Le economie domestiche possono consegnare rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo e all’obbligo di restituzione soltanto ai posti di raccolta autorizzati a riceverli (art. 4 cpv. 2 OTRif) e non sono tenute a documentare la consegna. Anche le aziende non sono tenute a utilizzare moduli di accompagnamento per la consegna di rifiuti, a condizione che non si tratti di rifiuti legati al particolare tipo di attività aziendale svolto.
Consegna di rifiuti speciali
Le economie domestiche possono consegnare rifiuti speciali solo ai seguenti posti di raccolta:
- imprese di smaltimento titolari di un'apposita autorizzazione (ad es. centri di raccolta comunali);
- posti di raccolta designati dalle autorità (art. 8 cpv. 2 lett. e OTRif), che ricevono oli per motori, oli commestibili, lampade fluorescenti e pile per uso domestico, e di cui possono far parte anche i posti appartenenti ai «sistemi di ritiro» per la raccolta, ad esempio, delle lampade;
- punti vendita del commercio al dettaglio, purché si tratti di prodotti che forniscono nella vendita al minuto e che riprendono come rifiuti delle economie domestiche (ad es. mercati specializzati o farmacie).
Consegna di altri rifiuti soggetti a controllo e all'obbligo di restituzione
Per gli scarti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a cui si applicano le disposizioni dell'ORSAE, è previsto un obbligo di restituzione. La consegna è consentita solo nei seguenti posti di raccolta:
- imprese di smaltimento titolari di un'apposita autorizzazione (ad es. centri di raccolta comunali);
- posti di raccolta designati dalle autorità, che ricevono altri rifiuti soggetti a controllo;
- posti di raccolta gestiti nell'ambito di accordi settoriali riconosciuti dalle autorità cantonali;
- presso commercianti, fabbricanti o importatori di apparecchi.
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Ultima modifica 01.10.2019