Confederazione e Cantoni garantiscono congiuntamente che nel bosco svizzero vengano impiegate sementi e piante (materiale di riproduzione) sane e adatte alla stazione. La presenza di specie arboree adatte alla stazione è infatti il presupposto per boschi sani e capaci di adattarsi. Per l’importazione di materiale di riproduzione forestale è necessaria un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), che viene rilasciata se il materiale è idoneo alla coltura e la sua provenienza è attestata con un certificato ufficiale.
In Svizzera il rinnovamento naturale del bosco ha una lunga tradizione. Circa il 91 % della superficie con rinnovamento all’interno delle aree di saggio dell’Inventario forestale nazionale (IFN) si sono sviluppate in modo naturale. La zona boscata è costituita per l’82 % da superfici rinnovate naturalmente. Su circa il 6 % delle superfici, la zona boscata deriva da pura piantagione mentre su circa il 13 % delle superfici da piantagioni combinate con il rinnovamento naturale (IFN 5, risultati intermedi 2023).
Produzione e utilizzo
Gli interventi di piantagione vengono effettuati quando i popolamenti forestali presentano aree vuote o a completamento del rinnovamento naturale. Questi interventi permettono il rimboschimento, la trasformazione con sostituzione delle specie arboree e promuovono la biodiversità per consentire alle foreste di adattarsi ai cambiamenti climatici o la ricostituzione accelerata del bosco dei danni in seguito a incendi, tempeste, valanghe o infestazioni da organismi nocivi.
A tale scopo ci vogliono sementi e piante sane e adatte alla stazione. I servizi forestali cantonali scelgono il popolamento da seme idoneo e lo inseriscono nel catasto nazionale dei popolamenti madre. Le sementi ottenute in Svizzera vengono raccolte principalmente in questi popolamenti da seme selezionati. La coltivazione delle piante viene effettuata in vivai forestali specializzati.
In aggiunta alla produzione indigena di sementi e piante, viene importato ulteriore materiale di riproduzione. L’utilizzo di materiale di riproduzione forestale nei boschi presuppone che le sementi e le piante siano sane e adatte alla stazione e che la loro provenienza sia certificata. Per l’importazione di materiale di riproduzione forestale occorre un’autorizzazione dell’UFAM.
Perché l’importazione di materiale di riproduzione forestale è soggetta ad autorizzazione?
Le sementi e le piante forestali provenienti dall’estero devono essere idonee alla coltura in Svizzera e devono quindi essere esaminate. Finora è stato utilizzato prevalentemente materiale di riproduzione forestale proveniente dall’estero, poiché è vegetato in condizioni climatiche simili e negli anni si è dimostrato adatto alla coltura in Svizzera. Nel contesto dei cambiamenti climatici, oggi l’interesse è incentrato anche sulla provenienza, vale a dire i luoghi in cui le piante possono crescere in condizioni climatiche corrispondenti al possibile clima futuro della Svizzera.
Condizioni di importazione e autorizzazione
Per quali specie arboree occorre un’autorizzazione all’importazione?
L’autorizzazione è necessaria per le specie arboree rilevanti dal punto di vista forestale. Le 11 specie di conifere e 31 di latifoglie contenute nell’allegato 1 dell’ordinanza sul materiale di riproduzione forestale sottostanno all’obbligo di autorizzazione. Per ogni importazione di piante superiore ai 200 alberi è necessaria un’autorizzazione. Per le sementi non esiste tale franchigia quantitativa, l’autorizzazione è quindi sempre necessaria.
Qual è la procedura?
La relativa domanda all’UFAM deve essere presentata al più tardi cinque giorni lavorativi prima dell’importazione prevista. La provenienza delle specie arboree viene indicata nelle fatture e nelle ricevute del venditore o è confermata da un certificato ufficiale.
L’UFAM esamina la domanda e trasmette l’autorizzazione all’importazione se ritiene che la provenienza sia confermata correttamente e che sia idonea alla coltura nel bosco svizzero. L’autorizzazione all’importazione è valida sei mesi e, se del caso, può essere prorogata di altri sei mesi. La quantità autorizzata non deve essere sfruttata per intero. Dopo la scadenza dell’autorizzazione all’importazione, le autorizzazioni utilizzate devono essere riconsegnate all’UFAM immediatamente mentre quelle non utilizzate entro 10 giorni.
Le autorizzazioni devono essere trasmesse in formato originale al seguente indirizzo:
Antonello Speroni
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
Divisione Foreste
3003 Berna
Domanda di autorizzazione per l’importazione di sementi e piante forestali (DOCX, 63 kB, 01.10.2020)
Cosa è vietato?
Le merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato sono disciplinate nell’allegato 5 OMF UFAG. Le specie arboree esotiche non elencate nell’ordinanza sul materiale di riproduzione forestale possono essere utilizzate solo se non sono invasive e se servono a eliminare le minacce o la compromissione del bosco o delle sue funzioni.
Concetto per la gestione del materiale di riproduzione forestale in Svizzera
Nel contesto del cambiamento climatico, la questione del materiale di riproduzione forestale sta diventando sempre più importante. La gestione del materiale di riproduzione forestale ha un grande potenziale per preparare meglio le foreste ai cambiamenti climatici. Il concetto dell'UFAM per la gestione del materiale di riproduzione forestale in Svizzera affronta questa tematica. Temi importanti sono la delimitazione e la raccolta dei popolamenti da seme e il trasferimento di conoscenze tra pratica, ricerca e amministrazione. L'importanza prioritaria del ringiovanimento naturale rimane invariata. Il concetto è stato approvato dalla direzione dell'UFAM nel maggio 2023 e dalla Conferenza per la foresta la fauna e del paesaggio (CFP) nel giugno 2023. Il concetto è pubblicato in tedesco e francese.
Konzept zum Umgang mit forstlichem Vermehrungsgut in der Schweiz (PDF, 318 kB, 24.01.2024)in tedesco
Plan de gestion du matériel forestier de reproduction en Suisse (PDF, 516 kB, 24.01.2024)in francese
L’utilizzazione di materiale di riproduzione forestale di specie arboree esotiche nel bosco
Una scheda informativa sull’utilizzazione di materiale di riproduzione forestale di specie arboree esotiche nel bosco spiega le attuali basi legali e illustra il rapporto tra la legislazione forestale e quella sulla protezione dell'ambiente. Dal punto di vista del contenuto, il documento illustra ciò che è esplicitamente consentito o vietato quando si tratta di specie arboree esotiche nel bosco e spiega a quali condizioni le specie arboree esotiche possono essere piantate nel bosco. La scheda si rivolge agli attori della pratica, ai Cantoni e agli istituti di ricerca.
L’utilizzazione di materiale di riproduzione forestale di specie arboree esotiche nel bosco (PDF, 522 kB, 19.05.2023)Scheda informativa
Informazioni supplementari
Contatti
Link
Diritto
Art. 22 Importazione e esportazione
Art. 24 Disposizioni tecniche
Ordinanza sul materiale di riproduzione forestale
Art. 1 Campo d’applicazione Allegato 1
Art. 4 Utilizzazione del materiale di riproduzione
Art. 7 Non rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 22 OFo
Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA)
Art. 6 Diligenza
Art. 15 Protezione dell’uomo, degli animali, dell’ambiente e della diversità biologica da organismi alloctoni
Ultima modifica 12.09.2024