Il mandato dell’UFAM
Le norme cui si attiene l’UFAM per quanto riguarda gli incidenti rilevanti sono sancite dall’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR). Tale norma definisce le aziende, le vie di trasporto e gli impianti di trasporto in condotta (impianti) che possono costituire una minaccia per la popolazione e l’ambiente, ossia che possono provocare un danno grave in caso di incidente rilevante. Il trasporto di cloro su un impianto ferroviario in un contenitore con una capacità di 60 tonnellate rappresenta una minaccia di questo genere.
Per questi impianti occorre pertanto stilare una valutazione dei rischi che indichi la frequenza di tutte le entità di danni possibili. Ciò consente una valutazione obiettiva e comparabile di tutti gli impianti sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dall’OPIR. Se la funzione di autorità di vigilanza è affidata all’UFAM, l’esecuzione dell’OPIR spetta ai Cantoni (per le aziende), agli Uffici federali dei trasporti (UFT; per gli impianti ferroviari), delle strade (USTRA; per le strade nazionali) e dell’energia (UFE; per gli impianti di trasporto in condotta).