L’esecuzione spetta in gran parte all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), il quale si concentra soprattutto sulle aziende che importano volumi elevati di legname da Paesi a rischio, mentre i Cantoni si occupano del legname raccolto nei boschi svizzeri.
Il 1° gennaio 2022 in Svizzera entrerà in vigore la nuova ordinanza sul commercio di legno (OCoL). L’UFAM è competente per quel che riguarda le aziende che importano legname per la prima volta nonché per i commercianti. All’UFAM spetta anche il riconoscimento dei servizi di ispezione e il loro controllo periodico.
Per il legname raccolto nei boschi svizzeri, la responsabilità dei controlli sui proprietari di bosco spetta ai Cantoni.
Controllo delle aziende basato sul rischio
L’UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni dell’ordinanza in primo luogo mediante un approccio basato sul rischio. Ciò vuol dire concentrare i controlli in via prioritaria sulle aziende che importano e commercializzano volumi particolarmente elevati di legname proveniente da Paesi a rischio. A tale scopo si controlla l’allestimento, l’applicazione e l’aggiornamento del sistema di dovuta diligenza. Le informazioni richieste sono disponibili? È disponibile una valutazione del rischio aggiornata? Si effettuano controlli anche sull’attenuazione del rischio a livello di prodotto e di componenti, compresa la relativa documentazione. Durante i controlli è opportuno prelevare campioni al fine di poter determinare in modo univoco la specie di legno e, se possibile, la sua provenienza.
Controllo di tracciabilità presso i commercianti
Riguardo ai commercianti, si controlla se hanno documentato da quali fornitori hanno acquistato il legno o i prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti.
Servizi di ispezione riconosciuti in fase di allestimento
In futuro, le aziende potranno incaricare un servizio di ispezione affinché valuti la conformità del loro sistema di dovuta diligenza e della relativa applicazione. L’UFAM ha il compito di riconoscere e sorvegliare tali servizi di ispezione. A questo scopo, stabilisce in un apposito capitolato d’oneri:
- quali competenze tecniche devono possedere i servizi di ispezione;
- quali elementi vanno verificati e annotati;
- in un rapporto nell’ambito di un’ispezione.
Ai fini del riconoscimento da parte dell’UFAM, i servizi di ispezione devono disporre di un accreditamento del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) quale organismo di certificazione della conformità che esegue ispezioni (norma SN EN ISO/IEC 17020, 2012, esigenze per l’esercizio di tipi diversi di organismi che effettuano ispezioni, tipo C).
L’UFAM metterà a disposizione il più rapidamente possibile sia il capitolato d’oneri sia l’elenco dei servizi di ispezione riconosciuti.
Esecuzione da parte dei Cantoni
Ai sensi dell’OCoL, anche i proprietari di bosco sono considerati operatori. I controlli sono di competenza dei Cantoni. In Svizzera, la raccolta del legname è soggetta all’autorizzazione di utilizzazione prevista dalla legislazione forestale, controllata dai Cantoni in tutto il Paese. In questo modo, i compiti esecutivi della legislazione forestale e dell’OCoL vengono riuniti.
In caso di violazioni deliberate del divieto e delle disposizioni sulla dovuta diligenza possono essere comminate pene detentive fino a tre anni o sanzioni pecuniarie. In caso di violazione deliberata contro le disposizioni sulla tracciabilità sono previste multe fino a 20'000 franchi svizzeri.
Ultima modifica 12.05.2021