Diritto penale ambientale: «Volontà e competenze sono determinanti»

Il diritto ambientale risponde alle esigenze attuali? I reati sono perseguiti con il dovuto rigore? Chi può ricorrere contro una decisione? Florian Wild indica punti di forza e debolezze del diritto penale ambientale e della sua esecuzione.

Intervista raccolta da Nicolas Gattlen

Florian Wild
«Alcune disposizioni penali avrebbero bisogno di adeguamenti.» Florian Wild, capo della divisione Diritto dell‘UFAM.
© Ephraim Bieri/Ex-Press/BAFU

Signor Wild, che ruolo ha il diritto penale nell’applicazione della legislazione ambientale? Il suo è un effetto principalmente dissuasivo?
Florian Wild:
L’effetto preventivo è certamente il primo, ma non il solo. Il diritto penale determina anche le condizioni quadro per l’applicazione della legislazione ambientale e facilita il lavoro delle autorità fissando regole chiare: chi non le rispetta si espone a un’azione giudiziaria. 

Le disposizioni penali sono contenute per la maggior parte negli allegati alle leggi in materia ambientale. Non pensa che l’effetto dissuasivo, ma anche l’impegno delle autorità penali, sarebbero maggiori se queste disposizioni fossero iscritte nel corpus normativo principale del diritto penale, ovvero nel Codice penale (CP)?
Non penso che in questo modo il diritto ambientale sarebbe applicato meglio. Ad essere determinanti sono la volontà e le competenze dell’autorità penale. 

Secondo uno studio commissionato dall’UFAM, le disposizioni penali contenute nei nostri dieci testi di legge in materia ambientale non sono tutte congruenti fra loro. I delitti ambientali sono ad esempio puniti con la detenzione fino a tre anni dalla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e solo fino a un anno dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Queste sanzioni rispondono ancora alle esigenze attuali?
La legislazione ambientale si è sviluppata sull’arco di più decenni. Ciascuna legge rispecchia dunque lo spirito del suo tempo. Alcune disposizioni penali, come ad esempio quelle della LPN, andrebbero a nostro avviso adeguate e in genere approfittiamo di una revisione dei testi per aggiornare anche le fattispecie penali. 

Rispetto a quello estero, il diritto penale svizzero in materia ambientale risulta piuttosto clemente. Germania, Francia e Austria prevedono un numero nettamente più elevato di fattispecie penali, specie in caso di danni che mettono in pericolo la salute e la vita dell’uomo. La Svizzera non dovrebbe fare altrettanto?
È una possibilità che merita d’essere studiata. In Svizzera solo la contaminazione dell’acqua potabile ai danni della collettività e la disseminazione potenzialmente pericolosa di organismi geneticamente modificati o patogeni sono considerate fattispecie penali ai sensi del Codice penale. Perché i danni al suolo, all’aria e alle zone protette che costituiscono un pericolo dovrebbero essere trattate altrimenti? Con l’approvazione da parte del Parlamento della mozione Barazzone, che chiede di configurare come crimine il commercio illegale di specie minacciate, è comunque già al vaglio l’inasprimento di almeno una di queste fattispecie. 

Tra le sanzioni previste dal Codice penale figura anche la confisca degli utili. Se, in sostanza, un’impresa realizza un risparmio smaltendo illegalmente dei rifiuti, il guadagno che ne deriva può essere confiscato. La autorità penali fanno uso di questo potente strumento?
Sì, è sempre più utilizzato. Risulta invece di più difficile applicazione il diritto penale delle imprese introdotto dopo l’incidente rilevante di Schweizerhalle (BS). Quest’ultimo mira a facilitare la perseguibilità dei reati ambientali, consentendo di imputare la responsabilità di un reato non a un autore isolato, spesso difficile da determinare, ma a un’intera impresa. Nel caso dei reati ambientali le multe possono andare fino 5 milioni di franchi, ma occorre tuttavia dimostrare che l’organizzazione dell’impresa sia stata manchevole per poterla sanzionare. In altri settori, quali ad esempio quello del riciclaggio di denaro, non è necessario fornire questa prova: basta la querela. 

Il nuovo elenco delle multe disciplinari dovrebbe ora portare un miglioramento a questo livello. Il Consiglio federale prevede di integrare in questa procedura 23 infrazioni legate al settore dell’ambiente, il che permetterebbe ad esempio di punire con una multa di 100 franchi chi coglie una pianta protetta o non rispetta l’obbligo di tenere il cane al guinzaglio in una bandita di caccia. Cosa si aspetta lei da questa misura?
Dato che le infrazioni semplici e manifeste sottoposte alla procedura della multa disciplinare non necessitano né di denuncia né di inchiesta penale, i casi potranno essere regolati in modo più rapido ed efficace, il che dovrebbe comportare anche un aumento del numero di reati sanzionati. 

