Esecuzione e misure

La legge forestale prevede una serie di misure e di strumenti esecutivi. La sua esecuzione spetta principalmente ai Cantoni. La Confederazione ne sorveglia l'esecuzione e svolge insieme ad altri partner i compiti che le vengono assegnati direttamente.

Temi:

Pianificazione forestale

La pianificazione forestale si occupa dello sviluppo spaziale e temporale del bosco.

Dissodamenti

In Svizzera i dissodamenti sono vietati per principio. In casi eccezionali (ad es. per edifici e impianti di interesse pubblico) può essere concessa una deroga.

Protezione del bosco

Il bosco svizzero è esposto a numerosi pericoli: ai cambiamenti climatici si aggiungono anche organismi nocivi, tempeste, pressione della neve, incendi e inquinanti.

Accordi programmatici nel settore forestale

Con la «Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)», il sovvezionamento non avviene più in base ai costi e in relazione a singoli progetti, bensì sulla base di prestazioni pattuite nel quadro di accordi programmatici di durata quadriennale. Dal 2020, nel settore forestale i programmi Bosco di protezione, Biodiversità nel bosco ed Economia forestale saranno riuniti in un unico accordo programmatico «Bosco».

Piano d’azione Legno

Il piano d’azione Legno attua la politica della Confederazione in materia di gestione della risorsa legno. Attualmente è in corso la quarta fase del piano d’azione Legno per il periodo 2021-2026.

Sostegno alla ricerca sulle foreste e il legno in Svizzera

Il Sostegno alla ricerca sulle foreste e il legno in Svizzera (FOLE-CH) sostiene progetti volti a migliorare la competitività dei settori dell’economia forestale e del legno.

Credito d'investimento forestale

Il credito d’investimento forestale serve a migliorare a medio e lungo termine l’economia forestale. I crediti d’investimento forestali vengono concessi per il finanziamento di progetti e acquisti nell’ambito della protezione contro gli eventi naturali o della cura e utilizzo razionale del bosco.

Regolamento di commercio di legno

Dal 1° gennaio 2022 è proibito immettere sul mercato svizzero legname di provenienza illegale e i prodotti da esso derivati. La nuova ordinanza sul commercio di legno (OCoL) è entrata in vigore contestualmente alla modifica della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb).

Imballaggi di legno - ISPM15

L’utilizzo di imballaggi di legno nell’ambito del commercio internazionale può comportare l’introduzione di organismi nocivi pericolosi. Per prevenirne la diffusione lo standard internazionale «International Standard for Phytosanitary Measures No. 15» (standard ISPM 15) prescrive un trattamento termico o con gas degli imballaggi di legno.

Materiale di riproduzione forestale

Confederazione e Cantoni garantiscono congiuntamente che nel bosco svizzero vengano impiegate sementi e piante (materiale di riproduzione) sane e adatte alla stazione.

Prodotti fitosanitari nel bosco

In linea di massima, l'impiego di prodotti fitosanitari nel bosco è vietato. In casi specifici possono tuttavia essere autorizzate delle deroghe. Di seguito vengono fornite informazioni sulle deroghe e sulle autorizzazioni per l’impiego nonché sulle principali basi giuridiche.

Formazione e trasferimento delle conoscenze

L’UFAM assicura il coordinamento dei principali compiti di formazione forestale, gestisce il servizio di coordinamento e documentazione per la formazione forestale (Codoc).

Ulteriori informazioni

Contatto
Ultima modifica 16.01.2024

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