiti tramite questa piattaforma. Anche i servizi di ispezione devono presentare le loro domande di riconoscimento attraverso questa piattaforma elettronica.

Per i laboratori e i periti incaricati dall’UFAM di presentargli i loro risultati, è disponibile un altro servizio.

Ulteriori informazioni

Documenti

Contatto
Ultima modifica 21.08.2023

Inizio pagina

https://www.bafu.admin.ch/content/bafu/it/home/temi/bosco/info-specialisti/strategie-e-misure-della-confederazione/regolamento-commercio-del-legno/esecuzione-controllo.html