I collaboratori dell’UFAM sono obbligati a sporgere denuncia nel caso dovessero constatare un reato ambientale?Sì, sono tenuti a denunciare tutte le fattispecie di crimine o di delitto che dovessero trovarsi a constatare nel corso del proprio lavoro. In caso di contravvenzione possono farlo, come qualunque altro cittadino del resto, ma non ne hanno l’obbligo stringente. 

L’UFAM ha cominciato ad esaminare le decisioni penali emesse dai Cantoni nel settore dell’ambiente. È già possibile trarne qualche conclusione?
Negli ultimi dieci anni ci sono state notificate circa 1000 decisioni l’anno, la maggior parte delle quali riguardanti contravvenzioni punite con multe inferiori ai 1000 franchi. La multa più elevata è stata di 5000 franchi contro con una media che si aggirava attorno ai 500 franchi, il che sorprende se si considera che le sanzioni previste, ad esempio nella LPAmb, possono arrivare fino a 20 000 franchi. Si constatano inoltre differenze intercantonali marcate tanto a livello di numero di reati per abitante quanto a livello di percentuali di condanna. Alcuni Cantoni presentano pure un numero relativamente elevato di casi archiviati o non trattati. 

L’UFAM può ricorrere presso il Ministero pubblico della Confederazione contro decisioni penali di diritto ambientale. Fa spesso uso di questa possibilità?
Abbiamo solo dieci giorni per far ricorso, per cui tendiamo ad intervenire soprattutto quando i reati non trattati o archiviati sono molti, com’è successo in passato per gli spargimenti di liquami sulla neve. Non è comunque compito dell’UFAM riesaminare in dettaglio ogni decisione emessa da un’autorità penale. 

I servizi ambientali cantonali sono più vicini al terreno. Possono ricorrere anche loro contro una decisione penale?
Ogni Cantone può stabilire autonomamente se e in che misura il proprio servizio dell’ambiente possa interagire in una procedura penale. In alcuni Cantoni possono prendervi parte attiva e sono in questo caso autorizzate a consultare gli atti e ricorrere contro un’archiviazione o una pena giudicata troppo blanda. Il fatto che le autorità ambientali possano mettere le proprie competenze al servizio delle procedure penali può in ogni caso migliorare la qualità dell’applicazione del diritto e contribuire a sensibilizzare le autorità giudiziarie nei confronti del diritto ambientale. 

In diversi Paesi europei esistono procure pubbliche specializzate in diritto ambientale che hanno maturato grande esperienza in questo settore penale. Simili istituzioni sarebbero auspicabili anche in Svizzera?
Il modello è difficilmente trasponibile in un sistema federale come il nostro, formato da tanti piccoli Cantoni. Se le autorità penali collaborassero più strettamente con i servizi ambientali, l’applicazione delle sanzioni se ne troverebbe senz’altro migliorata, ma per questo occorrerebbe anche disporre di migliori basi giuridiche per lo scambio di dati tra autorità penali e specialistiche. Uno dei compiti prioritari dell’UFAM è d’altronde questo: rafforzare la collaborazione tra i diversi attori della giustizia penale, sensibilizzando al comtempo gli specialisti e il pubblico.

Crimine, delitto, contravvenzione

Crimine, delitto, contravvenzione
Il diritto penale distingue fra tre tipi di reati: crimini, delitti e contravvenzioni. Poiché per ogni reato sono previste diverse sanzioni, è la pena massima che determina se si tratti di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione.

Reato Sanzioni   Esempi
Crimine Pena massima Pena detentiva di oltre 3 anni Inquinamento intenzionale dell’acqua potabile (art. 234 CP)
Delitto Pena massima Pena detentiva sino a 3 anni Esportazione, senza autorizzazione, di rifiuti speciali (art. 60 cpv. 1 lett. o LPAmb)
  Altre pene Pena pecuniaria, pena sostitutiva, lavoro di pubblica utilità  
Contravvenzione Pena massima Multa (fino a 20 000 franchi nella LPAmb, LPAc e LPN) Raccolta di piante protette quali le orchidacee (art. 24a LPN, allegato 2 ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio, OPN)
  Altre pene Pena sostitutiva, lavoro di pubblica utilità  
«Alcune disposizioni penali avrebbero bisogno di adeguamenti.»
Florian Wild, capo della divisione Diritto dell‘UFAM. Foto: Ephraim Bieri | Ex-Press | UFAM

«Occorrerebbe anche disporre di migliori basi giuridiche per lo scambio di dati tra autorità penali e specialistiche.» Foto: Ephraim Bieri | Ex-Press | UFAM
Quelle: BAFU

Ulteriori informazioni

Diritto

Gutachten Umweltstrafrecht (PDF, 13 MB, 07.07.2017)Rechtsgutachten von Prof. Dr. Marianne Johanna Hilf und Prof. Dr. Hans Vest, Universität Bern, im Auftrag des BAFU

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Ultima modifica 14.02.2018

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