Obbligo di autorizzazione per l’importazione e l’esportazione di fluorocarburi parzialmente alogenati secondo l’allegato F del Protocollo di Montreal.

Dal 1° giugno 2019, l'importazione e l'esportazione di fluorocarburi (HFC) dell’allegato F del protocollo di Montreal è soggetta a un obbligo di autorizzazione (all. 1.5 n. 4.3.1 e 5.1 ORRPChim). L'obbligo di autorizzazione serve in particolare a controllare il rispetto del consumo di HFC previsto per la Svizzera conformemente ai suoi obblighi internazionali (cfr. grafico).

Consumo di HFC in Svizzera

L’importazione di questi HFC necessita un’autorizzazione d’importazione rilasciata dall’UFAM, che è concessa solamente se gli HFC sono destinati a un impiego autorizzato o se un’autorizzazione speciale è stata rilasciata. L’autorizzazione è concessa quale autorizzazione generale d’importazione (all. 1.5 n. 4.3 ORRPChim).

L’esportazione di più di 20 kg (peso lordo) di questi HFC necessita di un’autorizzazione d’esportazione rilasciata dall’UFAM quale autorizzazione singola d’esportazione (all. 1.5 n. 5 ORRPChim).

Per un elenco degli HFC soggetti ad autorizzazione si veda:  

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Ultima modifica 22.04.2025

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